Documento PDF - OPAR L'Orientale Open Archive - Università degli ...
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Capitolo IV 115<br />
siche di collaborazione (accordi di programma) ma anche servendosi<br />
di forme “libere” che interessano i più svariati campi quali<br />
il settore economico e produttivo ma anche quello sociale e<br />
culturale.<br />
Per quanto riguarda i contenuti non necessari la legge n.131/<br />
2003 prevedendo una formula alquanto semplificata dei contenuti<br />
obbligatori <strong>degli</strong> statuti comunali e provinciali al fine di<br />
evitare che si vincoli in modo troppo dettagliato l’attività del<br />
normatore statutario, ha preferito tacere sull’ eventualità che gli<br />
statuti disciplinino ulteriore materie. Tale impostazione, tuttavia,<br />
da adito ad una serie di considerazioni circa i rapporti che andranno<br />
ad istaurarsi tra la legge “La Loggia” e il D.lgs n. 267/<br />
2000. In effetti, quest’ultimo provvedimento prevede la possibilità<br />
che lo statuto disciplini discrezionalmente ulteriori materie<br />
facoltative 10 .<br />
Ora il dubbio che si pone è se il silenzio del legislatore del<br />
2003 vada inteso quale un mero rinvio al T.U.E.L. ovvero vada<br />
interpretato nella volontà di lasciare al normatore statutario la<br />
discrezionale facoltà di disciplinare ulteriori materie non elencate<br />
nel provvedimento del 2000. Purtroppo la sensazione che si<br />
coglie (anche durante i lavori preparatori) è che il legislatore statale<br />
del 2003 abbia pensato alla prima delle due ipotesi depauperando,<br />
così, il potenziale innovativo introdotto dalla riforma<br />
costituzionale del 2001. Il discorso è alquanto delicato e merita<br />
particolare attenzione poiché il dettato costituzionale riconoscendo<br />
direttamente la potestà statutaria ai Comuni e alle Province vincola<br />
il legislatore statale ad indicare solo il contenuto minimo che<br />
gli statuti in esame debbono prevedere. L’estensione della materia<br />
statutaria, quindi, non può non prescindere dalla individuazione<br />
anche di quei principi che vanno a costituire i valori fondanti<br />
della comunità locale; valori per i quali si dubita anche dell’efficacia<br />
giuridica ma che spesso risultono ricognitivi di funzio-<br />
10<br />
L’articolo 11 del D.lgs n. 267/2000 prevede, per esempio, l’introduzione<br />
eventuale nello statuto comunale e provinciale dell’istituto del difensore<br />
civico. In senso contrario si v. TAR Latina, 27/11/1992 n. 965. Si veda<br />
anche Corpaci, La potestà normativa <strong>degli</strong> enti locali, cit. 97 e ss.