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Corso per il recupero dei punti della patente

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CAPITOLO V<br />

Nozioni di responsab<strong>il</strong>ità civ<strong>il</strong>e e penale, omissione di soccorso<br />

• Reato di omissione di soccorso<br />

c) incidente con <strong>per</strong>sone ferite e violazione<br />

dell’obbligo di fermarsi e prestare soccorso.<br />

Sanzione:<br />

- reclusione da 6 mesi a 3 anni<br />

- sospensione <strong>della</strong> <strong>patente</strong> da 1 anno<br />

e 6 mesi a 5 anni<br />

art. 189, comma 7, C.d.s.<br />

N.b. l’obbligo va adempiuto immediatamente: si commette, comunque, <strong>il</strong> reato qualora si sia tornati sul<br />

luogo dell’incidente dopo un primo ed immediato allontanamento. Il soggetto obbligato in base all’art.<br />

189 C.d.s. non è solo <strong>il</strong> conducente di un veicolo, ma anche <strong>il</strong> pedone.<br />

La Legge 21 febbraio 2006, n. 102 (“Disposizioni in materia di conseguenze<br />

derivanti da incidenti stradali” (GU n. 64 del 17 marzo 2006) ha<br />

introdotto un nuovo tipo sanzione accessoria disciplinato dall’art. 224-bis<br />

(“Obblighi del condannato”) del Codice <strong>della</strong> strada.<br />

In particolare, <strong>il</strong> giudice nel pronunciare sentenze di condanna alla pena<br />

<strong>della</strong> reclusione <strong>per</strong> un delitto colposo commesso con violazione delle norme<br />

del C.d.s., può applicare una specifica sanzione accessoria, <strong>il</strong> lavoro<br />

di pubblica ut<strong>il</strong>ità. Tale sanzione consiste nella prestazione di attività non<br />

retribuita (<strong>per</strong> un <strong>per</strong>iodo non inferiore ad un mese, né su<strong>per</strong>iore a sei<br />

mesi) in favore <strong>della</strong> collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le<br />

Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e<br />

di volontariato 6 . Dal punto di vista pratico, l’attività di pubblica ut<strong>il</strong>ità è<br />

svolta nell’ambito <strong>della</strong> provincia in cui risiede <strong>il</strong> condannato e comporta<br />

la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con<br />

modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio,<br />

di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se <strong>il</strong> condannato lo richiede,<br />

<strong>il</strong> giudice può ammetterlo a svolgere <strong>il</strong> lavoro di pubblica ut<strong>il</strong>ità <strong>per</strong><br />

un tempo su<strong>per</strong>iore alle sei ore settimanali. La durata giornaliera <strong>della</strong><br />

prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.<br />

6) Le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica ut<strong>il</strong>ità sono determinate dal Ministro <strong>della</strong> giustizia con<br />

proprio decreto d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali.<br />

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