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inform 5-6 - UIL SGK

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<strong>UIL</strong> <strong>SGK</strong><br />

AUS DEN FACHGEWERKSCHAFTEN - DALLE CATEGORIE<br />

Il D.Lgs. 213/2004<br />

<strong>UIL</strong>CA<br />

Ci è stato chiesto di approfondire il tema dell’orario di lavoro, dei riposi, dei turni, delle ferie e delle sanzioni previste<br />

dal D.lgs 213/2004 in parte trattati nel n°4 di Inform. Lo facciamo volentieri.<br />

“l lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane.Tale periodo, salvo quanto<br />

previsto dal contratto collettivo o dalla disciplina riferita alle categorie, va goduto per almeno 2 settimane consecutive<br />

nel corso dell´anno di maturazione. Per le restanti settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell´anno di<br />

maturazione.”<br />

I datori di lavoro inadempienti rischiano sanzioni amministrative e penali.<br />

a. Per le unità produttive, con più di<br />

dieci dipendenti, la durata media<br />

dell’orario di lavoro deve essere<br />

calcolata con riferimento ad un<br />

periodo non superiore a quattro<br />

mesi, e può essere elevato a sei o<br />

12 mesi dal contratto collettivo per<br />

esigenze tecniche, organizzative od<br />

oggettive proprie del settore; è prevista<br />

la sanzione tra 103 a 200 euro<br />

per la mancata comunicazione alla<br />

Direzione Provinciale del Lavoro,<br />

del superamento,, con lo straordinario,,<br />

delle 48 ore settimanali<br />

b. è prevista la sanzione tra 130 e<br />

780 euro per ogni lavoratore e per<br />

ciascun periodo cui si riferisca la<br />

violazione legata all´adibizione<br />

settimanale ed al periodo consentito<br />

(vedi comma precedente).<br />

Analoga sanzione è prevista per<br />

l´inosservanza delle disposizioni<br />

nel riquadro di cui sopra;<br />

c. per la mancata concessione del<br />

riposo giornaliero, di almeno 11<br />

ore consecutive è prevista la sanzione<br />

tra 105 e 630 euro. Stessa<br />

sanzione è comminata in caso di<br />

mancata concessione del riposo<br />

settimanale (di almeno 24 ore consecutive<br />

ogni sette giorni, di regola<br />

coincidente con la domenica);<br />

14<br />

d. è prevista la sanzione tra 25 e 154<br />

euro per il superamento della<br />

durata dell'orario normale di lavoro<br />

settimanale (40 ore o il minor<br />

orario stabilito dal Ccnl). Analoga<br />

previsione vige anche per il ricorso<br />

al lavoro straordinario,<br />

ammesso soltanto previo accordo<br />

tra datore di lavoro e lavoratore e<br />

comunque non superiore alle 250<br />

ore annuali. Il lavoro straordinario<br />

deve essere computato a parte e<br />

compensato con le maggiorazioni<br />

retributive dei rispettivi CCNL. I<br />

contratti possono stabilire che in<br />

alternativa o in aggiunta si possa<br />

usufruire dei riposi compensativi.<br />

Se la violazione si riferisce a più di<br />

cinque lavoratori e si è verificata<br />

per più di 50 giornate lavorative<br />

nell'anno solare, la sanzione<br />

amministrativa va da 154 a 1.032<br />

euro e non è possibile il pagamento<br />

in misura ridotta;<br />

e. in caso di omessa valutazione, a<br />

sue spese, dello stato di salute dei<br />

lavoratori notturni per verificare<br />

l'assenza di controindicazioni<br />

secondo i CCNL e le disposizioni<br />

di legge è prevista la sanzione tra<br />

1.549 a 4.131 euro o l'arresto da<br />

tre a sei mesi;<br />

f. per chi adibisce al lavoro tra le 24<br />

e le 6 la donna dall'accertamento<br />

dello stato di gravidanza fino al<br />

compimento di un anno del bambino.<br />

è prevista la sanzione tra 516<br />

a 2582 euro o l'arresto da due a<br />

quattro mesi. La stessa sanzione è<br />

prevista per aver adibito, nella<br />

stessa fascia oraria, la lavoratrice<br />

madre di un figlio di età inferiore a<br />

tre anni o, in alternativa, il padre<br />

convivente con la stessa, la lavoratrice<br />

o il lavoratore che sia l´unico<br />

genitore affidatario di un figlio<br />

convivente di età inferiore a 12<br />

anni o la lavoratrice o il lavoratore<br />

con a carico una persona disabile.<br />

(La lavoratrice deve comunicare il<br />

proprio dissenso in forma scritta<br />

24 ore prima della prestazione);<br />

g. infine, per ogni giorno e per ogni<br />

lavoratore, per il superamento<br />

del limite massimo di otto ore di<br />

lavoro notturno, in media calcolate<br />

su 24, fatta salva la possibilità<br />

per la contrattazione collettiva di<br />

individuare un periodo di riferimento<br />

più ampio; è prevista la<br />

sanzione tra 51 e 154 euro.<br />

Adriano Bozzolan<br />

Segretario Provinciale <strong>UIL</strong>CA

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