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Documento PDF - OPAR L'Orientale Open Archive - Università degli ...

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Capitolo IV 115<br />

siche di collaborazione (accordi di programma) ma anche servendosi<br />

di forme “libere” che interessano i più svariati campi quali<br />

il settore economico e produttivo ma anche quello sociale e<br />

culturale.<br />

Per quanto riguarda i contenuti non necessari la legge n.131/<br />

2003 prevedendo una formula alquanto semplificata dei contenuti<br />

obbligatori <strong>degli</strong> statuti comunali e provinciali al fine di<br />

evitare che si vincoli in modo troppo dettagliato l’attività del<br />

normatore statutario, ha preferito tacere sull’ eventualità che gli<br />

statuti disciplinino ulteriore materie. Tale impostazione, tuttavia,<br />

da adito ad una serie di considerazioni circa i rapporti che andranno<br />

ad istaurarsi tra la legge “La Loggia” e il D.lgs n. 267/<br />

2000. In effetti, quest’ultimo provvedimento prevede la possibilità<br />

che lo statuto disciplini discrezionalmente ulteriori materie<br />

facoltative 10 .<br />

Ora il dubbio che si pone è se il silenzio del legislatore del<br />

2003 vada inteso quale un mero rinvio al T.U.E.L. ovvero vada<br />

interpretato nella volontà di lasciare al normatore statutario la<br />

discrezionale facoltà di disciplinare ulteriori materie non elencate<br />

nel provvedimento del 2000. Purtroppo la sensazione che si<br />

coglie (anche durante i lavori preparatori) è che il legislatore statale<br />

del 2003 abbia pensato alla prima delle due ipotesi depauperando,<br />

così, il potenziale innovativo introdotto dalla riforma<br />

costituzionale del 2001. Il discorso è alquanto delicato e merita<br />

particolare attenzione poiché il dettato costituzionale riconoscendo<br />

direttamente la potestà statutaria ai Comuni e alle Province vincola<br />

il legislatore statale ad indicare solo il contenuto minimo che<br />

gli statuti in esame debbono prevedere. L’estensione della materia<br />

statutaria, quindi, non può non prescindere dalla individuazione<br />

anche di quei principi che vanno a costituire i valori fondanti<br />

della comunità locale; valori per i quali si dubita anche dell’efficacia<br />

giuridica ma che spesso risultono ricognitivi di funzio-<br />

10<br />

L’articolo 11 del D.lgs n. 267/2000 prevede, per esempio, l’introduzione<br />

eventuale nello statuto comunale e provinciale dell’istituto del difensore<br />

civico. In senso contrario si v. TAR Latina, 27/11/1992 n. 965. Si veda<br />

anche Corpaci, La potestà normativa <strong>degli</strong> enti locali, cit. 97 e ss.

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