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28 Ordine Giugno 2002 - Ordine dei Giornalisti

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P R E V I D E N Z ALa Cassazione dà la libertàai pensionati dell’Inpgi:possono lavorare e cumulareLa sentenzan. 6680/<strong>2002</strong>della Sezione lavorodella Suprema Cortevede prevalere la Rai:il nostro Istitutoè tenuto ad applicarel’articolo 116della legge 388/2000sull’emersionedel lavoro neroFranco Abruzzo: “Se l’Istituto è tenuto adapplicare l’articolo 116 della legge 388/2000,deve osservare anche l’articolo 72,che prevede la libertà di cumulo tra pensionee redditi da lavoro autonomo o dipendente”.Milano, 20 maggio <strong>2002</strong>. “Gli enti di previdenza privatizzatiesercitano una funzione pubblica. Nell’attività da loro svoltasi applica il sistema sanzionatorio previsto dalla legge in casodi inadempienza agli obblighi di versamento <strong>dei</strong> contributiprevidenziali. La normativa di legge concernente il sistemasanzionatorio da applicare in caso di inadempienza agliobblighi di versamento di contributi previdenziali si applicaanche agli enti di previdenza privatizzati, quale l’INPGI”. Èquesto il senso della sentenza della Sezione lavoro dellaCassazione civile n. 6680 del 9 maggio <strong>2002</strong> (Pres. Trezza,Rel. Maiorano) resa pubblica dal sito www.legge-e-giustizia.itdiretto dall’avvocato Domenico D’Amati. La sentenza vedeprevalere la Rai (assistita dagli avvocati Renato Scognamiglioe Grande Franzo) e soccombere l’Istituto. In sostanzal’Inpgi deve applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, checontiene “misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”e che concede “sconti” sulle sanzioni che le aziende devonopagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento<strong>dei</strong> contributi e <strong>dei</strong> premi. Franco Abruzzo ha dichiarato alriguardo: “Se l’Istituto è tenuto ad applicare l’articolo116 della legge 388/2000, deve osservare anche l’articolo72, che prevede la libertà di cumulo tra pensione eredditi da lavoro autonomo o dipendente”.“Caro presidente Cescutti, ti trasmetto copia della sentenza9 maggio <strong>2002</strong> n. 6680 della Sezione lavoro dellaCassazione civile, che dovrebbe esserti già nota. LaSuprema Corte ha scritto che l’Inpgi, in quanto ente diprevidenza privatizzato esercitante una funzione pubblica,deve osservare l’articolo 116 (Misure per favorirel’emersione del lavoro irregolare) della legge n. 388/2000(meglio nota come legge finanziaria per il 2001). Se èapplicabile all’Inpgi immediatamente l’articolo 116 dellalegge 388/2000 è almeno arduo affermare che l’articolo72 sulla libertà di cumulo sia di dubbia efficacia e non siavincolante. Una legge non si applica a rate o a pezzi. Iprovvedimenti giudiziari (e soprattutto quelli della Cassazione,suprema in punto di diritto in quanto incaricatadall’ordinamento di garantire l’uniforme interpretazionedelle leggi!) hanno una forza vincolante che lo stessoordinamento non riconosce ai pareri ministeriali!!! I parerinon prevalgono sugli articoli di una legge chiarissimacome la 388/2000!!!Questa sentenza della Cassazione civile rispetta gli articoli3 e 4 della Costituzione, cioè i principi dell’uguaglianzae del diritto al lavoro (professionale). L’articolo 72 dellalegge 388/2000, con la libertà di cumulo, garantisce aigiornalisti pensionati lo svolgimento della libera professione.Ti chiedo, caro presidente, di adoperarti in seno ai verticidell’Istituto perché il buon senso prevalga. Nessunovuole stravincere o umiliare gli altri. Cerco una soluzioneimperniata sul principio della ragionevolezza.Non era soltanto il sottosegretario, Raffaele Morese, adaffermare, con lettera 23 aprile 2001 e con tono perentorio,che l’articolo 116 della legge 388/2000 andava applicatodall’Inpgi. La sezione lavoro del Tribunale civile diRoma (presidente Domenico Cortesani), nell’udienza del<strong>28</strong> febbraio <strong>2002</strong> dedicata alla vertenza tra l’Editorialedella Nuova Sardegna e l’Inpgi, ha pronunciato, comegiudice di appello, la sentenza nella causa civile iscrittaal n. 90711 del Ruolo generale dell’anno 1999.Nel dispositivo, il tribunale “dichiara il diritto dell’Editorialedella Nuova Sardegna” a beneficiare <strong>dei</strong> vantaggi stabilitinel comma 18 dell’articolo 116 della legge 388/2000 (checoncede “sconti” sulle sanzioni che le aziende editricidevono pagare agli istituti previdenziali per il ritardatopagamento <strong>dei</strong> contributi e <strong>dei</strong> premi). Anche un giudice,- il giudice Baccarini del tribunale di Roma delegato alfallimento dell’Editoriale L’Indipendente e della Cooperativagiornalistica Mediatel -, ha scritto nell’ordinanza 18aprile 2001 che “per il credito Inpgi occorre valutare lasomma dovuta ex art. 116 legge 23 dicembre 2000 n.388”.C’è spazio, quindi, perché l’Inpgi si adegui in manierapossibilmente veloce alle decisioni della Cassazione civile.La partita per l’Istituto è persa. Non bisogna costringerei giornalisti, interessati alla libertà di cumulo, a farcausa all’Istituto. Sarebbe una beffa”.Questa la lettera che Franco Abruzzo ha trasmesso oggi alpresidente dell’Inpgi Gabriele Cescutti:Il giornalista, al quale dovevano essere versati i contributi dalla Rai, è stato assistito dagli avvocati Luca Boneschi eDomenico D’Amati.Cescutti: “L’Istituto è in regola”di Gabriele Cescutti*L’articolo pubblicato martedì sul Sole-24Ore con il titolo «Il sistema sanzionatoriosoft vale anche per le Casse private» fauna corretta cronaca della sentenza6680/<strong>2002</strong> emessa dalla sezione lavorodella Corte di cassazione, in base allaquale, in materia contributiva, le Casseprivatizzate sarebbero obbligate adadeguarsi alle norme sanzionatorie piùleggere, fissate dall’articolo 116 della legge388/2000.Ho scritto “sarebbero” in quanto la sentenzanon tiene conto di quanto previsto dallalegge 140/97: e cioè della potestà per glienti privatizzati di deliberare in materia diregime sanzionatorio contributivo, sottoponendol’atto all’approvazione <strong>dei</strong> ministerivigilanti (Lavoro ed economia).Il che all’Inpgi è puntualmente avvenuto.Il regime sanzionatorio Inpgi in caso diomissioni o evasioni contributive, dalsettembre 1997 è stato disciplinato concriteri analoghi a quelli previsti dallanormativa generale, secondo le disposizionidella legge 662/96. La legge 388/2000(richiamata dalla Cassazione) ha introdottosostanziali modifiche al sistema sanzionatoriogenerale, prevedendo misure menopesanti per le aziende responsabili dievasione o omissione contributiva. L’Inpgi,in qualità di ente previdenziale privatizzatodal decreto legislativo 509/94, ritenne - e abuon diritto tuttora ritiene - che la legge388/2000 non estendesse automaticamentei suoi effetti al sistema assicurativo gestitodall’Istituto.Ciò in relazione a quanto previsto dalcomma 6-bis dell’articolo 4 della legge140/97 che afferma «Nell’ambito del poteredi adozione di provvedimenti conferitodall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo30 giugno 1994, n. 509, possonoessere adottate dagli Enti privatizzati di cuial medesimo decreto legislativo, deliberazioniin materia di regime sanzionatorio edi condono per inadempienze contributive,da assoggettare ad approvazione ministerialeai sensi dell’articolo 3, comma 2, delcitato decreto legislativo». Applicando lalegge 140/97, l’Inpgi il 7 giugno 2001approvò una delibera di modifica delproprio sistema sanzionatorio, adeguandoloparzialmente a quanto previsto dallalegge 388/2000 mantenendo tuttavia il tettomassimo delle sanzioni civili superiore del20% rispetto a quello previsto dalla normativagenerale.La delibera necessitava dell’approvazione<strong>dei</strong> ministeri vigilanti. Tale iter si è conclusopositivamente il 16 aprile scorso, con laratifica da parte del ministro del Lavoro,acquisito il parere favorevole del ministerodell’Economia.Mi sento quindi di poter affermare, non soloche il comportamento dell’Inpgi è conformealla legge, ma anche che la sentenza dellaCassazione è errata, non avendo consideratoquanto disposto da una legge (la140/97) che i ministeri vigilanti hanno invecetenuto nell’opportuna considerazione. Diconseguenza l’Inpgi, lungi dal temere nuovicontenziosi, porrà presto in essere ogniazione volta a riaffermare i principi chesono alla base della norma voluta nel 1997dal legislatore e disattesi dalla Cassazione.*presidente dell’Inpgi(da “Il Sole 24 Ore” del 23 maggio <strong>2002</strong>)Abruzzo: “Caro Cescutti, la Cassazione non ha sbagliato!”Milano, 24 maggio <strong>2002</strong>. Intervento diFranco Abruzzo nello scontro in atto traFieg e Inpgi con una lettera indirizzata alpresidente dell’Inpgi, Gabriele Cescutti.“Caro presidente Cescutti, temo che i tuoiconsiglieri giuridici ti abbiano portato acommettere un errore macroscopico intema di lettura delle leggi succedutesi neltempo sul tema delle sanzioni in caso diomissioni o evasioni contributive da partedelle aziende editoriali.La sentenza n. 6680/<strong>2002</strong> della sezionelavoro della Cassazione obbliga le Casseprivatizzate ad adeguarsi alle normesanzionatorie più leggere, fissate dall’articolo116 della legge 388/2000. Tu scriviche “la sentenza non tiene conto di quantoprevisto dalla legge 140/97: e cioè dellapotestà per gli enti privatizzati di deliberarein materia di regime sanzionatorio contributivo,sottoponendo l’atto all’approvazione<strong>dei</strong> ministeri vigilanti (Lavoro ed economia).Il che all’Inpgi è puntualmente avvenuto”.Non è vero.A pagina 4 della sentenza si legge testualmente:“Il primo motivo di ricorso è infondato,ma il secondo va accolto in base allojus superveniens”. A pagina 6 si legge chelo jus superveniens è l’articolo 116 dellalegge n. 388/2000. La nuova norma insostanza “regola l’intera materia giàregolata dall’anteriore” (articolo 15 delleDisposizioni sulla legge in generale, Rd n.262/1942).L’articolo 15 delle Disposizioni sulla leggein generale (Rd n. 262/1942) disciplinal’abrogazione delle leggi: “Le leggi nonsono abrogate che da leggi posterioriper dichiarazione espressa del legislatore,o per incompatibilità tra le nuovedisposizioni e le precedenti o perché lanuova legge regola l’intera materia giàregolata dalla legge anteriore”. Appaionosuperflui altri commenti!La Cassazione, come vedi, non ha sbagliato.Hanno sbagliato quanti ti hanno consigliatodi imboccare una via che ha sullosfondo uno scontro senza precedenti congli editori già segnato nel risultato e chepotrebbe risultare drammatico per la vitadel nostro Istituto”.16 ORDINE 6 <strong>2002</strong>

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