Come leggere i verbali di invalidità civile e handicap ... - UIL Basilicata
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COME LEGGERE I VERBALI DI INVALIDITÀ E DI HANDICAP<br />
A chi richiede l'accertamento dell'invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, della cecità <strong>civile</strong>, del sordomutismo o<br />
dell'han<strong>di</strong>cap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status<br />
dell'interessato e il grado <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà<br />
Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei <strong>verbali</strong> sono:<br />
‣ non invalido - assenza <strong>di</strong> patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad<br />
1/3.<br />
Tale certificazione non garantisce alcun <strong>di</strong>ritto derivante dallo status <strong>di</strong> invalido <strong>civile</strong>. Si<br />
può presentare ricorso giuri<strong>di</strong>co contro la decisione stabilita in questo verbale entro 180<br />
giorni dalla notifica. Si può inoltre presentare nuovamente domanda <strong>di</strong> accertamento<br />
della sua con<strong>di</strong>zione rivolgendosi alla segreteria della Commissione che accerta gli stati<br />
invalidanti presso l’ Azienda Usl.<br />
‣ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad<br />
1/3 (art. 2, L. 118/1971).<br />
La certificazione in possesso non dà <strong>di</strong>ritto ad alcuna provvidenza economica.<br />
‣ invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai<br />
2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'erogazione dell'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza<br />
* (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo pagina).<br />
invalido con riduzione permanente con invali<strong>di</strong>tà pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L.<br />
118/1971).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'erogazione dell'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza<br />
* (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo pagina).<br />
‣ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971):<br />
100%.<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione <strong>di</strong> inabilità** (ve<strong>di</strong> nota esplicativa<br />
fondo pagina), ma non all'indennità <strong>di</strong> accompagnamento*** (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo<br />
pagina).
‣ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a<br />
deambulare senza l'aiuto permanente <strong>di</strong> un accompagnatore (L. 18/1980 e L.<br />
508/1988).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'indennità <strong>di</strong> accompagnamento*** e alla<br />
pensione <strong>di</strong> inabilità** (se <strong>di</strong> età compresa fra i 18 e i 65 anni).<br />
‣ invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità <strong>di</strong><br />
assistenza continua non essendo in grado <strong>di</strong> svolgere gli atti quoti<strong>di</strong>ani della vita<br />
(L. 18/1980 e L. 508/1988).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'indennità <strong>di</strong> accompagnamento*** e alla<br />
pensione <strong>di</strong> inabilità** (se <strong>di</strong> età compresa fra i 18 e i 65 anni).<br />
‣ minore con <strong>di</strong>fficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età o con<br />
per<strong>di</strong>ta u<strong>di</strong>tiva superiore a 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze 500,<br />
1000, 2000 hertz (L. 289/1990).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto all'indennità <strong>di</strong> frequenza**** (ve<strong>di</strong> nota<br />
esplicativa fondo pagina),<br />
‣ cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con<br />
eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione per ciechi parziali e all'indennità<br />
speciale per ciechi parziali***** (ve<strong>di</strong> nota esplicativa fondo pagina),<br />
‣ cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione per ciechi assoluti e all'indennità <strong>di</strong><br />
accompagnamento per ciechi assoluti<br />
‣ sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988).<br />
La certificazione in possesso dà <strong>di</strong>ritto alla pensione per sordomuti****** e all'indennità<br />
<strong>di</strong> comunicazione*******<br />
‣ ultra65enne con <strong>di</strong>fficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età<br />
(art. 9 D.Lgs. 509/1988).<br />
La certificazione non dà <strong>di</strong>ritto ad alcuna provvidenza economica. Viene rilasciata ai fini<br />
delle prestazioni sanitarie ma può consentire anche alcune agevolazioni.
‣ ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente <strong>di</strong> un<br />
accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).<br />
La certificazione <strong>di</strong> cui è in possesso dà <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> accompagnamento***.<br />
‣ ultra65enne con necessità <strong>di</strong> assistenza continua non essendo in grado <strong>di</strong><br />
svolgere gli atti quoti<strong>di</strong>ani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).<br />
La certificazione <strong>di</strong> cui è in possesso dà <strong>di</strong>ritto all’indennità <strong>di</strong> accompagnamento***.<br />
__________________________________________________________________<br />
Le definizioni per le minorazioni civili nel verbale <strong>di</strong> han<strong>di</strong>cap (Legge 104/1992) sono:<br />
‣ Persona non han<strong>di</strong>cappata<br />
‣ Persona con han<strong>di</strong>cap (articolo 3, comma 1, Legge 104/1992)<br />
La certificazione in possesso non dà <strong>di</strong>ritto a provvidenze economiche (pensioni,<br />
assegni, indennità per invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>). Per ottenere quelle provvidenze economiche è<br />
necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong> o sordomutismo<br />
‣ Persona con han<strong>di</strong>cap con connotazione <strong>di</strong> gravità (articolo 3, comma 3, Legge<br />
104/1992)<br />
La certificazione in possesso non dà <strong>di</strong>ritto a provvidenze economiche (pensioni,<br />
assegni, indennità per invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>). Per ottenere quelle provvidenze economiche è<br />
necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong> o sordomutismo.<br />
‣ Persona con han<strong>di</strong>cap superiore ai 2/3 (articolo 21, Legge 104/1992)<br />
La certificazione <strong>di</strong> cui è in possesso non dà <strong>di</strong>ritto a provvidenze economiche (pensioni,<br />
assegni, indennità per invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>). Per ottenere quelle provvidenze economiche è<br />
necessario <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un certificato <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>civile</strong>, cecità <strong>civile</strong> o sordomutismo.<br />
* INVALIDI CIVILI: L'ASSEGNO MENSILE DI ASSISTENZA (INVALIDI PARZIALI)<br />
L'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza è stato istituito dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n.<br />
118. Quell'articolo precisava che l'assegno mensile <strong>di</strong> assistenza spettava agli invali<strong>di</strong> civili nei<br />
confronti dei quali fosse stata accertata una riduzione della capacità lavorativa a due terzi<br />
(67%).
Successivamente il Decreto Legislativo 23 novembre 1988, n. 509 (art. 9) ha elevato la<br />
percentuale <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà minima al 74%. L'innalzamento tuttavia è decorso dall'entrata in vigore<br />
delle tabelle percentuali <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà (Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992) e cioè solo dal 1992.<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ età compresa fra i 18 e i 65 anni <strong>di</strong> età; in Provincia <strong>di</strong> Bolzano questa provvidenza è<br />
concessa anche ai minori in alternativa all'indennità <strong>di</strong> frequenza;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ avere il riconoscimento <strong>di</strong> un'invali<strong>di</strong>tà dal 74% al 99%;<br />
‣ <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale non superiore a Euro 4.738,63;<br />
‣ non svolgere attività lavorativa (con<strong>di</strong>zione non richiesta in Provincia Autonoma <strong>di</strong><br />
Bolzano);<br />
‣ Si ricorda che l'iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento è possibile anche se l'attività<br />
lavorativa è minima e non comporta il superamento <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to personale annuo pari a<br />
7500 euro, per lavoro <strong>di</strong>pendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo<br />
maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso <strong>di</strong> superamento del limite <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to previsto<br />
per l'assegno, pur in presenza <strong>di</strong> iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento, non si ha <strong>di</strong>ritto<br />
all'assegno.<br />
‣ L'assegno viene concesso, in assenza <strong>di</strong> iscrizione alle liste <strong>di</strong> collocamento, nel caso<br />
l'interessato sia stato <strong>di</strong>chiarato non collocabile al lavoro, oppure <strong>di</strong>mostri la frequenza<br />
scolastica.<br />
Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />
L'assegno è incompatibile con l'erogazione <strong>di</strong> altre pensioni <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà erogate da altri<br />
organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E' inoltre incompatibile con pensioni <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà <strong>di</strong><br />
guerra, lavoro e servizio.<br />
Al compimento del sessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età, la pensione viene trasformata in<br />
assegno sociale.<br />
Entro il 31 marzo <strong>di</strong> ogni anno i titolari <strong>di</strong> assegno mensile <strong>di</strong> assistenza devono inviare a<br />
INPS una <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti <strong>di</strong> legge.<br />
** INVALIDI CIVILI: LA PENSIONE DI INABILITÀ<br />
La pensione <strong>di</strong> inabilità è stata istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118.<br />
Spetta agli invali<strong>di</strong> civili nei confronti dei quali si stata accertata una totale inabilità al lavoro e<br />
che si trovino in stato <strong>di</strong> bisogno economico. Per questa seconda con<strong>di</strong>zione vengono
annualmente fissati dei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to personale che non devono essere superati dal titolare<br />
della pensione <strong>di</strong> inabilità.<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ età compresa fra i 18 e i 65 anni <strong>di</strong> età;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ avere il riconoscimento <strong>di</strong> un'invali<strong>di</strong>tà pari al 100%;<br />
‣ <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale non superiore a Euro 16.127,30<br />
Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />
La pensione <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà è compatibile con l'indennità <strong>di</strong> accompagnamento riconosciuta agli<br />
invali<strong>di</strong> civili non deambulanti o non i grado <strong>di</strong> compiere gli atti quoti<strong>di</strong>ani della vita.<br />
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa<br />
<strong>di</strong> guerra, servizio lavoro.<br />
Al compimento del sessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età, la pensione viene trasformata in assegno<br />
sociale.<br />
*** INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO<br />
L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento è stata istituita dalla Legge 11 febbraio 1980, n. 18. Si tratta <strong>di</strong><br />
una provvidenza in favore degli invali<strong>di</strong> civili totalmente inabili a causa <strong>di</strong> minorazioni fisiche o<br />
psichiche.<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ viene erogata in<strong>di</strong>pendentemente dall'età;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ avere il riconoscimento <strong>di</strong> un'invali<strong>di</strong>tà totale, non essere in grado <strong>di</strong> deambulare<br />
autonomamente o senza l'aiuto <strong>di</strong> un accompagnatore o <strong>di</strong> svolgere autonomamente gli<br />
atti quoti<strong>di</strong>ani della vita;<br />
‣ non essere ricoverato in istituto con pagamento della retta a carico dello Stato (o <strong>di</strong> Ente<br />
pubblico).<br />
Importo 2013: Euro 499,27 per 12 mensilità.<br />
L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento è incompatibile con le erogazioni <strong>di</strong> provvidenze simili,<br />
erogate per cause <strong>di</strong> servizio, lavoro o guerra.<br />
L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento <strong>di</strong> attività lavorativa
<strong>di</strong>pendente o autonoma.<br />
L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento viene erogata al solo titolo della minorazione; pertanto è<br />
in<strong>di</strong>pendente dal red<strong>di</strong>to posseduto dall'invalido e dalla sua età.<br />
L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento non è incompatibile con la titolarità <strong>di</strong> una patente speciale.<br />
L'indennità <strong>di</strong> accompagnamento viene erogata anche ai detenuti.<br />
Entro il 31 marzo <strong>di</strong> ogni anno i titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> accompagnamento devono inviare<br />
all'INPS una <strong>di</strong>chiarazione perio<strong>di</strong>ca relativa alla sussistenza dei requisiti <strong>di</strong> legge.<br />
**** INVALIDI CIVILI: L'INDENNITÀ MENSILE DI FREQUENZA<br />
L'indennità <strong>di</strong> frequenza, provvidenza a favore degli invali<strong>di</strong> minorenni, è stata istituita dalla<br />
Legge 11 ottobre 1990, n. 289.<br />
L'indennità <strong>di</strong> frequenza non viene erogata in Provincia Autonoma <strong>di</strong> Bolzano, dove è invece<br />
previsto, a favore dei minori invali<strong>di</strong> parziali, la concessione <strong>di</strong> uno specifico assegno mensile<br />
(Euro 430.84 mensili/13 mensilità).<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ fino ai <strong>di</strong>ciotto anni <strong>di</strong> età;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ essere stati riconosciuti "minore con <strong>di</strong>fficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie<br />
dell'età" (L. 289/90) o "minore con per<strong>di</strong>ta u<strong>di</strong>tiva superiore a 60 decibel nell'orecchio<br />
migliore";<br />
‣ frequenza ad un centro <strong>di</strong> riabilitazione, a centri <strong>di</strong> formazione professionale, a<br />
centri occupazionali o a scuole <strong>di</strong> ogni grado e or<strong>di</strong>ne;<br />
‣ non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale superiore a Euro 4.738,63;<br />
Importo 2013: Euro 275,87 mensili<br />
L'indennità <strong>di</strong> frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola o<br />
a cicli riabilitativi. La Sentenza della Corte Costituzionale 20 - 22 novembre 2002, n. 467 ha<br />
<strong>di</strong>chiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 comma 3 nella parte in cui non prevede che<br />
l'indennità mensile <strong>di</strong> frequenza sia concessa anche ai minori che frequentano l'asilo nido.<br />
L'indennità <strong>di</strong> frequenza è incompatibile con l'indennità <strong>di</strong> accompagnamento e con l'indennità<br />
<strong>di</strong> comunicazione concessa ai sordomuti.<br />
L'indennità mensile <strong>di</strong> frequenza è incompatibile con qualsiasi forma <strong>di</strong> ricovero.<br />
Annualmente (31 marzo) va presentata la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità circa l'assenza <strong>di</strong><br />
ricovero.
***** CIECHI CIVILI: LA PENSIONE PER I CIECHI PARZIALI E L'INDENNITÀ SPECIALE<br />
La pensione è stata istituita dall'articolo 8 della Legge 10 febbraio 1962, n. 66 a favore dei<br />
ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi anche<br />
con eventuale correzione.<br />
La provvidenza è stata estesa ai minorenni dall'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio<br />
1980, n. 33.<br />
Oltre a queste con<strong>di</strong>zione è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che i ciechi civili<br />
si trovino in stato <strong>di</strong> bisogno economico. Per questa seconda con<strong>di</strong>zione vengono annualmente<br />
fissati dei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to personale che non devono essere superati dal titolare della pensione.<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ è concessa ai maggiorenni e ai minorenni;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale<br />
<strong>di</strong> un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;<br />
‣ non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to annuo personale superiore a Euro 16.127,30.<br />
Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />
Provincia Autonoma <strong>di</strong> Bolzano: Euro 430,84 per 13 mensilità<br />
CIECHI CIVILI: L'INDENNITÀ SPECIALE PER I CIECHI PARZIALI<br />
L'indennità speciale è stata istituita dall'articolo 3 della Legge 21 novembre 1988, n. 508.<br />
L'indennità spetta ai ciechi parziali e viene erogata al solo titolo della minorazione cioè<br />
in<strong>di</strong>pendentemente dall'età e dal red<strong>di</strong>to personale dell'interessato.<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ è in<strong>di</strong>pendente dall'età;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunitario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ essere stato riconosciuto cieco parziale cioè con un residuo visivo non superiore al totale<br />
<strong>di</strong> un ventesimo in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;<br />
‣ è in<strong>di</strong>pendente dal red<strong>di</strong>to personale.<br />
Importo 2013: Euro 196,78 per 12 mensilità.
Ai ciechi civili parziali è riconosciuto anche un assegno integrativo pari a Euro 81,50.<br />
L'erogazione dell'indennità speciale per i ciechi parziali è incompatibile con l'indennità <strong>di</strong><br />
frequenza o con altre indennità simili concesse per cause <strong>di</strong> servizio, lavoro o guerra.<br />
L'indennità è invece compatibile con la pensione spettante ai ciechi civili parziali.<br />
******LA PENSIONE IN FAVORE DEI SORDOMUTI<br />
La Legge 26 maggio 1970, n. 381 aveva istituito, in favore dei sordomuti, l'assegno mensile <strong>di</strong><br />
assistenza, provvidenza economica che ha assunto la denominazione <strong>di</strong> "pensione" con<br />
l'articolo 14 septies della Legge 29 febbraio 1980, n. 33.<br />
Va ricordato che l’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le<br />
<strong>di</strong>sposizioni legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».<br />
La medesima <strong>di</strong>sposizione, all’articolo 1 comma 2, ha mo<strong>di</strong>ficato la precedente definizione <strong>di</strong><br />
«sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il<br />
seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'u<strong>di</strong>to<br />
affetto da sor<strong>di</strong>tà congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il<br />
normale appren<strong>di</strong>mento del linguaggio parlato, purché la sor<strong>di</strong>tà non sia <strong>di</strong> natura<br />
esclusivamente psichica o <strong>di</strong>pendente da causa <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong> servizio».<br />
La relativa pensione è concessa solo nel caso queste con<strong>di</strong>zioni sanitarie vengano accertate e<br />
riconosciute dalle relative Commissioni <strong>di</strong> accertamento.<br />
Oltre a queste con<strong>di</strong>zioni sanitarie è previsto, ai fini dell'erogazione della provvidenza, che<br />
l'interessato si trovi in stato <strong>di</strong> bisogno economico. Per questa seconda con<strong>di</strong>zione vengono<br />
annualmente fissati dei limiti <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to personale che non devono essere superati dal titolare<br />
della pensione.<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ essere <strong>di</strong> età compresa fra i 18 e i 65 anni <strong>di</strong> età;<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ non <strong>di</strong>sporre <strong>di</strong> un red<strong>di</strong>to personale superiore a Euro 16.127,30;<br />
‣ essere stato riconosciuto sordomuto - ora persona sorda (prelinguale o congenita).<br />
Importo 2013: Euro 275,87 per 13 mensilità.<br />
E' incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa<br />
<strong>di</strong> guerra, servizio lavoro.<br />
Al compimento del sessantacinquesimo anno <strong>di</strong> età, la pensione viene trasformata in assegno<br />
sociale.
*******L'INDENNITÀ DI COMUNICAZIONE AI SORDOMUTI<br />
L’articolo 1 della Legge 20 febbraio 2006, n. 95 ha stabilito che in tutte tutte le <strong>di</strong>sposizioni<br />
legislative vigenti, il termine «sordomuto» è sostituito con l’espressione «sordo».<br />
La medesima <strong>di</strong>sposizione, all’articolo 1 comma 2, ha mo<strong>di</strong>ficato la precedente definizione <strong>di</strong><br />
«sordomuto», sostituendo l’articolo 1, comma 2 della Legge 26 maggio 1970, n. 381 con il<br />
seguente: «Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato sensoriale dell'u<strong>di</strong>to<br />
affetto da sor<strong>di</strong>tà congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il<br />
normale appren<strong>di</strong>mento del linguaggio parlato, purché la sor<strong>di</strong>tà non sia <strong>di</strong> natura<br />
esclusivamente psichica o <strong>di</strong>pendente da causa <strong>di</strong> guerra, <strong>di</strong> lavoro o <strong>di</strong> servizio».<br />
L'indennità <strong>di</strong> comunicazione è stata istituita dall'articolo 4 della Legge 21 novembre 1988, n.<br />
508. Criteri <strong>di</strong> concessione sono <strong>di</strong>versi a seconda se il richiedente è maggiorenne o minorenne<br />
dagli 12 anni in poi, oppure minore <strong>di</strong> 12 anni e sono correlati al grado <strong>di</strong> ipoacusia accertata<br />
(Decreto Ministeriale 5 febbraio 1992).<br />
Minore <strong>di</strong> 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 60 decibel HTL <strong>di</strong> me<strong>di</strong>a fra le<br />
frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore.<br />
Maggiore <strong>di</strong> 12 anni: l'ipoacusia deve essere pari o superiore a 75 decibel. Viene inoltre<br />
richiesto <strong>di</strong> <strong>di</strong>mostrare che l'insorgenza dell'ipoacusia è precedente ai 12 anni<br />
Con<strong>di</strong>zioni:<br />
‣ essere citta<strong>di</strong>no italiano o UE residente in Italia, o essere citta<strong>di</strong>no extracomunicario in<br />
possesso del permesso <strong>di</strong> soggiorno CE per soggiornanti <strong>di</strong> lungo periodo;<br />
‣ essere stato riconosciuto sordomuto (con le precisazioni <strong>di</strong> cui sopra);<br />
‣ in<strong>di</strong>pendente dall'età;<br />
‣ in<strong>di</strong>pendente dal red<strong>di</strong>to personale.<br />
Importo 2013: Euro 249,04 per 12 mensilità.<br />
Provincia Autonoma <strong>di</strong> Bolzano: Euro 249,04 per 13 mensilità.<br />
L'erogazione dell'indennità <strong>di</strong> comunicazione è incompatibile con l'indennità <strong>di</strong> frequenza (per i<br />
minori).<br />
L'indennità <strong>di</strong> comunicazione non è incompatibile con la titolarità <strong>di</strong> una patente <strong>di</strong> guida.<br />
L'indennità <strong>di</strong> comunicazione non è incompatibile con lo svolgimento <strong>di</strong> attività lavorativa<br />
<strong>di</strong>pendente o autonoma.<br />
L'indennità <strong>di</strong> comunicazione è cumulabile con l'indennità <strong>di</strong> accompagnamento concessa agli<br />
invali<strong>di</strong> civili e ai ciechi civili.<br />
Spetta anche nel caso <strong>di</strong> ricovero in istituto.
L'ASSEGNO E LA PENSIONE SOCIALE<br />
L’assegno sociale è una prestazione assistenziale, cioè prescinde da qualsiasi versamento<br />
contributivo. L’assegno sociale e, prima della sua istituzione (1995), la pensione sociale, sono<br />
provvidenze per il sostegno alle persone anziane a basso red<strong>di</strong>to.<br />
L'assegno sociale è stato istituito dalla Legge 335/1995 ed ha sostituito la precedente pensione<br />
sociale <strong>di</strong> cui comunque continuano a beneficiare le persone che l'abbiano ottenuta prima del<br />
31 <strong>di</strong>cembre 1995. Per il 2009 l'assegno sociale è pari a euro 409,05, cui vanno aggiunte, se<br />
ricorrono particolari con<strong>di</strong>zioni, alcune maggiorazioni sociali.<br />
I requisiti<br />
Il primo requisito è quello dell'età: l'assegno viene erogato solo dal compimento dei 65 anni <strong>di</strong><br />
età.<br />
Possono farne richiesta i residenti in Italia che siano:<br />
‣ citta<strong>di</strong>ni italiani<br />
‣ citta<strong>di</strong>ni della Comunità Europea<br />
‣ citta<strong>di</strong>ni extracomunitari in possesso della carta <strong>di</strong> soggiorno.<br />
Dal 1° gennaio 2009, inoltre, è richiesto l’ulteriore requisito del soggiorno legale, in via<br />
continuativa, per almeno <strong>di</strong>eci anni in Italia.<br />
L'assegno sociale non è reversibile, non spetta, cioè ai superstiti.<br />
Sono poi previsti dei limiti red<strong>di</strong>tuali <strong>di</strong> chi ne fa richiesta e del coniuge.<br />
Se il richiedente non è coniugato il limite <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to è pari allo stesso importo annuo<br />
dell’assegno sociale. Pertanto per il 2009 il limite red<strong>di</strong>tuale è: 5.317,65 euro cioè 409,05 euro<br />
per 13 mensilità.<br />
Se il richiedente è invece coniugato il limite <strong>di</strong> red<strong>di</strong>to è raddoppiato: 10.635,30 euro cioè<br />
5.317,65 euro per due. In tal caso si fa riferimento al red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> entrambi i coniugi.<br />
Se i red<strong>di</strong>ti dell’interessato, quelli dell'eventuale coniuge oppure la somma <strong>di</strong> entrambi superano<br />
i limiti <strong>di</strong> legge, l'assegno sociale viene negato.<br />
Se invece non <strong>di</strong>spone <strong>di</strong> alcun red<strong>di</strong>to personale né insieme all’eventuale coniuge, l’assegno<br />
sociale viene erogato in misura intera.<br />
Nel caso in cui il red<strong>di</strong>to del richiedente o quello del coniuge o la loro somma siano inferiori ai<br />
limiti <strong>di</strong> legge, l'assegno viene erogato per un importo ridotto. In questo caso, sarà pagato un<br />
importo annuo pari alla <strong>di</strong>fferenza tra l'importo intero annuale dell'assegno sociale corrente e<br />
l'ammontare del red<strong>di</strong>to annuale.<br />
Ad esempio: se una coppia <strong>di</strong> coniugi percepisce un red<strong>di</strong>to <strong>di</strong> 8000 euro, l'assegno annuale<br />
sarà ridotto a 2635,50 euro annui.
I red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> riferimento<br />
Ai fini della concessione dell'assegno mensile non vengono considerati solo i red<strong>di</strong>ti imponibili ai<br />
fini IRPEF, ma anche altri. Più precisamente vengono considerati:<br />
‣ i red<strong>di</strong>ti soggetti all'Irpef al netto dell'imposizione fiscale e contributiva (stipen<strong>di</strong>, pensioni,<br />
red<strong>di</strong>ti <strong>di</strong> terreni e fabbricati, red<strong>di</strong>ti da impresa e da lavoro autonomo, assegno <strong>di</strong><br />
mantenimento pagato al coniuge separato o <strong>di</strong>vorziato ecc.);<br />
‣ i red<strong>di</strong>ti esenti da imposta (prestazioni assistenziali in denaro pagate con carattere <strong>di</strong><br />
continuità dallo Stato o da altri enti pubblici o da stati esteri, sussi<strong>di</strong> corrisposti dallo stato<br />
o da altri enti pubblici a titolo assistenziale, prestazioni aventi natura risarcitoria pagate<br />
dallo stato italiano o da stati esteri);<br />
‣ le pensioni ed assegni erogati ai ciechi civili, invali<strong>di</strong> civili e sordomuti;<br />
‣ le pensioni <strong>di</strong> guerra;<br />
‣ le ren<strong>di</strong>te vitalizie pagate dall'Inail;<br />
‣ le pensioni privilegiate or<strong>di</strong>narie "tabellari" per infermità contratte durante il servizio<br />
militare <strong>di</strong> leva;<br />
‣ i red<strong>di</strong>ti soggetti a ritenuta alla fonte a titolo <strong>di</strong> imposta (vincite derivanti dalla sorte, da<br />
giochi <strong>di</strong> abilità, da concorsi a premi, da pronostici e da scommesse, corrisposte dallo<br />
Stato, da persone giuri<strong>di</strong>che pubbliche e private);<br />
‣ i red<strong>di</strong>ti soggetti a imposta sostitutiva (interessi postali e bancari, interessi dei BOT, CCT<br />
e <strong>di</strong> ogni altro titolo <strong>di</strong> stato, interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari,<br />
emessi da banche e società per azioni, interessi delle obbligazioni e degli altri titoli<br />
compresi i titoli emessi da enti pubblici economici trasformati per legge in società per<br />
azioni);<br />
‣ gli assegni alimentari corrisposti a norma del co<strong>di</strong>ce <strong>civile</strong>;<br />
‣ l’assegno sociale <strong>di</strong> cui è titolare il coniuge del richiedente.<br />
Non vengono invece considerati, ai fini della concessione dell'assegno sociale:<br />
‣ i trattamenti <strong>di</strong> fine rapporto e loro eventuali anticipazioni;<br />
‣ le competenze arretrate soggette a tassazione separata;<br />
‣ il proprio assegno sociale;<br />
‣ la casa <strong>di</strong> proprietà in cui si abita;<br />
‣ la pensione liquidata, secondo il sistema contributivo, per un importo pari ad 1/3 della<br />
pensione stessa e comunque non oltre 1/3 dell'assegno sociale;<br />
‣ i trattamenti <strong>di</strong> famiglia;
‣ le indennità <strong>di</strong> accompagnamento <strong>di</strong> ogni tipo, gli assegni per l'assistenza personale<br />
continuativa erogati dall'Inail nei casi <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà permanente assoluta, gli assegni per<br />
l'assistenza personale e continuativa pagati dall'Inps ai pensionati per inabilità;<br />
‣ l'indennità <strong>di</strong> comunicazione per i sordomuti;<br />
l'assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918 e precedenti.<br />
Assegno sociale e ricovero<br />
Nel caso in cui la persona sia ricoverata in istituto con rette a carico dello Stato o <strong>di</strong> enti<br />
pubblici, l'assegno sociale viene ridotto. Se la retta è a totale carico dello Stato la riduzione è<br />
del 50% .<br />
La riduzione è, invece del 25% quando la retta versata dall’interessato o dai familiari è <strong>di</strong> un<br />
importo inferiore alla metà dell'assegno sociale. Se invece la retta comporta una spesa<br />
superiore al 50% dell’assegno stesso, questo non subisce <strong>di</strong>minuzioni.<br />
Le maggiorazioni sociali<br />
L'importo dell'assegno sociale può contare su una maggiorazione sociale in casi particolari.<br />
A decorrere dal 1° gennaio 2002, è infatti stato stabilito un incremento della maggiorazione<br />
sociale per garantire un importo <strong>di</strong> pensione fino a 516,46 euro al mese per tre<strong>di</strong>ci mensilità.<br />
Per l'anno 2009 quella maggiorazione è elevata a 594,64 euro.<br />
Per poter ottenere questa maggiorazione, i titolari <strong>di</strong> assegno sociale devono avere almeno 70<br />
anni <strong>di</strong> età. Per i titolari <strong>di</strong> pensione <strong>di</strong> inabilità, gli invali<strong>di</strong> civili totali, i sordomuti e i ciechi civili<br />
assoluti l'età per poter ottenere l'incremento della maggiorazione sociale si riduce a 60 anni.<br />
La maggiorazione può essere concessa ai beneficiari <strong>di</strong> pensione e ai titolari <strong>di</strong> prestazioni<br />
assistenziali, che, se non coniugati, possiedano red<strong>di</strong>ti personali inferiori a 7.730,32 euro<br />
oppure, se coniugati, possiedano red<strong>di</strong>ti propri inferiori a 7.730,32 euro e red<strong>di</strong>ti propri che,<br />
sommati a quelli del coniuge, siano inferiori a 13.047,97 euro.<br />
I red<strong>di</strong>ti da considerare sono gli stessi previsti per la concessione dell’assegno sociale.<br />
La domanda<br />
La domanda <strong>di</strong> assegno sociale e delle eventuali maggiorazione va presentata su un modulo<br />
<strong>di</strong>sponibile presso le Se<strong>di</strong> dell’INPS o presso i patronati sindacali.<br />
Alla domanda devono essere allegate:<br />
‣ l'autocertificazione dei dati personali;<br />
‣ la <strong>di</strong>chiarazione della situazione red<strong>di</strong>tuale;<br />
‣ la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità riguardo eventuale ricovero in istituto con retta a carico<br />
dello Stato.<br />
L'assegno decorre dal mese successivo alla data <strong>di</strong> presentazione della domanda.<br />
I ricorsi
Nel caso in cui la domanda venga rigettata, è possibile presentare ricorso amministrativo, al<br />
Comitato provinciale dell'Inps.<br />
Il ricorso, in<strong>di</strong>rizzato al Comitato Provinciale INPS, va presentato entro 90 giorni dalla data <strong>di</strong><br />
ricezione della lettera con la quale si comunica il rigetto.<br />
Si suggerisce, anche in questo caso, <strong>di</strong> appoggiarsi ai patronati sindacali.<br />
LE DICHIARAZIONI DI RESPONSABILITA’ PERIODICHE PER GLI INVALIDI CIVILI<br />
Fra le incombenze cui sono tenuti gli invali<strong>di</strong> civili titolari <strong>di</strong> provvidenze economiche, la<br />
normativa e le <strong>di</strong>sposizioni dell’ente erogatore (INPS) prevedono l’obbligo <strong>di</strong> presentare<br />
annualmente <strong>di</strong>chiarazioni annuali relative alla permanenza <strong>di</strong> alcune con<strong>di</strong>zioni.<br />
La scadenza è fissata al 31 marzo <strong>di</strong> ogni anno.<br />
Si tratta <strong>di</strong> specifiche <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> responsabilità relativa previste in origine dalla Legge 23<br />
<strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, articolo 1 commi 248 e 249 e dall’articolo 1, comma 35, della Legge 24<br />
<strong>di</strong>cembre 2007, n. 247<br />
<strong>Come</strong> e cosa fare<br />
Gli interessati da questo obbligo <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarazione sono: gli invali<strong>di</strong> civili totali titolari <strong>di</strong><br />
indennità <strong>di</strong> accompagnamento e gli invali<strong>di</strong> civili parziali titolari <strong>di</strong> assegno mensile <strong>di</strong><br />
assistenza. Con Circolare n. 167 del 30 <strong>di</strong>cembre 2010, INPS ha stabilito che la <strong>di</strong>chiarazione<br />
annuale deve essere presentata anche dai titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> frequenza.<br />
Gli invali<strong>di</strong> al 100% titolari <strong>di</strong> sola pensione <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà NON sono tenuti a presentare<br />
nessuna <strong>di</strong>chiarazione perio<strong>di</strong>ca relativa alla loro invali<strong>di</strong>tà.<br />
Gli interessati ricevono dall’INPS, in tempo utile, un avviso e la segnalazione della procedura da<br />
seguire per presentare la relativa <strong>di</strong>chiarazione. Se si rientra nelle categorie <strong>di</strong> cui si è detto e<br />
non si riceve comunicazione entro fine febbraio, è opportuno rivolgersi all’INPS competente<br />
territorialmente.<br />
Dal 2011 le <strong>di</strong>chiarazioni vanno presentate esclusivamente per via telematica.<br />
L’interessato ha due modalità per presentare questa <strong>di</strong>chiarazione.<br />
Può rivolgersi ad un Centro <strong>di</strong> Assistenza Fiscale (CAF, Centri autorizzati <strong>di</strong> assistenza<br />
fiscale) o ad un professionista abilitato trasmetteranno i dati <strong>di</strong>rettamente al sistema informatico<br />
dell’INPS. Bisogna presentarsi con la lettera ricevuta (che contiene anche dei co<strong>di</strong>ci a barre) e<br />
con la documentazione relativa all’invali<strong>di</strong>tà, all’eventuale lavoro svolto o all’eventuale ricovero<br />
perio<strong>di</strong>co per patologie legate alla propria invali<strong>di</strong>tà.<br />
In alternativa il Citta<strong>di</strong>no può trasmettere <strong>di</strong>rettamente via internet le informazioni che lo<br />
riguardano utilizzando il co<strong>di</strong>ce PIN (Personal Identification Number) in suo possesso. In<br />
questo caso, sarà sufficiente seguire le istruzioni che trovano sul sito www.inps.it, nella sezione<br />
Servizi al Citta<strong>di</strong>no. 803164 è il numero verde <strong>di</strong> INPS.
Le <strong>di</strong>chiarazioni<br />
<strong>Come</strong> detto le <strong>di</strong>chiarazioni sono <strong>di</strong>verse a seconda della tipologia <strong>di</strong> invali<strong>di</strong>tà riconosciuta.<br />
‣ Gli invali<strong>di</strong> civili parziali titolari assegno mensile sono tenuti a presentare la<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla permanenza del requisito <strong>di</strong> mancata<br />
prestazione <strong>di</strong> attività lavorativa Il relativo modello INPS è denominato Mod. ICLAV<br />
‣ Gli invali<strong>di</strong> civili titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> accompagnamento devono presentare la<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla sussistenza o meno <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> ricovero a<br />
titolo gratuito in istituto Il relativo modello INS è il Mod. ICRIC.<br />
‣ Gli invali<strong>di</strong> civili titolari <strong>di</strong> indennità <strong>di</strong> frequenza devono presentare la <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong><br />
responsabilità relativa alla eventuale sussistenza <strong>di</strong> uno stato <strong>di</strong> ricovero; anche il questo<br />
caso il modello <strong>di</strong> riferimento è il Mod. ICRIC<br />
‣ Per completezza, i titolari <strong>di</strong> pensione sociale e assegno sociale presentano la<br />
<strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> responsabilità relativa alla permanenza del requisito della residenza<br />
stabile e continuativa in Italia e per i soli titolari <strong>di</strong> assegno sociale anche la <strong>di</strong>chiarazione<br />
<strong>di</strong> responsabilità sulla sussistenza dello stato <strong>di</strong> ricovero o meno, in istituto. Il Modello in<br />
questo caso è il Mod. ACC.ASPS.<br />
Disabilità intellettive<br />
La normativa (Legge 23 <strong>di</strong>cembre 1996, n. 662, art. 1 comma 254) ammette una<br />
semplificazione per i <strong>di</strong>sabili intellettivi o psichici: in sostituzione della <strong>di</strong>chiarazione può essere<br />
presentato un certificato me<strong>di</strong>co che riporti la patologia