P R E V I D E N Z ALa Cassazione dà la libertàai pensionati dell’Inpgi:possono lavorare e cumulareLa sentenzan. 6680/<strong>2002</strong>della Sezione lavorodella Suprema Cortevede prevalere la Rai:il nostro Istitutoè tenuto ad applicarel’articolo 116della legge 388/2000sull’emersionedel lavoro neroFranco Abruzzo: “Se l’Istituto è tenuto adapplicare l’articolo 116 della legge 388/2000,deve osservare anche l’articolo 72,che prevede la libertà di cumulo tra pensionee redditi da lavoro autonomo o dipendente”.Milano, 20 maggio <strong>2002</strong>. “Gli enti di previdenza privatizzatiesercitano una funzione pubblica. Nell’attività da loro svoltasi applica il sistema sanzionatorio previsto dalla legge in casodi inadempienza agli obblighi di versamento <strong>dei</strong> contributiprevidenziali. La normativa di legge concernente il sistemasanzionatorio da applicare in caso di inadempienza agliobblighi di versamento di contributi previdenziali si applicaanche agli enti di previdenza privatizzati, quale l’INPGI”. Èquesto il senso della sentenza della Sezione lavoro dellaCassazione civile n. 6680 del 9 maggio <strong>2002</strong> (Pres. Trezza,Rel. Maiorano) resa pubblica dal sito www.legge-e-giustizia.itdiretto dall’avvocato Domenico D’Amati. La sentenza vedeprevalere la Rai (assistita dagli avvocati Renato Scognamiglioe Grande Franzo) e soccombere l’Istituto. In sostanzal’Inpgi deve applicare l’articolo 116 della legge 388/2000, checontiene “misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare”e che concede “sconti” sulle sanzioni che le aziende devonopagare agli istituti previdenziali per il ritardato pagamento<strong>dei</strong> contributi e <strong>dei</strong> premi. Franco Abruzzo ha dichiarato alriguardo: “Se l’Istituto è tenuto ad applicare l’articolo116 della legge 388/2000, deve osservare anche l’articolo72, che prevede la libertà di cumulo tra pensione eredditi da lavoro autonomo o dipendente”.“Caro presidente Cescutti, ti trasmetto copia della sentenza9 maggio <strong>2002</strong> n. 6680 della Sezione lavoro dellaCassazione civile, che dovrebbe esserti già nota. LaSuprema Corte ha scritto che l’Inpgi, in quanto ente diprevidenza privatizzato esercitante una funzione pubblica,deve osservare l’articolo 116 (Misure per favorirel’emersione del lavoro irregolare) della legge n. 388/2000(meglio nota come legge finanziaria per il 2001). Se èapplicabile all’Inpgi immediatamente l’articolo 116 dellalegge 388/2000 è almeno arduo affermare che l’articolo72 sulla libertà di cumulo sia di dubbia efficacia e non siavincolante. Una legge non si applica a rate o a pezzi. Iprovvedimenti giudiziari (e soprattutto quelli della Cassazione,suprema in punto di diritto in quanto incaricatadall’ordinamento di garantire l’uniforme interpretazionedelle leggi!) hanno una forza vincolante che lo stessoordinamento non riconosce ai pareri ministeriali!!! I parerinon prevalgono sugli articoli di una legge chiarissimacome la 388/2000!!!Questa sentenza della Cassazione civile rispetta gli articoli3 e 4 della Costituzione, cioè i principi dell’uguaglianzae del diritto al lavoro (professionale). L’articolo 72 dellalegge 388/2000, con la libertà di cumulo, garantisce aigiornalisti pensionati lo svolgimento della libera professione.Ti chiedo, caro presidente, di adoperarti in seno ai verticidell’Istituto perché il buon senso prevalga. Nessunovuole stravincere o umiliare gli altri. Cerco una soluzioneimperniata sul principio della ragionevolezza.Non era soltanto il sottosegretario, Raffaele Morese, adaffermare, con lettera 23 aprile 2001 e con tono perentorio,che l’articolo 116 della legge 388/2000 andava applicatodall’Inpgi. La sezione lavoro del Tribunale civile diRoma (presidente Domenico Cortesani), nell’udienza del<strong>28</strong> febbraio <strong>2002</strong> dedicata alla vertenza tra l’Editorialedella Nuova Sardegna e l’Inpgi, ha pronunciato, comegiudice di appello, la sentenza nella causa civile iscrittaal n. 90711 del Ruolo generale dell’anno 1999.Nel dispositivo, il tribunale “dichiara il diritto dell’Editorialedella Nuova Sardegna” a beneficiare <strong>dei</strong> vantaggi stabilitinel comma 18 dell’articolo 116 della legge 388/2000 (checoncede “sconti” sulle sanzioni che le aziende editricidevono pagare agli istituti previdenziali per il ritardatopagamento <strong>dei</strong> contributi e <strong>dei</strong> premi). Anche un giudice,- il giudice Baccarini del tribunale di Roma delegato alfallimento dell’Editoriale L’Indipendente e della Cooperativagiornalistica Mediatel -, ha scritto nell’ordinanza 18aprile 2001 che “per il credito Inpgi occorre valutare lasomma dovuta ex art. 116 legge 23 dicembre 2000 n.388”.C’è spazio, quindi, perché l’Inpgi si adegui in manierapossibilmente veloce alle decisioni della Cassazione civile.La partita per l’Istituto è persa. Non bisogna costringerei giornalisti, interessati alla libertà di cumulo, a farcausa all’Istituto. Sarebbe una beffa”.Questa la lettera che Franco Abruzzo ha trasmesso oggi alpresidente dell’Inpgi Gabriele Cescutti:Il giornalista, al quale dovevano essere versati i contributi dalla Rai, è stato assistito dagli avvocati Luca Boneschi eDomenico D’Amati.Cescutti: “L’Istituto è in regola”di Gabriele Cescutti*L’articolo pubblicato martedì sul Sole-24Ore con il titolo «Il sistema sanzionatoriosoft vale anche per le Casse private» fauna corretta cronaca della sentenza6680/<strong>2002</strong> emessa dalla sezione lavorodella Corte di cassazione, in base allaquale, in materia contributiva, le Casseprivatizzate sarebbero obbligate adadeguarsi alle norme sanzionatorie piùleggere, fissate dall’articolo 116 della legge388/2000.Ho scritto “sarebbero” in quanto la sentenzanon tiene conto di quanto previsto dallalegge 140/97: e cioè della potestà per glienti privatizzati di deliberare in materia diregime sanzionatorio contributivo, sottoponendol’atto all’approvazione <strong>dei</strong> ministerivigilanti (Lavoro ed economia).Il che all’Inpgi è puntualmente avvenuto.Il regime sanzionatorio Inpgi in caso diomissioni o evasioni contributive, dalsettembre 1997 è stato disciplinato concriteri analoghi a quelli previsti dallanormativa generale, secondo le disposizionidella legge 662/96. La legge 388/2000(richiamata dalla Cassazione) ha introdottosostanziali modifiche al sistema sanzionatoriogenerale, prevedendo misure menopesanti per le aziende responsabili dievasione o omissione contributiva. L’Inpgi,in qualità di ente previdenziale privatizzatodal decreto legislativo 509/94, ritenne - e abuon diritto tuttora ritiene - che la legge388/2000 non estendesse automaticamentei suoi effetti al sistema assicurativo gestitodall’Istituto.Ciò in relazione a quanto previsto dalcomma 6-bis dell’articolo 4 della legge140/97 che afferma «Nell’ambito del poteredi adozione di provvedimenti conferitodall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo30 giugno 1994, n. 509, possonoessere adottate dagli Enti privatizzati di cuial medesimo decreto legislativo, deliberazioniin materia di regime sanzionatorio edi condono per inadempienze contributive,da assoggettare ad approvazione ministerialeai sensi dell’articolo 3, comma 2, delcitato decreto legislativo». Applicando lalegge 140/97, l’Inpgi il 7 giugno 2001approvò una delibera di modifica delproprio sistema sanzionatorio, adeguandoloparzialmente a quanto previsto dallalegge 388/2000 mantenendo tuttavia il tettomassimo delle sanzioni civili superiore del20% rispetto a quello previsto dalla normativagenerale.La delibera necessitava dell’approvazione<strong>dei</strong> ministeri vigilanti. Tale iter si è conclusopositivamente il 16 aprile scorso, con laratifica da parte del ministro del Lavoro,acquisito il parere favorevole del ministerodell’Economia.Mi sento quindi di poter affermare, non soloche il comportamento dell’Inpgi è conformealla legge, ma anche che la sentenza dellaCassazione è errata, non avendo consideratoquanto disposto da una legge (la140/97) che i ministeri vigilanti hanno invecetenuto nell’opportuna considerazione. Diconseguenza l’Inpgi, lungi dal temere nuovicontenziosi, porrà presto in essere ogniazione volta a riaffermare i principi chesono alla base della norma voluta nel 1997dal legislatore e disattesi dalla Cassazione.*presidente dell’Inpgi(da “Il Sole 24 Ore” del 23 maggio <strong>2002</strong>)Abruzzo: “Caro Cescutti, la Cassazione non ha sbagliato!”Milano, 24 maggio <strong>2002</strong>. Intervento diFranco Abruzzo nello scontro in atto traFieg e Inpgi con una lettera indirizzata alpresidente dell’Inpgi, Gabriele Cescutti.“Caro presidente Cescutti, temo che i tuoiconsiglieri giuridici ti abbiano portato acommettere un errore macroscopico intema di lettura delle leggi succedutesi neltempo sul tema delle sanzioni in caso diomissioni o evasioni contributive da partedelle aziende editoriali.La sentenza n. 6680/<strong>2002</strong> della sezionelavoro della Cassazione obbliga le Casseprivatizzate ad adeguarsi alle normesanzionatorie più leggere, fissate dall’articolo116 della legge 388/2000. Tu scriviche “la sentenza non tiene conto di quantoprevisto dalla legge 140/97: e cioè dellapotestà per gli enti privatizzati di deliberarein materia di regime sanzionatorio contributivo,sottoponendo l’atto all’approvazione<strong>dei</strong> ministeri vigilanti (Lavoro ed economia).Il che all’Inpgi è puntualmente avvenuto”.Non è vero.A pagina 4 della sentenza si legge testualmente:“Il primo motivo di ricorso è infondato,ma il secondo va accolto in base allojus superveniens”. A pagina 6 si legge chelo jus superveniens è l’articolo 116 dellalegge n. 388/2000. La nuova norma insostanza “regola l’intera materia giàregolata dall’anteriore” (articolo 15 delleDisposizioni sulla legge in generale, Rd n.262/1942).L’articolo 15 delle Disposizioni sulla leggein generale (Rd n. 262/1942) disciplinal’abrogazione delle leggi: “Le leggi nonsono abrogate che da leggi posterioriper dichiarazione espressa del legislatore,o per incompatibilità tra le nuovedisposizioni e le precedenti o perché lanuova legge regola l’intera materia giàregolata dalla legge anteriore”. Appaionosuperflui altri commenti!La Cassazione, come vedi, non ha sbagliato.Hanno sbagliato quanti ti hanno consigliatodi imboccare una via che ha sullosfondo uno scontro senza precedenti congli editori già segnato nel risultato e chepotrebbe risultare drammatico per la vitadel nostro Istituto”.16 ORDINE 6 <strong>2002</strong>
Fieg: il Governo blocchil’arroganza InpgiRoma, 23 maggio. “Ma l’Inpgi è un soggetto giuridico italiano?” Se lo chiede, polemicamente,in una nota la Federazione Italiana Editori Giornali commentando le dichiarazioni diGabriele Cescutti, presidente dell’Istituto di Previdenza <strong>dei</strong> giornalisti che, dopo aver qualificato“errata” la sentenza con la quale la Cassazione ha stabilito che l’Inpgi deve rispettare leleggi dello Stato in materia di sanzioni previdenziali, ha annunciato che l’Istituto “porrà inessere ogni azione volta a riaffermare i principi disattesi dalla Cassazione”.“Azioni di che tipo? - si chiede la Fieg - non certo giudiziarie, visto che è proprio la massimaistanza della Magistratura ad aver stabilito, con una sentenza di grande limpidezza, che l’Inpgiha torto. E se non basta - continua la Fieg - vincere in Cassazione per vedere ristabilito ilproprio diritto, quali presidi giuridici restano alle imprese e ai cittadini?”.“Affermare che una sentenza della Cassazione è errata e dichiarare che non si intende rispettarlaè - sostiene la Fieg - una manifestazione di eccezionale arroganza, contro la quale èlecito sperare che il Governo faccia immediatamente sentire la propria voce, richiamandol’Istituto al rispetto <strong>dei</strong> principi fondamentali di uno Stato di diritto, tra i quali figura quello chel’interpretazione delle leggi è di esclusiva competenza della Magistratura e che una sentenzadella Magistratura può non essere condivisa, ma deve essere rispettata. O questi principi -conclude la Fieg - valgono per tutti meno che per l’Inpgi?”.(ANSA)Cescutti:la Fieg cerca la rissaRoma, 23 maggio. L’Inpgi “non ha mai sostenuto le sue ragioni a colpi di clava, ma utilizzandole leggi nelle sedi deputate”.È quanto ha detto in una nota il presidente dell’Istituto nazionale di previdenza <strong>dei</strong> <strong>Giornalisti</strong>,Gabriele Cescutti, aggiungendo che “di conseguenza è assurda, oltre che scorretta, l’ interpretazioneche la Fieg dà della dichiarata intenzione dell’ Inpgi di ‘porre in essere ogni azionevolta a riaffermare i principi che sono alla base della legge 140 del ‘97, voluta dal legislatoree trascurati dalla sezione Lavoro della Corte di Cassazione”.’Ed è fuor di dubbio - prosegue Cescutti - che la legge 140 del ‘97 riconosca agli enti previdenzialiprivatizzati la possibilità di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio, ovviamentesottoponendole alla ratifica <strong>dei</strong> ministeri vigilanti.Gli stessi ministeri, Lavoro ed Economia e Finanze hanno approvato la delibera dell’Inpgi, riconoscendonepiena legittimità”.“Anche alla luce di tale autorevole ratifica - conclude Cescutti - che la Fieg accusi di arroganzachi critica una sentenza della Cassazione la quale dice il contrario, non è soltanto scorretto,ma indice di una volontà di rissa, dietro la quale nascondere la debolezza delle proprieragioni”.(ANSA)Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto ha approvato il consuntivo 2001Inpgi: 70 prepensionamentisono sulla dirittura d’arrivoRoma, 15 maggio <strong>2002</strong>. Il Consiglio diamministrazione dell’Inpgi ha approvato ieriil consuntivo 2001, il quale chiude con unavanzo di 81,723 miliardi di lire (42,206 milionidi euro) e con un ulteriore miglioramentodel rapporto percentuale fra entrate contributivecorrenti e spesa previdenziale, chescende al 91,6% (91,6 lire spese per pensionie 100 lire di contributi incassati).Il risultato del bilancio, che dovrà ora passarealla ratifica del Consiglio generale, è caratterizzatoprincipalmente dai seguenti capitoli:I contributiLe contribuzioni correnti, quelle affluite cioèsenza necessità di alcuna verifica ispettiva,sono state complessivamente pari a 474,073miliardi di lire, con un aumento di 50,900miliardi (+12,04% rispetto al 2000).L’aumento ha tre principali origini: a) il 2001ha registrato l’ingresso nell’Inpgi <strong>dei</strong> pubblicisticon rapporto di lavoro subordinato dicarattere giornalistico (16 miliardi di afflussocontributivo); b) è continuata, sia pure inmodo più attenuato rispetto al 2000, lacrescita <strong>dei</strong> rapporti di lavoro, il che ha fattosalire la contribuzione di 10,400 miliardi dilire; c) si sono manifestati in tutta la loroconcretezza gli effetti economici del nuovocontratto di lavoro Fnsi-Fieg.Ventiquattro miliardi e mezzo di lire di lievitazionecontributiva sono dunque collegabiliagli aumenti derivanti dal rinnovo del contrattonazionale e alle dinamiche delle carriere.In particolare il totale retributivo imponibile èpassato da 1.488,262 miliardi di lire del 2000a 1.667,669 miliardi del 2001, con un incrementodel 12,1%.La riserva tecnica prevista dalla legge449/97 è aumentata a 6,684 annualità (6,415nel 2000).Gli iscrittiIl numero degli iscritti al 31 dicembre è risultatopari a 13.758 giornalisti attivi così ripartiti:11.443 professionisti, 993 pubblicisti,1.322 praticanti.Il numero medio <strong>dei</strong> rapporti di lavoro è statopari a 14.166 unità. Questo il dettaglio: iprofessionisti hanno realizzato 11.683rapporti di lavoro, mentre 1.441 sono stati irapporti di lavoro riguardante i praticanti; i993 nuovi iscritti pubblicisti, infine, hannototalizzato un numero medio di rapporti dilavoro pari a 1.042 unità.Tra i professionisti i rapporti di lavoro stabili atempo pieno sono stati 10.620, con unacrescita del 2,23%, percentuale peraltro inferiorea quella determinatesi nell’anno precedente.Più consistente, sempre fra i professionisti,l’aumento <strong>dei</strong> rapporti di lavoro atermine: 594 unità.Anche nel 2001 è continuata la crescita delrapporto attivi-pensionati: 2,68 giornalisti attiviper ogni collega in quiescenza (2,47 nel 2000).L’attività ispettivae legaleLe ispezioni concluse in 29 aziende editorialihanno condotto ad accertamenti per untotale di 17,<strong>28</strong>6 miliardi di lire così suddivisi:8,338 miliardi di contributi e 8,948 miliardi disanzioni ed una tantum.Nel 2001 il Servizio legale ha condotto asentenza favorevole 58 cause, riguardantiaccertamenti ispettivi notificati tra il ‘95 e il‘96: ciò ha consentito di introitare 9,301miliardi di lire.I fondidi svalutazioneSono stati incrementati i fondi di svalutazione,i quali costituiscono una rassicurantecassa di compensazione la quale serve adare certezza sull’attendibilità degli avanziespressi.Il totale degli accantonamenti è ad oggi di155,579 miliardi di lire. Fra questi spiccano ilfondo svalutazione crediti (143,053 miliardi)e il fondo rischi su titoli (8,074 miliardi di lire).Al 31 dicembre il valore di mercato delportafoglio titoli dell’Istituto risultava di430,402 miliardi (423,644 il valore di bilancioe plusvalenza implicita di 6,758 miliardi).Le prestazioniprevidenzialie i prepensionamentiUna spesa complessiva di 434,300 miliardidi lire con un incremento percentuale del4,97%: questo l’onere affrontato dall’Inpgiper il pagamento delle pensioni così ripartite:341,118 miliardi per le pensioni dirette;21,529 miliardi per le indirette; 71,653 miliardiper i trattamenti di reversibilità e 295 milionidi lire per le pensioni non contributive.Tuttavia nel capitolo previdenziale emergepreoccupante il rischio rappresentato daiprepensionamenti conseguenti agli stati dicrisi aziendale.Nel 2001 i nuovi prepensionamenti derivantidall’applicazione della legge 416/81 sonostati 15 ed hanno comportato un aumento dispesa di 1,673 miliardi di lire.Ma l’impegno finanziario complessivo per iprepensionamenti accumulati negli anni, dal1° gennaio al 31 dicembre 2001 è stato benmaggiore: <strong>28</strong>,951 miliardi di lire, i quali sonoderivati da 254 trattamenti ad altrettanti colleghicon meno di 65 anni, che hanno percepitola pensione con un anticipo fino a 7 annirispetto a quanto previsto dalle norme generali,beneficiando inoltre degli effetti degli“scivoli” (fino a 5 annualità di contributi figurativiaccreditati).Senza quest’onere, per il quale l’Inpgi nondispone di alcuna entrata contributiva specifica,il rapporto percentuale fra entrate contributivee spesa pensionistica sarebbe scesodi oltre 6 punti, fino all’85,5%.La situazione dell’Istituto, quindi, oggi èindubbiamente rafforzata, ma va controllatacon attenzione, cogliendo per tempo isegnali negativi ed individuando adeguatesoluzioni.E ciò oggi più che mai, mentre varie aziendeeditoriali hanno già presentato (e altrestanno per presentare) piani di stato dicrisi che, al momento, hanno già raggiuntouna richiesta complessiva di oltre 70prepensionamenti.ACCANTONAMENTIGli Ordini possono investireanche in azioniMilano, 16 maggio. Gli Ordini professionalipossono impiegare gli accantonamenti dibilancio anche in azioni.È questo il parere del Dipartimento del Tesoro(direzione IV) del ministero dell’Economiasollecitato dal presidente dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalistidella Lombardia.Il presidente Franco Abruzzo aveva richiestoun parere in ordine alla legittimità dell’investimentoin azioni di società quotate in borsadegli accantonamenti affidati in gestionefiduciaria ad un istituto di credito.La direzione del Dipartimento del Tesoroaveva “richiesto la valutazione del Dipartimentodella Ragioneria Generale dello Statoche, con nota in data 11 febbraio <strong>2002</strong>, hacomunicato che codesto <strong>Ordine</strong> non è sottopostoalla vigilanza del Dipartimento stessoe che in ordine all’assimilazione agli Entiprevidenziali, si precisa che questi ultimieffettuano investimenti anche nel settoreORDINE 6 <strong>2002</strong>azionario sulla scorta di piani di impiego <strong>dei</strong>fondi sottoposti all’approvazione del Ministerodel Lavoro e delle Politiche Sociali diconcerto con questo Ministero, se trattasi diEnti previdenziali pubblici, ovvero trasmessiper il parere se trattasi, invece, di Enti previdenzialiprivatizzati “.La direzione del Dipartimento del Tesoro, “perquanto di competenza, ritiene che la possibilitàper il gestore, nella specie una banca, diinvestire detti accantonamenti in azioni disocietà quotate debba essere verificata allaluce della regolamentazione dell’attivitàdell’Ente in indirizzo.Non si rinviene infatti né nel Testo unico delledisposizioni in materia di intermediazionefinanziaria (d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) nénel Testo unico bancario (d.lgs. 1 settembre1993,n.385) alcuna limitazione sotto il profiloconsiderato”.GIORNALISTITelecineoperatori Mediasetchiedono il contrattoMilano, 18 aprile. I telecineoperatori dellereti Mediaset della sede di Milano, diventatidi recente giornalisti professionisti, rivendicanoin un comunicato il diritto ad essereinquadrati come redattori nel rispetto delcontratto giornalistico. Essi lavorano da quasi20 anni per il gruppo e principalmente perl’area news. Agli inizi nella realizzazione disettimanali e programmi di inchiesta, dal ‘90anche per i quotidiani di informazione televisiva,Tg4, Tg5, Studio Aperto, Studio Sport.L’azienda non riconosce la natura giornalisticadelle prestazioni e contesta la rivendicazionein quanto i telecineoperatori dipendonodalla società Videotime (gruppo Mediaset).Mediaset spa è socio di maggioranza diRti spa, la quale è socia di maggioranza diVideotime spa.I telecineoperatori sono dipendenti Videotimee operano in esterni principalmente perl’area news su richiesta quotidiana di Rti spa.L’ azienda, proseguono i telecineoperatori,pensa probabilmente di dover affrontare unesborso economico rilevante inquadrandolinelle varie testate. In realtà la media di anzianitàaziendale è così alta che un eventualeadeguamento economico non sarebbegravoso.Per contro, il gruppo beneficerebbe di unvantaggio operativo non indifferente: le testatepotrebbero utilizzare i telecinoperatori perrealizzare alcuni servizi compensando inparte la carenza di personale giornalistico.I telecinoperatori di Mediaset dopo avertentato un accordo si sono rivolti alla magistraturadel lavoro e sono in corso le primeudienze in tribunale (la prossima l’8 maggio).“Nel momento in cui si discute molto dimercato del lavoro e <strong>dei</strong> diritti <strong>dei</strong> lavoratori -conclude il comunicato - appare strano cheuna grande azienda come Mediaset nonvoglia risolvere la controversia”. (ANSA)17