nazione firenze - Comune di Fiesole
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Aì comuni il gettito<br />
Spetta ai comuni il gettito Imu dei<br />
fabbricati rurali strumentali. Va allo<br />
stato solo il gettito dei fabbricati <strong>di</strong><br />
categoria D ad aliquota standard del<br />
7,6 per mille. E questa l'interpretazione<br />
che si ricava dalla lettura dell'articolo<br />
1, comma 380, della legge <strong>di</strong><br />
stabilità (228/2012), nonostante la<br />
presa <strong>di</strong> posizione in senso contrario<br />
espressa dal <strong>di</strong>partimento delle finanze<br />
con la risoluzione 5/2013.<br />
Secondo il <strong>di</strong>partimento, l'effetto<br />
prodotto dalla norma introdotta dalla<br />
legge 228/2012 per i fabbricati rurali<br />
ad uso strumentale all'attività agricola,<br />
classificati nel gruppo catastale<br />
D, è «quello <strong>di</strong> riservare allo stato il<br />
gettito derivante dai citati immobili<br />
all'aliquota dello 0,2%». La tesi ministeriale,<br />
però, non è con<strong>di</strong>visibile, poiché<br />
l'articolo 1, comma 380, lettera f)<br />
della legge <strong>di</strong> stabilità riserva espressamente<br />
allo stato il gettito dell'imposta<br />
«derivante dagli immobili ad<br />
uso produttivo classificati nel gruppo<br />
catastale D, calcolato ad aliquota<br />
standard». E nell'ambito del gettito<br />
riservato allo stato, con aliquota <strong>di</strong><br />
base del 7,6 per mille, non rientrano<br />
gli immobili rurali strumentali anche<br />
se inquadrati nella stessa categoria.<br />
Del resto, per questi fabbricati è previsto<br />
un trattamento agevolato con<br />
applicazione dell'aliquota del 2 per<br />
mille che i comuni possono ridurre<br />
all'1 per mille, ma che non possono<br />
u dei fabbricati rurali strumentali<br />
aumentare. È evidente la <strong>di</strong>versità<br />
<strong>di</strong> trattamento tra fabbricati rurali<br />
e altre tipologie <strong>di</strong> immobili. Tra<br />
l'altro, il comma 380 stabilisce che i<br />
comuni possono aumentare sino a 3<br />
punti percentuali l'aliquota standard,<br />
prevista dall'articolo 13, comma 6,<br />
primo periodo del decreto «salva<br />
Italia» (201/2011) per gli immobili a<br />
uso produttivo classificati nel gruppo<br />
catastale D. Dunque, in questa previsione<br />
non possono rientrare i fabbricati<br />
strumentali, la cui <strong>di</strong>sciplina<br />
è contenuta nel comma 8 della stessa<br />
<strong>di</strong>sposizione, che impone regole del<br />
tutto <strong>di</strong>verse.<br />
Dal 2013, infatti, la norma elimina<br />
la riserva della quota statale del<br />
50% sull'Imu, ma impone la riserva<br />
<strong>di</strong> una quota del tributo dovuto per i<br />
fabbricati <strong>di</strong> categoria D ad aliquota<br />
standard (7,6 per mille). Per questi<br />
immobili ai comuni viene lasciata la<br />
facoltà <strong>di</strong> aumentare l'aliquota <strong>di</strong> 3<br />
punti percentuali e <strong>di</strong> incassare le<br />
maggiori somme. Si tratta dei fabbricati<br />
destinati a attività industriali<br />
o commerciali. In particolare, opifici,<br />
alberghi, pensioni e residences,<br />
istituti <strong>di</strong> cre<strong>di</strong>to, cambio e assicurazione,<br />
teatri, cinematografi e via<br />
<strong>di</strong>cendo.<br />
Va posto in rilievo che per i fabbricati<br />
rurali strumentali non conta più<br />
la classificazione catastale per avere<br />
<strong>di</strong>ritto ai benefici fiscali. Possono<br />
infatti mantenere le loro categorie<br />
originarie . È sufficiente l'annotazione<br />
catastale , tranne per i fabbricati<br />
strumentali che siano per loro natura<br />
censibili nella categoria D/10. Con la<br />
circolare 2/2012 l'Agenzia ha fornito<br />
dei chiarimenti , relativamente a<br />
quanto <strong>di</strong>sposto dal decreto ministeriale<br />
emanato il 26 luglio 2012, sugli<br />
adempimenti che devono porre in essere<br />
i titolari dei fabbricati interessati<br />
a ottenere l'annotazione negli atti<br />
catastali della ruralità, al fine <strong>di</strong> fruire<br />
anche per l'Imu degli sconti. Domande<br />
e autocertificazioni necessarie<br />
per il riconoscimento del requisito <strong>di</strong><br />
ruralità, redatte in conformità ai modelli<br />
allegati al decreto ministeriale,<br />
avrebbero dovuto essere presentate<br />
all'ufficio provinciale competente per<br />
territorio entro il l° ottobre 2012, al<br />
fine <strong>di</strong> ottenere l'esenzione anche<br />
per gli anni pregressi . L'eventuale<br />
<strong>di</strong> <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> ruralità è impugnabile<br />
innanzi alle commissioni tributarie.<br />
Infatti, nel caso <strong>di</strong> esito negativo del<br />
controllo sulle domande e autocertificazioni<br />
prodotte dagli interessati,<br />
l'Agenzia è tenuta a notificare un<br />
provve<strong>di</strong>mento motivato con il quale<br />
<strong>di</strong>sconosce il requisito della ruralità.<br />
Dagli atti catastali risultano anche le<br />
annotazioni negative sugli immobili,<br />
che impe<strong>di</strong>scono ai contribuenti <strong>di</strong><br />
poter fruire delle agevolazioni.<br />
Sergio Trovato<br />
Enti locali Pagina 54