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nazione firenze - Comune di Fiesole

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Aì comuni il gettito<br />

Spetta ai comuni il gettito Imu dei<br />

fabbricati rurali strumentali. Va allo<br />

stato solo il gettito dei fabbricati <strong>di</strong><br />

categoria D ad aliquota standard del<br />

7,6 per mille. E questa l'interpretazione<br />

che si ricava dalla lettura dell'articolo<br />

1, comma 380, della legge <strong>di</strong><br />

stabilità (228/2012), nonostante la<br />

presa <strong>di</strong> posizione in senso contrario<br />

espressa dal <strong>di</strong>partimento delle finanze<br />

con la risoluzione 5/2013.<br />

Secondo il <strong>di</strong>partimento, l'effetto<br />

prodotto dalla norma introdotta dalla<br />

legge 228/2012 per i fabbricati rurali<br />

ad uso strumentale all'attività agricola,<br />

classificati nel gruppo catastale<br />

D, è «quello <strong>di</strong> riservare allo stato il<br />

gettito derivante dai citati immobili<br />

all'aliquota dello 0,2%». La tesi ministeriale,<br />

però, non è con<strong>di</strong>visibile, poiché<br />

l'articolo 1, comma 380, lettera f)<br />

della legge <strong>di</strong> stabilità riserva espressamente<br />

allo stato il gettito dell'imposta<br />

«derivante dagli immobili ad<br />

uso produttivo classificati nel gruppo<br />

catastale D, calcolato ad aliquota<br />

standard». E nell'ambito del gettito<br />

riservato allo stato, con aliquota <strong>di</strong><br />

base del 7,6 per mille, non rientrano<br />

gli immobili rurali strumentali anche<br />

se inquadrati nella stessa categoria.<br />

Del resto, per questi fabbricati è previsto<br />

un trattamento agevolato con<br />

applicazione dell'aliquota del 2 per<br />

mille che i comuni possono ridurre<br />

all'1 per mille, ma che non possono<br />

u dei fabbricati rurali strumentali<br />

aumentare. È evidente la <strong>di</strong>versità<br />

<strong>di</strong> trattamento tra fabbricati rurali<br />

e altre tipologie <strong>di</strong> immobili. Tra<br />

l'altro, il comma 380 stabilisce che i<br />

comuni possono aumentare sino a 3<br />

punti percentuali l'aliquota standard,<br />

prevista dall'articolo 13, comma 6,<br />

primo periodo del decreto «salva<br />

Italia» (201/2011) per gli immobili a<br />

uso produttivo classificati nel gruppo<br />

catastale D. Dunque, in questa previsione<br />

non possono rientrare i fabbricati<br />

strumentali, la cui <strong>di</strong>sciplina<br />

è contenuta nel comma 8 della stessa<br />

<strong>di</strong>sposizione, che impone regole del<br />

tutto <strong>di</strong>verse.<br />

Dal 2013, infatti, la norma elimina<br />

la riserva della quota statale del<br />

50% sull'Imu, ma impone la riserva<br />

<strong>di</strong> una quota del tributo dovuto per i<br />

fabbricati <strong>di</strong> categoria D ad aliquota<br />

standard (7,6 per mille). Per questi<br />

immobili ai comuni viene lasciata la<br />

facoltà <strong>di</strong> aumentare l'aliquota <strong>di</strong> 3<br />

punti percentuali e <strong>di</strong> incassare le<br />

maggiori somme. Si tratta dei fabbricati<br />

destinati a attività industriali<br />

o commerciali. In particolare, opifici,<br />

alberghi, pensioni e residences,<br />

istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cambio e assicurazione,<br />

teatri, cinematografi e via<br />

<strong>di</strong>cendo.<br />

Va posto in rilievo che per i fabbricati<br />

rurali strumentali non conta più<br />

la classificazione catastale per avere<br />

<strong>di</strong>ritto ai benefici fiscali. Possono<br />

infatti mantenere le loro categorie<br />

originarie . È sufficiente l'annotazione<br />

catastale , tranne per i fabbricati<br />

strumentali che siano per loro natura<br />

censibili nella categoria D/10. Con la<br />

circolare 2/2012 l'Agenzia ha fornito<br />

dei chiarimenti , relativamente a<br />

quanto <strong>di</strong>sposto dal decreto ministeriale<br />

emanato il 26 luglio 2012, sugli<br />

adempimenti che devono porre in essere<br />

i titolari dei fabbricati interessati<br />

a ottenere l'annotazione negli atti<br />

catastali della ruralità, al fine <strong>di</strong> fruire<br />

anche per l'Imu degli sconti. Domande<br />

e autocertificazioni necessarie<br />

per il riconoscimento del requisito <strong>di</strong><br />

ruralità, redatte in conformità ai modelli<br />

allegati al decreto ministeriale,<br />

avrebbero dovuto essere presentate<br />

all'ufficio provinciale competente per<br />

territorio entro il l° ottobre 2012, al<br />

fine <strong>di</strong> ottenere l'esenzione anche<br />

per gli anni pregressi . L'eventuale<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> ruralità è impugnabile<br />

innanzi alle commissioni tributarie.<br />

Infatti, nel caso <strong>di</strong> esito negativo del<br />

controllo sulle domande e autocertificazioni<br />

prodotte dagli interessati,<br />

l'Agenzia è tenuta a notificare un<br />

provve<strong>di</strong>mento motivato con il quale<br />

<strong>di</strong>sconosce il requisito della ruralità.<br />

Dagli atti catastali risultano anche le<br />

annotazioni negative sugli immobili,<br />

che impe<strong>di</strong>scono ai contribuenti <strong>di</strong><br />

poter fruire delle agevolazioni.<br />

Sergio Trovato<br />

Enti locali Pagina 54

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