Corso per il recupero dei punti della patente
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CAPITOLO V<br />
Nozioni di responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e e penale, omissione di soccorso<br />
ACCERTAMENTO DELL’ILLECITO PENALE<br />
Nel caso in cui l’agente accertatore r<strong>il</strong>evi una condotta che costituisce reato<br />
ha l’obbligo di darne notizia al Pubblico Ministero che, a sua volta, – se vi<br />
sono i presupposti – provvederà ad aprire <strong>il</strong> procedimento penale.<br />
In questa fase possono verificarsi due ipotesi.<br />
a) Il giudice penale competente ravvisa l’esistenza di un reato. Il processo<br />
proseguirà fino all’accertamento <strong>della</strong> responsab<strong>il</strong>ità. In caso affermativo,<br />
<strong>il</strong> giudice irrogherà la sanzione penale prevista e, se la condotta costituisce<br />
un <strong>il</strong>lecito amministrativo, applicherà anche la sanzione amministrativa,<br />
semprechè <strong>il</strong> soggetto responsab<strong>il</strong>e non abbia nel frattempo<br />
effettuato <strong>il</strong> pagamento. In alcuni casi, espressamente previsti dalla legge,<br />
si applica solo la sanzione penale <strong>per</strong>ché assorbe quella amministrativa.<br />
Il processo penale potrebbe anche chiudersi <strong>per</strong> morte del soggetto<br />
responsab<strong>il</strong>e oppure <strong>per</strong> le altre cause previste dalla legge. Se dovesse<br />
verificarsi l’ipotesi in parola, la competenza del giudice penale cesserebbe.<br />
La morte del soggetto responsab<strong>il</strong>e fa venire meno anche le eventuali<br />
infrazioni punite con sanzione amministrativa pecuniaria.<br />
b) Il giudice penale non ravvisa l’esistenza del reato. In questo caso rimetterà<br />
gli atti all’Ufficio che ha effettuato la comunicazione affinché proceda<br />
a norma del C.d.s. In altre parole, se la condotta violava le norme del<br />
C.d.s. si applicheranno le relative sanzioni.<br />
GLI STRUMENTI DI TUTELA<br />
Il soggetto che sia stato condannato in primo grado dal giudice penale può<br />
presentare, avverso la sentenza di condanna, ricorso in appello e/o ricorso<br />
<strong>per</strong> Cassazione, secondo le norme del codice di procedura penale (art. 585<br />
e segg. C.p.p.).<br />
Qualora la sentenza o <strong>il</strong> decreto di condanna siano definitivi (cioè non siano<br />
più impugnab<strong>il</strong>i ovvero la Corte di Cassazione abbia rigettato <strong>il</strong> ricorso)<br />
la Prefettura provvederà ad annotarli sulla <strong>patente</strong> del trasgressore (art. 220<br />
C.d.s.). La sentenza di condanna (ma anche i procedimenti penali pendenti<br />
vengono annotati temporaneamente) comporta anche la relativa iscrizione<br />
nel casellario giudiziale (elenco carichi penali pendenti).<br />
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