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La Professione di Psicologo n. 1/2006 - Ordine Nazionale Psicologi

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CODICE DEONTOLOGICO DEGLI PSICOLOGI ITALIANIArticolo 37Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze.Qualora l’interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifichecompetenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l’invio ad altro collega o ad altro professionista.Articolo 38Nell’esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professionea qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della<strong>di</strong>gnità professionale.Capo IV - Rapporti con la societàArticolo 39Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la propria formazione, esperienza e competenza. Riconoscequale suo dovere quello <strong>di</strong> aiutare il pubblico e gli utenti a sviluppare in modo libero e consapevole giu<strong>di</strong>zi,opinioni e scelte.Articolo 40In<strong>di</strong>pendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione in materia <strong>di</strong> pubblicità, lo psicologo non assumepubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela.In ogni caso, può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristichedel servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri <strong>di</strong> trasparenzae veri<strong>di</strong>cità del messaggio il cui rispetto è verificato dai competenti Consigli dell’Or<strong>di</strong>ne. Il messaggio deveessere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri <strong>di</strong> serietà scientifica ed allatutela dell’immagine della professione.<strong>La</strong> mancata richiesta <strong>di</strong> nulla osta per la pubblicità e la mancanza <strong>di</strong> trasparenza e veri<strong>di</strong>cità del messaggiopubblicizzato costituiscono violazione deontologica.Capo V - Norme <strong>di</strong> attuazioneArticolo 41È istituito presso la “Commissione Deontologia” dell’Or<strong>di</strong>ne degli psicologi l’ “Osservatorio permanente sulCo<strong>di</strong>ce Deontologico”, regolamentato con apposito atto del Consiglio <strong>Nazionale</strong> dell’Or<strong>di</strong>ne, con il compito <strong>di</strong>raccogliere la giurisprudenza in materia deontologica dei Consigli regionali e provinciali dell’Or<strong>di</strong>ne e ognialtro materiale utile a formulare eventuali proposte della Commissione al Consiglio <strong>Nazionale</strong> dell’Or<strong>di</strong>ne,anche ai fini della revisione perio<strong>di</strong>ca del Co<strong>di</strong>ce Deontologico. Tale revisione si atterrà alle modalità previstedalla Legge 18 febbraio 1989, n. 56.Articolo 42Il presente Co<strong>di</strong>ce deontologico entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla proclamazione dei risultatidel referendum <strong>di</strong> approvazione, ai sensi dell’art. 28, comma 6, lettera c) della Legge 18 febbraio 1989, n. 56.VI

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