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SVILUPPO SOSTENIBILE SULLA QUALITA' DELLA VITA ... - Falcri

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Così, ad esempio, il datore di lavoro prima di adibire dei locali ad attività lavorativa<br />

si assicura che gli stessi siano rispondenti alle norme di sicurezza sul lavoro e siano<br />

forniti dei presidi obbligatori di primo soccorso ed antincendio, oppure prima di far<br />

utilizzare ad un lavoratore una macchina o una attrezzatura deve valutare la sicurezza<br />

della stessa ed adottare quelle misure di sicurezza che dovessero emergere dalla<br />

valutazione dei rischi, oppure prima di mettere in esercizio un impianto elettrico o un<br />

apparecchio tecnologico deve provvedere a farne verificare la regolarità ed idoneità<br />

tecnica, o prima di adibire un lavoratore dipendente all’attività di videoterminalista<br />

deve far verificare la regolarità del suo posto di lavoro, o ancora prima di adibire i<br />

lavoratori ad attività che comportino una esposizione ad agenti fisici, chimici,<br />

biologici, cancerogeni o comunque pericolosi e che richiedano a giudizio del<br />

valutatore dei rischi il ricorso ai dispositivi di protezione individuali deve fornisce i<br />

DPI appropriati, o ancora prima di adibire i lavoratori ad una mansione che richiede<br />

una sorveglianza dovrà farli sottoporre ad una visita medica preventiva periodica e<br />

così via.<br />

Slitta a maggio la valutazione rischi da stress lavoro-correlato<br />

Già in vigore dal 1° Gennaio 2009 l’obbligo di redigere il Documento Unico di<br />

Valutazione dei Rischi.<br />

09/01/2009 - È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008<br />

il DL n. 207 del 30 dicembre 2008, il cosiddetto Milleproroghe che, tra le altre cose,<br />

differisce alcuni termini previsti dal Dlgs 81/2008 (Testo Unico della sicurezza sul<br />

lavoro).<br />

In particolare, l’art. 32 del DL 207/2008 proroga al 16 maggio 2009 gli adempimenti<br />

relativi a:<br />

- comunicazione all’Inail o all’Ipsema degli infortuni che comportano assenza dal<br />

lavoro superiore ad un giorno (art. 18, comma 1, lett. r);<br />

- divieto delle visite preassuntive (art. 41, comma 3, lett. a);<br />

- valutazione dei rischi concernenti lo stress lavoro-correlato e apposizione della data<br />

certa sul documento di valutazione dei rischi, insieme con le relative sanzioni (art.<br />

306, comma 2 e articolo 28, commi 1 e 2).<br />

Daniele Gullà R.S.A. <strong>Falcri</strong>Cariparma – Area Bologna<br />

Email: DanieleGulla@Cariparma.it

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