inform 5-6 - UIL SGK
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<strong>UIL</strong> <strong>SGK</strong><br />
AUS DEN FACHGEWERKSCHAFTEN - DALLE CATEGORIE<br />
Il D.Lgs. 213/2004<br />
<strong>UIL</strong>CA<br />
Ci è stato chiesto di approfondire il tema dell’orario di lavoro, dei riposi, dei turni, delle ferie e delle sanzioni previste<br />
dal D.lgs 213/2004 in parte trattati nel n°4 di Inform. Lo facciamo volentieri.<br />
“l lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane.Tale periodo, salvo quanto<br />
previsto dal contratto collettivo o dalla disciplina riferita alle categorie, va goduto per almeno 2 settimane consecutive<br />
nel corso dell´anno di maturazione. Per le restanti settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell´anno di<br />
maturazione.”<br />
I datori di lavoro inadempienti rischiano sanzioni amministrative e penali.<br />
a. Per le unità produttive, con più di<br />
dieci dipendenti, la durata media<br />
dell’orario di lavoro deve essere<br />
calcolata con riferimento ad un<br />
periodo non superiore a quattro<br />
mesi, e può essere elevato a sei o<br />
12 mesi dal contratto collettivo per<br />
esigenze tecniche, organizzative od<br />
oggettive proprie del settore; è prevista<br />
la sanzione tra 103 a 200 euro<br />
per la mancata comunicazione alla<br />
Direzione Provinciale del Lavoro,<br />
del superamento,, con lo straordinario,,<br />
delle 48 ore settimanali<br />
b. è prevista la sanzione tra 130 e<br />
780 euro per ogni lavoratore e per<br />
ciascun periodo cui si riferisca la<br />
violazione legata all´adibizione<br />
settimanale ed al periodo consentito<br />
(vedi comma precedente).<br />
Analoga sanzione è prevista per<br />
l´inosservanza delle disposizioni<br />
nel riquadro di cui sopra;<br />
c. per la mancata concessione del<br />
riposo giornaliero, di almeno 11<br />
ore consecutive è prevista la sanzione<br />
tra 105 e 630 euro. Stessa<br />
sanzione è comminata in caso di<br />
mancata concessione del riposo<br />
settimanale (di almeno 24 ore consecutive<br />
ogni sette giorni, di regola<br />
coincidente con la domenica);<br />
14<br />
d. è prevista la sanzione tra 25 e 154<br />
euro per il superamento della<br />
durata dell'orario normale di lavoro<br />
settimanale (40 ore o il minor<br />
orario stabilito dal Ccnl). Analoga<br />
previsione vige anche per il ricorso<br />
al lavoro straordinario,<br />
ammesso soltanto previo accordo<br />
tra datore di lavoro e lavoratore e<br />
comunque non superiore alle 250<br />
ore annuali. Il lavoro straordinario<br />
deve essere computato a parte e<br />
compensato con le maggiorazioni<br />
retributive dei rispettivi CCNL. I<br />
contratti possono stabilire che in<br />
alternativa o in aggiunta si possa<br />
usufruire dei riposi compensativi.<br />
Se la violazione si riferisce a più di<br />
cinque lavoratori e si è verificata<br />
per più di 50 giornate lavorative<br />
nell'anno solare, la sanzione<br />
amministrativa va da 154 a 1.032<br />
euro e non è possibile il pagamento<br />
in misura ridotta;<br />
e. in caso di omessa valutazione, a<br />
sue spese, dello stato di salute dei<br />
lavoratori notturni per verificare<br />
l'assenza di controindicazioni<br />
secondo i CCNL e le disposizioni<br />
di legge è prevista la sanzione tra<br />
1.549 a 4.131 euro o l'arresto da<br />
tre a sei mesi;<br />
f. per chi adibisce al lavoro tra le 24<br />
e le 6 la donna dall'accertamento<br />
dello stato di gravidanza fino al<br />
compimento di un anno del bambino.<br />
è prevista la sanzione tra 516<br />
a 2582 euro o l'arresto da due a<br />
quattro mesi. La stessa sanzione è<br />
prevista per aver adibito, nella<br />
stessa fascia oraria, la lavoratrice<br />
madre di un figlio di età inferiore a<br />
tre anni o, in alternativa, il padre<br />
convivente con la stessa, la lavoratrice<br />
o il lavoratore che sia l´unico<br />
genitore affidatario di un figlio<br />
convivente di età inferiore a 12<br />
anni o la lavoratrice o il lavoratore<br />
con a carico una persona disabile.<br />
(La lavoratrice deve comunicare il<br />
proprio dissenso in forma scritta<br />
24 ore prima della prestazione);<br />
g. infine, per ogni giorno e per ogni<br />
lavoratore, per il superamento<br />
del limite massimo di otto ore di<br />
lavoro notturno, in media calcolate<br />
su 24, fatta salva la possibilità<br />
per la contrattazione collettiva di<br />
individuare un periodo di riferimento<br />
più ampio; è prevista la<br />
sanzione tra 51 e 154 euro.<br />
Adriano Bozzolan<br />
Segretario Provinciale <strong>UIL</strong>CA