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PARTE I – EDIFICI IN MURATURA - Regione Molise

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5.2.2 - Applicazioni D.M. 16-1-1996 – Allegato C punto 5.6.5 Decreto Cd n.35/20055.1 Obiettivi di sicurezzaGli interventi di riparazione con miglioramento sismico hanno l’obiettivo fondamentale di conseguire la riparazione del danno e contestualmenteil miglioramento sismico controllato.È, pertanto, richiesto il raggiungimento di una soglia minima di sicurezza, come di seguito specificato.Per gli edifici esistenti il livello di sicurezza rispetto alle azioni sismiche che deve essere raggiunto è almeno pari, di norma, al 65% di quellorichiesto per edifici di nuova costruzione, individuato dal coefficiente sismico stabilito dal DM 16.1.96 (v. par. 5.2).Nel caso di edifici di interesse storico-artistico o monumentale contemplati nell’art. 9 dell’Ordinanza Commissariale 13/2003, l’interventodovrà consentire di raggiungere, compatibilmente con il vincolo cui essi sono sottoposti, un livello di sicurezza almeno pari al 50% di quellorichiesto per edifici di nuova costruzione. Qualora ciò non fosse possibile, per esigenze di tutela e conservazione del bene culturale,l’intervento potrà essere di semplice miglioramento sismico, ma dovranno essere evitati usi che comportino un elevato numero di presenzecontemporanee nell’edificio stesso.Per quanto riguarda le azioni derivanti dai sovraccarichi variabili (accidentali e neve) diverse dal sisma, deve essere verificata la rispondenzaalmeno alle norme vigenti all’atto della costruzione. In caso di sostituzione di solai si fa riferimento alle prescrizioni attualmente vigentiper edifici nuovi.Ai fini della determinazione delle masse che concorrono alla quantificazione della risposta sismica i sovraccarichi variabili ed i coefficienti dicombinazione da utilizzare sono sempre quelli delle norme vigenti.Per gli edifici da ricostruire, il livello di sicurezza da conseguire rispetto alle azioni sismiche è pari a quello previsto dal D.M. 16/1/96 per gliedifici di nuova costruzione, come meglio precisato nel successivo paragrafo 5.2.5.2 Azione sismica di riferimentoL’azione sismica di riferimento è quella prevista dal D.M. 16.1.96, assumendo ε = S, in cui S è definito ai sensi dell’OPCM 3274/03 e s.m.i.,eventualmente determinato a seguito degli studi di microzonazione sismica avviati con la Legge Regionale n. 38/2002 e DGR 183/2003.L’azione sismica di riferimento per il progetto delle nuove costruzioni e per le demolizioni e ricostruzioni è definita dal valore del coefficientesismico C relativo alla zona sismica (C=0.1 per la zona 1, C=0.07 per la zona 2 e C=0.04 per la zona 3). Per le riparazioni con miglioramentosismico si assumerà, almeno il 65% di tale valore.Azione sismica di riferimento al limite della sicurezza : C0 = C * W * ε * βC = coefficiente sismico relativo alla zonaβ = 4 …….ZonaC1 0.12 0.073 0.045.6.5. Verifica sismicaIl progettista deve valutare, anche in forma semplificata, l’efficacia degli interventi proposti attraverso la determinazione del grado di sicurezzafinale raggiunto e dell’incremento conseguito con gli interventi. Gli schemi in base ai quali è effettuato il calcolo devono essere coerenticon le condizioni di vincolo fornite dai solai e con l’efficacia dei collegamenti.In particolare, per l’ottenimento del miglioramento sismico controllato, il progettista dovrà dimostrare:a) che l’edificio e le sue parti siano in grado di sopportare l’azione sismica orizzontale di progetto, pari almeno al 65% di quella previstaal punto C.6.1.1. del D.M. 16.1.96, assumendo β= 4, ε = S;b) l’entità del miglioramento conseguito rispetto alla situazione originaria dell’edificio (prima del danneggiamento e dell’esecuzionedegli interventi), attraverso il confronto degli esiti delle verifiche ante- e post-operam, effettuate in modo congruente e con glistessi metodi di analisi.Le verifiche dovranno prendere in esame sia il comportamento globale (verifiche di resistenza a presso flessione nel piano dei muri) sia leverifiche locali (verifiche dei muri per azioni ortogonali al piano e crisi dei collegamenti), e dovranno portare alla determinazione del coefficientesismico corrispondente alla resistenza laterale della struttura.A tal fine il progettista deve valutare:−−sulla struttura non danneggiata (situazione precedente l’evento sismico), il valore di C più piccolo tra quelli corrispondenti aimeccanismi di collasso esaminati, che, inserito nell’azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1. del D.M. 16.1.96,assumendo: β= 4, ε = S (coefficiente di amplificazione di sito) e l’appropriato valore di I, porta la struttura al limite della verificadi sicurezza a rottura; tale valore viene denominato C 0 .sulla struttura consolidata (secondo le eventuali diverse ipotesi di intervento), il valore di C più piccolo tra quelli corrispondentiai meccanismi di collasso esaminati, che, inserito nell’azione sismica orizzontale prevista al punto C.6.1.1. del D.M.16.1.96, assumendo: β= 4, ε = S (coefficiente di amplificazione di sito) e l’appropriato valore di I, porta la struttura al limitedella verifica di sicurezza a rottura; tale valore viene denominato C fin .Dovrà risultare C fin ≥ C 0 , C fin ≥ 0.65 C.I valori di C 0 e C fin consentiranno anche di controllare l’efficacia degli interventi progettati ed il rapporto benefici/costi.pag. 87 / 97

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