04.11.2014 Views

L'Agrotecnico Oggi agosto/settembre 06 - Collegio Nazionale degli ...

L'Agrotecnico Oggi agosto/settembre 06 - Collegio Nazionale degli ...

L'Agrotecnico Oggi agosto/settembre 06 - Collegio Nazionale degli ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

P ROFESSIONE<br />

A GROTECNICO<br />

no del mese successivo a quello di presentazione<br />

della domanda di totalizzazione.<br />

In caso di pensione ai superstiti<br />

la pensione decorre dal primo giorno<br />

del mese successivo a quello del decesso<br />

del lavoratore.<br />

Nel caso in cui sia stata presentata<br />

domanda di ricongiunzione prima del 3<br />

marzo 20<strong>06</strong>, è possibile recedere e<br />

chiedere la restituzione dell'importo<br />

parziale eventualmente già pagato. Se<br />

la ricongiunzione risulta già definita è<br />

precluso il ricorso alla totalizzazione.<br />

Sarà possibile totalizzare periodi<br />

contributivi maturati presso la<br />

gestione separata Inps con periodi<br />

contributivi maturati presso la<br />

Cassa Agrotecnici in quanto il<br />

D.Lgs. n. 62/20<strong>06</strong> comprende esplicitamente<br />

la Gestione separata INPS tra<br />

gli istituti assicurativi obbligati a consentire<br />

la totalizzazione.<br />

Purtroppo allo stato attuale non è<br />

possibile totalizzare periodi contributivi<br />

inferiori a 6 anni: si tratta<br />

di un'evidente forzatura della Legge<br />

delega n. 243/2004 che si espone,<br />

come tale, a forti dubbi d'illegittimità<br />

costituzionale come lo scrivente ha già<br />

provveduto a segnalare con intervento<br />

al Presidente Prodi in occasione del<br />

Forum delle Prefessioni tenutosi a<br />

Bologna il 20.03.20<strong>06</strong> e che è possibile<br />

leggere sul forum www.lafabbricadelprogramma.it.<br />

La totalizzazione è da vedere positivamnete<br />

trattandosi di istituto alternativo<br />

alla ricongiunzione finalizzato ad<br />

accentrare presso un unico ente di previdenza<br />

la posizione assicurativo - previdenziale.<br />

La ricongiunzione garantisce<br />

il calcolo della pensione sulla base<br />

dell'anzianità complessiva e delle regole<br />

di calcolo vigenti presso il fondo<br />

dove si accentrano i contributi, la totalizzazione,<br />

invece, comporta che il calcolo<br />

venga effettuato pro quota con il<br />

sistema contributivo (anche se parzialmente<br />

temperato).<br />

Certamente è noto che il sistema contributivo<br />

- obbligatorio con la legge<br />

335/95 - garantisce prestazioni in funzione<br />

dell’effetivo reddito dichiarato:<br />

pertanto la convenienza economica<br />

dell'operazione non può che essere<br />

valutata caso per caso.<br />

Si tenga comunque presente che<br />

anche questa modalità di calcolo delle<br />

quote pensionistiche dovute a seguito<br />

di totalizzazione, si espone a non pochi<br />

Roma. Il palazzo che ospita<br />

gli uffici dell’ENPAIA.<br />

dubbi di illegittimità costituzionale in<br />

quanto la Legge Delega prevedeva che<br />

il calcolo delle quote fosse effettuato<br />

sulla base dei criteri di calcolo propri di<br />

ciascuna gestione in relazione alle<br />

anzianità assicurative ivi matura.<br />

Da quanto detto possiamo ritenerci<br />

comunque soddisfatti in quanto -almeno<br />

per chi ha sei anni di versamenti in<br />

una cassa non vedrà i propri contributi<br />

sprecati, potendo ottenere con la<br />

“totalizzazione” un’unica pensione<br />

anche se nel corso della propria vita<br />

lavorativa ha svolto attività diverse,<br />

con iscrizione a più enti pensionistici.<br />

In altre parole si potranno riunire i<br />

diversi contributi spezzettati tra Inps,<br />

Inpdap e Casse privatizzate.<br />

Un'eventualità che, con la diffusione<br />

delle partite Iva e dei contratti previsti<br />

dalla legge Biagi, è diventata frequente.<br />

La ricongiunzione dello spezzatino previdenziale<br />

consentirà di far accrescere<br />

la pensione senza ulteriori spese e<br />

senza aver versato invano i contributi.<br />

Agr. Alessandro dott. Maraschi<br />

Coordinatore Cassa Agrotecnici<br />

12<br />

Agosto/Settembre<br />

20<strong>06</strong>

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!