24.10.2014 Views

Come leggere i verbali di invalidità civile e handicap ... - UIL Basilicata

Come leggere i verbali di invalidità civile e handicap ... - UIL Basilicata

Come leggere i verbali di invalidità civile e handicap ... - UIL Basilicata

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITÀ E DI HANDICAP<br />

A chi richiede l'accertamento dell'invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong>, del sordomutismo o<br />

dell'han<strong>di</strong>cap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status<br />

dell'interessato e il grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />

Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei <strong>verbali</strong> sono:<br />

‣ non invalido - assenza <strong>di</strong> patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad<br />

1/3.<br />

Tale certificazione non garantisce alcun <strong>di</strong>ritto derivante dallo status <strong>di</strong> invalido <strong>civile</strong>. Si<br />

può presentare ricorso giuri<strong>di</strong>co contro la decisione stabilita in questo verbale entro 180<br />

giorni dalla notifica. Si può inoltre presentare nuovamente domanda <strong>di</strong> accertamento<br />

della sua con<strong>di</strong>zione rivolgendosi alla segreteria della Commissione che accerta gli stati<br />

invalidanti presso l’ Azienda Usl.<br />

‣ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad<br />

1/3 (art. 2, L. 118/1971).<br />

La certificazione in possesso non dà <strong>di</strong>ritto ad alcuna provvidenza economica.<br />

‣ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai<br />

2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'erogazione dell'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza<br />

* (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo pagina).<br />

invalido con riduzione permanente con invali<strong>di</strong>tà pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L.<br />

118/1971).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'erogazione dell'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza<br />

* (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo pagina).<br />

‣ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971):<br />

100%.<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione <strong>di</strong> inabilità** (ve<strong>di</strong> nota esplicativa<br />

fondo pagina), ma non all'indennità <strong>di</strong> accompagnamento*** (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo<br />

pagina).


‣ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a<br />

deambulare senza l'aiuto permanente <strong>di</strong> un accompagnatore (L. 18/1980 e L.<br />

508/1988).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'indennità <strong>di</strong> accompagnamento*** e alla<br />

pensione <strong>di</strong> inabilità** (se <strong>di</strong> età compresa fra i 18 e i 65 anni).<br />

‣ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità <strong>di</strong><br />

assistenza continua non essendo in grado <strong>di</strong> svolgere gli atti quoti<strong>di</strong>ani della vita<br />

(L. 18/1980 e L. 508/1988).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'indennità <strong>di</strong> accompagnamento*** e alla<br />

pensione <strong>di</strong> inabilità** (se <strong>di</strong> età compresa fra i 18 e i 65 anni).<br />

‣ minore con <strong>di</strong>fficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con<br />

per<strong>di</strong>ta u<strong>di</strong>tiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500,<br />

1000, 2000 hertz (L. 289/1990).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'indennità <strong>di</strong> frequenza**** (ve<strong>di</strong> nota<br />

esplicativa fondo pagina),<br />

‣ cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con<br />

eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità<br />

speciale per ciechi parziali***** (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo pagina),<br />

‣ cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità <strong>di</strong><br />

accompagnamento per ciechi assoluti<br />

‣ sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988).<br />

La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione per sordomuti****** e all'indennità<br />

<strong>di</strong> comunicazione*******<br />

‣ ultra65enne con <strong>di</strong>fficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età<br />

(art. 9 D.Lgs. 509/1988).<br />

La certificazione non dà <strong>di</strong>ritto ad alcuna provvidenza economica. Viene rilasciata ai fini<br />

delle prestazioni sanitarie ma può consentire anche alcune agevolazioni.


‣ ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente <strong>di</strong> un<br />

accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).<br />

La certificazione <strong>di</strong> cui è in possesso dà <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> accompagnamento***.<br />

‣ ultra65enne con necessità <strong>di</strong> assistenza continua non essendo in grado <strong>di</strong><br />

svolgere gli atti quoti<strong>di</strong>ani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).<br />

La certificazione <strong>di</strong> cui è in possesso dà <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> accompagnamento***.<br />

__________________________________________________________________<br />

Le definizioni per le minorazioni civili nel verbale <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap (Legge 104/1992) sono:<br />

‣ Persona non han<strong>di</strong>cappata<br />

‣ Persona con han<strong>di</strong>cap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)<br />

La certificazione in possesso non dà <strong>di</strong>ritto a provvidenze economiche (pensioni,<br />

assegni, indennità per invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>). Per ottenere quelle provvidenze economiche è<br />

necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong> o sordomutismo<br />

‣ Persona con han<strong>di</strong>cap con connotazione <strong>di</strong> gravità (articolo 3, comma 3, Legge<br />

104/1992)<br />

La certificazione in possesso non dà <strong>di</strong>ritto a provvidenze economiche (pensioni,<br />

assegni, indennità per invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>). Per ottenere quelle provvidenze economiche è<br />

necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong> o sordomutismo.<br />

‣ Persona con han<strong>di</strong>cap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)<br />

La certificazione <strong>di</strong> cui è in possesso non dà <strong>di</strong>ritto a provvidenze economiche (pensioni,<br />

assegni, indennità per invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>). Per ottenere quelle provvidenze economiche è<br />

necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong> o sordomutismo.<br />

* INVALIDI CIVILI: L'ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA (INVALIDI PARZIALI)<br />

L'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n.<br />

118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza spettava agli invali<strong>di</strong> civili nei<br />

confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi<br />

(67%).


Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la<br />

percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore<br />

delle tabelle percentuali <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ età compresa fra i 18 e i 65 anni <strong>di</strong> età; in Provincia <strong>di</strong> Bolzano questa provvidenza è<br />

concessa anche ai minori in alternativa all'indennità <strong>di</strong> frequenza;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ avere il riconoscimento <strong>di</strong> un'invali<strong>di</strong>tà dal 74% al 99%;<br />

‣ <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale non superiore a Euro 4.738,63;<br />

‣ non svolgere attività lavorativa (con<strong>di</strong>zione non richiesta in Provincia Autonoma <strong>di</strong><br />

Bolzano);<br />

‣ Si ricorda che l'iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento è possibile anche se l'attività<br />

lavorativa è minima e non comporta il superamento <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to personale annuo pari a<br />

7500 euro, per lavoro <strong>di</strong>pendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo<br />

maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso <strong>di</strong> superamento del limite <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to previsto<br />

per l'assegno, pur in presenza <strong>di</strong> iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento, non si ha <strong>di</strong>ritto<br />

all'assegno.<br />

‣ L'assegno viene concesso, in assenza <strong>di</strong> iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento, nel caso<br />

l'interessato sia stato <strong>di</strong>chiarato non collocabile al lavoro, oppure <strong>di</strong>mostri la frequenza<br />

scolastica.<br />

Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />

L'assegno è incompatibile con l'erogazione <strong>di</strong> altre pensioni <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà erogate da altri<br />

organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />

guerra, lavoro e servizio.<br />

Al compimento del sessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età, la pensione viene trasformata in<br />

assegno sociale.<br />

Entro il 31 marzo <strong>di</strong> ogni anno i titolari <strong>di</strong> assegno mensile <strong>di</strong> assistenza devono inviare a<br />

INPS una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti <strong>di</strong> legge.<br />

** INVALIDI CIVILI: LA PENSIONE DI INABILITÀ<br />

La pensione <strong>di</strong> inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.<br />

Spetta agli invali<strong>di</strong> civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e<br />

che si trovino in stato <strong>di</strong> bisogno economico. Per questa seconda con<strong>di</strong>zione vengono


annualmente fissati dei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to personale che non devono essere superati dal titolare<br />

della pensione <strong>di</strong> inabilità.<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ età compresa fra i 18 e i 65 anni <strong>di</strong> età;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ avere il riconoscimento <strong>di</strong> un'invali<strong>di</strong>tà pari al 100%;<br />

‣ <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale non superiore a Euro 16.127,30<br />

Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />

La pensione <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà è compatibile con l'indennità <strong>di</strong> accompagnamento riconosciuta agli<br />

invali<strong>di</strong> civili non deambulanti o non i grado <strong>di</strong> compiere gli atti quoti<strong>di</strong>ani della vita.<br />

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa<br />

<strong>di</strong> guerra, servizio lavoro.<br />

Al compimento del sessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età, la pensione viene trasformata in assegno<br />

sociale.<br />

*** INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO<br />

L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta <strong>di</strong><br />

una provvidenza in favore degli invali<strong>di</strong> civili totalmente inabili a causa <strong>di</strong> minorazioni fisiche o<br />

psichiche.<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ viene erogata in<strong>di</strong>pendentemente dall'età;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ avere il riconoscimento <strong>di</strong> un'invali<strong>di</strong>tà totale, non essere in grado <strong>di</strong> deambulare<br />

autonomamente o senza l'aiuto <strong>di</strong> un accompagnatore o <strong>di</strong> svolgere autonomamente gli<br />

atti quoti<strong>di</strong>ani della vita;<br />

‣ non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o <strong>di</strong> Ente<br />

pubblico).<br />

Importo 2013: Euro 499,27 per 12 mensilità.<br />

L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento è incompatibile con le erogazioni <strong>di</strong> provvidenze simili,<br />

erogate per cause <strong>di</strong> servizio, lavoro o guerra.<br />

L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento <strong>di</strong> attività lavorativa


<strong>di</strong>pendente o autonoma.<br />

L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è<br />

in<strong>di</strong>pendente dal red<strong>di</strong>to posseduto dall'invalido e dalla sua età.<br />

L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento non è incompatibile con la titolarità <strong>di</strong> una patente speciale.<br />

L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.<br />

Entro il 31 marzo <strong>di</strong> ogni anno i titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> accompagnamento devono inviare<br />

all'INPS una <strong>di</strong>chiarazione perio<strong>di</strong>ca relativa alla sussistenza dei requisiti <strong>di</strong> legge.<br />

**** INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA<br />

L'indennità <strong>di</strong> frequenza, provvidenza a favore degli invali<strong>di</strong> minorenni, è stata istituita dalla<br />

Legge 11 ottobre 1990, n. 289.<br />

L'indennità <strong>di</strong> frequenza non viene erogata in Provincia Autonoma <strong>di</strong> Bolzano, dove è invece<br />

previsto, a favore dei minori invali<strong>di</strong> parziali, la concessione <strong>di</strong> uno specifico assegno mensile<br />

(Euro 430.84 mensili/13 mensilità).<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ fino ai <strong>di</strong>ciotto anni <strong>di</strong> età;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ essere stati riconosciuti "minore con <strong>di</strong>fficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie<br />

dell'età" (L. 289/90) o "minore con per<strong>di</strong>ta u<strong>di</strong>tiva superiore a 60 decibel nell'orecchio<br />

migliore";<br />

‣ frequenza ad un centro <strong>di</strong> riabilitazione, a centri <strong>di</strong> formazione professionale, a<br />

centri occupazionali o a scuole <strong>di</strong> ogni grado e or<strong>di</strong>ne;<br />

‣ non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale superiore a Euro 4.738,63;<br />

Importo 2013: Euro 275,87 mensili<br />

L'indennità <strong>di</strong> frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o<br />

a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha<br />

<strong>di</strong>chiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che<br />

l'indennità mensile <strong>di</strong> frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.<br />

L'indennità <strong>di</strong> frequenza è incompatibile con l'indennità <strong>di</strong> accompagnamento e con l'indennità<br />

<strong>di</strong> comunicazione concessa ai sordomuti.<br />

L'indennità mensile <strong>di</strong> frequenza è incompatibile con qualsiasi forma <strong>di</strong> ricovero.<br />

Annualmente (31 marzo) va presentata la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità circa l'assenza <strong>di</strong><br />

ricovero.


***** CIECHI CIVILI: LA PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI E L'INDENNITÀ SPECIALE<br />

La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei<br />

ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche<br />

con eventuale correzione.<br />

La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio<br />

1980, n. 33.<br />

Oltre a queste con<strong>di</strong>zione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili<br />

si trovino in stato <strong>di</strong> bisogno economico. Per questa seconda con<strong>di</strong>zione vengono annualmente<br />

fissati dei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale<br />

<strong>di</strong> un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;<br />

‣ non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale superiore a Euro 16.127,30.<br />

Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />

Provincia Autonoma <strong>di</strong> Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità<br />

CIECHI CIVILI: L'INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI<br />

L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.<br />

L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè<br />

in<strong>di</strong>pendentemente dall'età e dal red<strong>di</strong>to personale dell'interessato.<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ è in<strong>di</strong>pendente dall'età;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale<br />

<strong>di</strong> un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;<br />

‣ è in<strong>di</strong>pendente dal red<strong>di</strong>to personale.<br />

Importo 2013: Euro 196,78 per 12 mensilità.


Ai ciechi civili parziali è riconosciuto anche un assegno integrativo pari a Euro 81,50.<br />

L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità <strong>di</strong><br />

frequenza o con altre indennità simili concesse per cause <strong>di</strong> servizio, lavoro o guerra.<br />

L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.<br />

******LA PENSIONE IN FAVORE DEI SORDOMUTI<br />

La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile <strong>di</strong><br />

assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione <strong>di</strong> "pensione" con<br />

l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.<br />

Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le<br />

<strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».<br />

La medesima <strong>di</strong>sposizione, all’articolo 1 comma 2, ha mo<strong>di</strong>ficato la precedente definizione <strong>di</strong><br />

«sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il<br />

seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'u<strong>di</strong>to<br />

affetto da sor<strong>di</strong>tà congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il<br />

normale appren<strong>di</strong>mento del linguaggio parlato, purché la sor<strong>di</strong>tà non sia <strong>di</strong> natura<br />

esclusivamente psichica o <strong>di</strong>pendente da causa <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong> servizio».<br />

La relativa pensione è concessa solo nel caso queste con<strong>di</strong>zioni sanitarie vengano accertate e<br />

riconosciute dalle relative Commissioni <strong>di</strong> accertamento.<br />

Oltre a queste con<strong>di</strong>zioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che<br />

l'interessato si trovi in stato <strong>di</strong> bisogno economico. Per questa seconda con<strong>di</strong>zione vengono<br />

annualmente fissati dei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to personale che non devono essere superati dal titolare<br />

della pensione.<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ essere <strong>di</strong> età compresa fra i 18 e i 65 anni <strong>di</strong> età;<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to personale superiore a Euro 16.127,30;<br />

‣ essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).<br />

Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />

E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa<br />

<strong>di</strong> guerra, servizio lavoro.<br />

Al compimento del sessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età, la pensione viene trasformata in assegno<br />

sociale.


*******L'INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE AI SORDOMUTI<br />

L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le <strong>di</strong>sposizioni<br />

legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».<br />

La medesima <strong>di</strong>sposizione, all’articolo 1 comma 2, ha mo<strong>di</strong>ficato la precedente definizione <strong>di</strong><br />

«sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il<br />

seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'u<strong>di</strong>to<br />

affetto da sor<strong>di</strong>tà congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il<br />

normale appren<strong>di</strong>mento del linguaggio parlato, purché la sor<strong>di</strong>tà non sia <strong>di</strong> natura<br />

esclusivamente psichica o <strong>di</strong>pendente da causa <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong> servizio».<br />

L'indennità <strong>di</strong> comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n.<br />

508. Criteri <strong>di</strong> concessione sono <strong>di</strong>versi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne<br />

dagli 12 anni in poi, oppure minore <strong>di</strong> 12 anni e sono correlati al grado <strong>di</strong> ipoacusia accertata<br />

(Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).<br />

Minore <strong>di</strong> 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a fra le<br />

frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.<br />

Maggiore <strong>di</strong> 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre<br />

richiesto <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni<br />

Con<strong>di</strong>zioni:<br />

‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />

possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />

‣ essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni <strong>di</strong> cui sopra);<br />

‣ in<strong>di</strong>pendente dall'età;<br />

‣ in<strong>di</strong>pendente dal red<strong>di</strong>to personale.<br />

Importo 2013: Euro 249,04 per 12 mensilità.<br />

Provincia Autonoma <strong>di</strong> Bolzano: Euro 249,04 per 13 mensilità.<br />

L'erogazione dell'indennità <strong>di</strong> comunicazione è incompatibile con l'indennità <strong>di</strong> frequenza (per i<br />

minori).<br />

L'indennità <strong>di</strong> comunicazione non è incompatibile con la titolarità <strong>di</strong> una patente <strong>di</strong> guida.<br />

L'indennità <strong>di</strong> comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento <strong>di</strong> attività lavorativa<br />

<strong>di</strong>pendente o autonoma.<br />

L'indennità <strong>di</strong> comunicazione è cumulabile con l'indennità <strong>di</strong> accompagnamento concessa agli<br />

invali<strong>di</strong> civili e ai ciechi civili.<br />

Spetta anche nel caso <strong>di</strong> ricovero in istituto.


L'ASSEGNO E LA PENSIONE SOCIALE<br />

L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè prescinde da qualsiasi versamento<br />

contributivo. L’assegno sociale e, prima della sua istituzione (1995), la pensione sociale, sono<br />

provvidenze per il sostegno alle persone anziane a basso red<strong>di</strong>to.<br />

L'assegno sociale è stato istituito dalla Legge 335/1995 ed ha sostituito la precedente pensione<br />

sociale <strong>di</strong> cui comunque continuano a beneficiare le persone che l'abbiano ottenuta prima del<br />

31 <strong>di</strong>cembre 1995. Per il 2009 l'assegno sociale è pari a euro 409,05, cui vanno aggiunte, se<br />

ricorrono particolari con<strong>di</strong>zioni, alcune maggiorazioni sociali.<br />

I requisiti<br />

Il primo requisito è quello dell'età: l'assegno viene erogato solo dal compimento dei 65 anni <strong>di</strong><br />

età.<br />

Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano:<br />

‣ citta<strong>di</strong>ni italiani<br />

‣ citta<strong>di</strong>ni della Comunità Europea<br />

‣ citta<strong>di</strong>ni extracomunitari in possesso della carta <strong>di</strong> soggiorno.<br />

Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale, in via<br />

continuativa, per almeno <strong>di</strong>eci anni in Italia.<br />

L'assegno sociale non è reversibile, non spetta, cioè ai superstiti.<br />

Sono poi previsti dei limiti red<strong>di</strong>tuali <strong>di</strong> chi ne fa richiesta e del coniuge.<br />

Se il richiedente non è coniugato il limite <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to è pari allo stesso importo annuo<br />

dell’assegno sociale. Pertanto per il 2009 il limite red<strong>di</strong>tuale è: 5.317,65 euro cioè 409,05 euro<br />

per 13 mensilità.<br />

Se il richiedente è invece coniugato il limite <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to è raddoppiato: 10.635,30 euro cioè<br />

5.317,65 euro per due. In tal caso si fa riferimento al red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> entrambi i coniugi.<br />

Se i red<strong>di</strong>ti dell’interessato, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma <strong>di</strong> entrambi superano<br />

i limiti <strong>di</strong> legge, l'assegno sociale viene negato.<br />

Se invece non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> alcun red<strong>di</strong>to personale né insieme all’eventuale coniuge, l’assegno<br />

sociale viene erogato in misura intera.<br />

Nel caso in cui il red<strong>di</strong>to del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai<br />

limiti <strong>di</strong> legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un<br />

importo annuo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e<br />

l'ammontare del red<strong>di</strong>to annuale.<br />

Ad esempio: se una coppia <strong>di</strong> coniugi percepisce un red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> 8000 euro, l'assegno annuale<br />

sarà ridotto a 2635,50 euro annui.


I red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> riferimento<br />

Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i red<strong>di</strong>ti imponibili ai<br />

fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati:<br />

‣ i red<strong>di</strong>ti soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipen<strong>di</strong>, pensioni,<br />

red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> terreni e fabbricati, red<strong>di</strong>ti da impresa e da lavoro autonomo, assegno <strong>di</strong><br />

mantenimento pagato al coniuge separato o <strong>di</strong>vorziato ecc.);<br />

‣ i red<strong>di</strong>ti esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere <strong>di</strong><br />

continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussi<strong>di</strong> corrisposti dallo stato<br />

o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate<br />

dallo stato italiano o da stati esteri);<br />

‣ le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invali<strong>di</strong> civili e sordomuti;<br />

‣ le pensioni <strong>di</strong> guerra;<br />

‣ le ren<strong>di</strong>te vitalizie pagate dall'Inail;<br />

‣ le pensioni privilegiate or<strong>di</strong>narie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio<br />

militare <strong>di</strong> leva;<br />

‣ i red<strong>di</strong>ti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo <strong>di</strong> imposta (vincite derivanti dalla sorte, da<br />

giochi <strong>di</strong> abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo<br />

Stato, da persone giuri<strong>di</strong>che pubbliche e private);<br />

‣ i red<strong>di</strong>ti soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT<br />

e <strong>di</strong> ogni altro titolo <strong>di</strong> stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,<br />

emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli<br />

compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per<br />

azioni);<br />

‣ gli assegni alimentari corrisposti a norma del co<strong>di</strong>ce <strong>civile</strong>;<br />

‣ l’assegno sociale <strong>di</strong> cui è titolare il coniuge del richiedente.<br />

Non vengono invece considerati, ai fini della concessione dell'assegno sociale:<br />

‣ i trattamenti <strong>di</strong> fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;<br />

‣ le competenze arretrate soggette a tassazione separata;<br />

‣ il proprio assegno sociale;<br />

‣ la casa <strong>di</strong> proprietà in cui si abita;<br />

‣ la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della<br />

pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;<br />

‣ i trattamenti <strong>di</strong> famiglia;


‣ le indennità <strong>di</strong> accompagnamento <strong>di</strong> ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale<br />

continuativa erogati dall'Inail nei casi <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente assoluta, gli assegni per<br />

l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità;<br />

‣ l'indennità <strong>di</strong> comunicazione per i sordomuti;<br />

l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.<br />

Assegno sociale e ricovero<br />

Nel caso in cui la persona sia ricoverata in istituto con rette a carico dello Stato o <strong>di</strong> enti<br />

pubblici, l'assegno sociale viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è<br />

del 50% .<br />

La riduzione è, invece del 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è <strong>di</strong> un<br />

importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa<br />

superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce <strong>di</strong>minuzioni.<br />

Le maggiorazioni sociali<br />

L'importo dell'assegno sociale può contare su una maggiorazione sociale in casi particolari.<br />

A decorrere dal 1° gennaio 2002, è infatti stato stabilito un incremento della maggiorazione<br />

sociale per garantire un importo <strong>di</strong> pensione fino a 516,46 euro al mese per tre<strong>di</strong>ci mensilità.<br />

Per l'anno 2009 quella maggiorazione è elevata a 594,64 euro.<br />

Per poter ottenere questa maggiorazione, i titolari <strong>di</strong> assegno sociale devono avere almeno 70<br />

anni <strong>di</strong> età. Per i titolari <strong>di</strong> pensione <strong>di</strong> inabilità, gli invali<strong>di</strong> civili totali, i sordomuti e i ciechi civili<br />

assoluti l'età per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni.<br />

La maggiorazione può essere concessa ai beneficiari <strong>di</strong> pensione e ai titolari <strong>di</strong> prestazioni<br />

assistenziali, che, se non coniugati, possiedano red<strong>di</strong>ti personali inferiori a 7.730,32 euro<br />

oppure, se coniugati, possiedano red<strong>di</strong>ti propri inferiori a 7.730,32 euro e red<strong>di</strong>ti propri che,<br />

sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 13.047,97 euro.<br />

I red<strong>di</strong>ti da considerare sono gli stessi previsti per la concessione dell’assegno sociale.<br />

La domanda<br />

La domanda <strong>di</strong> assegno sociale e delle eventuali maggiorazione va presentata su un modulo<br />

<strong>di</strong>sponibile presso le Se<strong>di</strong> dell’INPS o presso i patronati sindacali.<br />

Alla domanda devono essere allegate:<br />

‣ l'autocertificazione dei dati personali;<br />

‣ la <strong>di</strong>chiarazione della situazione red<strong>di</strong>tuale;<br />

‣ la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a carico<br />

dello Stato.<br />

L'assegno decorre dal mese successivo alla data <strong>di</strong> presentazione della domanda.<br />

I ricorsi


Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al<br />

Comitato provinciale dell'Inps.<br />

Il ricorso, in<strong>di</strong>rizzato al Comitato Provinciale INPS, va presentato entro 90 giorni dalla data <strong>di</strong><br />

ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.<br />

Si suggerisce, anche in questo caso, <strong>di</strong> appoggiarsi ai patronati sindacali.<br />

LE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ PERIODICHE PER GLI INVALIDI CIVILI<br />

Fra le incombenze cui sono tenuti gli invali<strong>di</strong> civili titolari <strong>di</strong> provvidenze economiche, la<br />

normativa e le <strong>di</strong>sposizioni dell’ente erogatore (INPS) prevedono l’obbligo <strong>di</strong> presentare<br />

annualmente <strong>di</strong>chiarazioni annuali relative alla permanenza <strong>di</strong> alcune con<strong>di</strong>zioni.<br />

La scadenza è fissata al 31 marzo <strong>di</strong> ogni anno.<br />

Si tratta <strong>di</strong> specifiche <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> responsabilità relativa previste in origine dalla Legge 23<br />

<strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, articolo 1 commi 248 e 249 e dall’articolo 1, comma 35, della Legge 24<br />

<strong>di</strong>cembre 2007, n. 247<br />

<strong>Come</strong> e cosa fare<br />

Gli interessati da questo obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sono: gli invali<strong>di</strong> civili totali titolari <strong>di</strong><br />

indennità <strong>di</strong> accompagnamento e gli invali<strong>di</strong> civili parziali titolari <strong>di</strong> assegno mensile <strong>di</strong><br />

assistenza. Con Circolare n. 167 del 30 <strong>di</strong>cembre 2010, INPS ha stabilito che la <strong>di</strong>chiarazione<br />

annuale deve essere presentata anche dai titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> frequenza.<br />

Gli invali<strong>di</strong> al 100% titolari <strong>di</strong> sola pensione <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà NON sono tenuti a presentare<br />

nessuna <strong>di</strong>chiarazione perio<strong>di</strong>ca relativa alla loro invali<strong>di</strong>tà.<br />

Gli interessati ricevono dall’INPS, in tempo utile, un avviso e la segnalazione della procedura da<br />

seguire per presentare la relativa <strong>di</strong>chiarazione. Se si rientra nelle categorie <strong>di</strong> cui si è detto e<br />

non si riceve comunicazione entro fine febbraio, è opportuno rivolgersi all’INPS competente<br />

territorialmente.<br />

Dal 2011 le <strong>di</strong>chiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica.<br />

L’interessato ha due modalità per presentare questa <strong>di</strong>chiarazione.<br />

Può rivolgersi ad un Centro <strong>di</strong> Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati <strong>di</strong> assistenza<br />

fiscale) o ad un professionista abilitato trasmetteranno i dati <strong>di</strong>rettamente al sistema informatico<br />

dell’INPS. Bisogna presentarsi con la lettera ricevuta (che contiene anche dei co<strong>di</strong>ci a barre) e<br />

con la documentazione relativa all’invali<strong>di</strong>tà, all’eventuale lavoro svolto o all’eventuale ricovero<br />

perio<strong>di</strong>co per patologie legate alla propria invali<strong>di</strong>tà.<br />

In alternativa il Citta<strong>di</strong>no può trasmettere <strong>di</strong>rettamente via internet le informazioni che lo<br />

riguardano utilizzando il co<strong>di</strong>ce PIN (Personal Identification Number) in suo possesso. In<br />

questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che trovano sul sito www.inps.it, nella sezione<br />

Servizi al Citta<strong>di</strong>no. 803164 è il numero verde <strong>di</strong> INPS.


Le <strong>di</strong>chiarazioni<br />

<strong>Come</strong> detto le <strong>di</strong>chiarazioni sono <strong>di</strong>verse a seconda della tipologia <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà riconosciuta.<br />

‣ Gli invali<strong>di</strong> civili parziali titolari assegno mensile sono tenuti a presentare la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla permanenza del requisito <strong>di</strong> mancata<br />

prestazione <strong>di</strong> attività lavorativa Il relativo modello INPS è denominato Mod. ICLAV<br />

‣ Gli invali<strong>di</strong> civili titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> accompagnamento devono presentare la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla sussistenza o meno <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> ricovero a<br />

titolo gratuito in istituto Il relativo modello INS è il Mod. ICRIC.<br />

‣ Gli invali<strong>di</strong> civili titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> frequenza devono presentare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />

responsabilità relativa alla eventuale sussistenza <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> ricovero; anche il questo<br />

caso il modello <strong>di</strong> riferimento è il Mod. ICRIC<br />

‣ Per completezza, i titolari <strong>di</strong> pensione sociale e assegno sociale presentano la<br />

<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza<br />

stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari <strong>di</strong> assegno sociale anche la <strong>di</strong>chiarazione<br />

<strong>di</strong> responsabilità sulla sussistenza dello stato <strong>di</strong> ricovero o meno, in istituto. Il Modello in<br />

questo caso è il Mod. ACC.ASPS.<br />

Disabilità intellettive<br />

La normativa (Legge 23 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una<br />

semplificazione per i <strong>di</strong>sabili intellettivi o psichici: in sostituzione della <strong>di</strong>chiarazione può essere<br />

presentato un certificato me<strong>di</strong>co che riporti la patologia

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!