Corso per il recupero dei punti della patente
Corso per il recupero dei punti della patente
Corso per il recupero dei punti della patente
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
CAPITOLO V<br />
Nozioni di responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e e penale, omissione di soccorso<br />
• Reato di omissione di soccorso<br />
c) incidente con <strong>per</strong>sone ferite e violazione<br />
dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso.<br />
Sanzione:<br />
- reclusione da 6 mesi a 3 anni<br />
- sospensione <strong>della</strong> <strong>patente</strong> da 1 anno<br />
e 6 mesi a 5 anni<br />
art. 189, comma 7, C.d.s.<br />
N.b. l’obbligo va adempiuto immediatamente: si commette, comunque, <strong>il</strong> reato qualora si sia tornati sul<br />
luogo dell’incidente dopo un primo ed immediato allontanamento. Il soggetto obbligato in base all’art.<br />
189 C.d.s. non è solo <strong>il</strong> conducente di un veicolo, ma anche <strong>il</strong> pedone.<br />
La Legge 21 febbraio 2006, n. 102 (“Disposizioni in materia di conseguenze<br />
derivanti da incidenti stradali” (GU n. 64 del 17 marzo 2006) ha<br />
introdotto un nuovo tipo sanzione accessoria disciplinato dall’art. 224-bis<br />
(“Obblighi del condannato”) del Codice <strong>della</strong> strada.<br />
In particolare, <strong>il</strong> giudice nel pronunciare sentenze di condanna alla pena<br />
<strong>della</strong> reclusione <strong>per</strong> un delitto colposo commesso con violazione delle norme<br />
del C.d.s., può applicare una specifica sanzione accessoria, <strong>il</strong> lavoro<br />
di pubblica ut<strong>il</strong>ità. Tale sanzione consiste nella prestazione di attività non<br />
retribuita (<strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo non inferiore ad un mese, né su<strong>per</strong>iore a sei<br />
mesi) in favore <strong>della</strong> collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le<br />
Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e<br />
di volontariato 6 . Dal punto di vista pratico, l’attività di pubblica ut<strong>il</strong>ità è<br />
svolta nell’ambito <strong>della</strong> provincia in cui risiede <strong>il</strong> condannato e comporta<br />
la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con<br />
modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,<br />
di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se <strong>il</strong> condannato lo richiede,<br />
<strong>il</strong> giudice può ammetterlo a svolgere <strong>il</strong> lavoro di pubblica ut<strong>il</strong>ità <strong>per</strong><br />
un tempo su<strong>per</strong>iore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera <strong>della</strong><br />
prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.<br />
6) Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica ut<strong>il</strong>ità sono determinate dal Ministro <strong>della</strong> giustizia con<br />
proprio decreto d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.<br />
92