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SVILUPPO SOSTENIBILE SULLA QUALITA' DELLA VITA ... - Falcri

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“La responsabilità di attuare misure di prevenzione, finalizzate all’eliminazione<br />

o riduzione dei rischi da stress da lavoro, ricade sul Datore di Lavoro; il<br />

mancato adempimento è sanzionato penalmente con l’arresto da 2 a 4 mesi o<br />

l’ammenda da 500 a 2.500 euro.”<br />

La Costituzione italiana tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo che<br />

deve essere salvaguardato nel modo più completo (art.32), e per questo la<br />

Costituzione sancisce una generale tutela del lavoro (art.35) e fissa i limiti ai diritti di<br />

iniziativa economica (art. 41).<br />

Il Codice Civile, con gli artt. 2043, 2050, 2087, riveste un ruolo fondamentale e<br />

centrale imponendo al datore di lavoro di “adottare nell’esercizio dell’impresa le<br />

misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’espressione e la tecnica, sono<br />

necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.<br />

Il Codice Penale, con gli artt. 32bis, 32ter, 162bis, 582, 589, 590, inerenti a “lesioni<br />

personali e omicidio colposo”.<br />

Lo Statuto dei diritti dei lavoratori (L.300/70) conferisce (art. 9) ai lavoratori il<br />

diritto di controllare l’applicazione delle norme di prevenzione su infortuni e malattie<br />

professionali e di promuovere le misure idonee alla tutela della salute. Impiegando<br />

direttamente i lavoratori nei compiti di prevenzione, lo statuto ha ampliato il<br />

contenuto dell’art. 2087 del codice civile, che limita la tutela all’ambito del solo<br />

rapporto individuale, considerando l’imprenditore come unico agente della politica di<br />

prevenzione e, in questo senso, precorrendo l’impostazione del Decreto legislativo n.<br />

626/1994.<br />

Esistono, inoltre, una serie di leggi che regolano la materia in generale:<br />

i Dpr n. 547/1955 e 302/1956, per quanto riguarda la prevenzione degli infortuni; i<br />

Dpr n. 303/1956 e n. 1124/1965 per quanto riguarda l’igiene del lavoro; la legge n.<br />

833/1978, che ha attribuito alle Unità sanitarie locali (allora, ora Aziende sanitarie<br />

locali) i compiti di prevenzione, igiene e controllo sullo stato di salute dei lavoratori<br />

(già di competenza degli ispettorati del lavoro); il Decreto legislativo n.758 del<br />

19.12.1994 (disciplina sanzionatoria in materia di lavoro); oltre ad altre leggi che<br />

regolamentano materie, settori o ipotesi specifiche.<br />

Con la Legge n. 142 del febbraio del 1992, comunemente conosciuta come<br />

Comunitaria ’91, il Parlamento ha delegato il Governo al recepimento della<br />

Direttiva quadro 89/391 e delle prime sette direttive particolari. C’è da precisare che<br />

la prima esperienza di recepimento di direttive europee sulla salute e sicurezza nel<br />

nostro ordinamento ha sortito un impatto traumatico, sia rispetto alla concezione di<br />

prevenzione esistente tra gli addetti ai lavori (giuristi, operatori dei servizi pubblici di<br />

prevenzione, magistrati e anche sindacalisti) sia sull’insieme del mondo delle<br />

imprese.<br />

Daniele Gullà R.S.A. <strong>Falcri</strong>Cariparma – Area Bologna<br />

Email: DanieleGulla@Cariparma.it

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