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Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

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ART.90- INCOMPATIBILITÀ RELATIVA1.Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale con prestazione superiore al50% di quella a tempo pieno, ferme restando le incompatibilità assolute di cui al precedentearticolo, non può svolgere prestazioni, collaborazioni od accettare incarichi, a titolo oneroso, dasoggetti diversi dall’amministrazione di appartenenza, senza averne prima ottenuto formaleautorizzazione secondo i criteri e le procedure oggetto <strong>dei</strong> seguenti articoli.ART. 91- CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI1. Possono essere rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di prestazioni extra ufficio inpresenza delle seguenti caratteristiche:- l’incarico non può assumere carattere di prevalenza, anche economica, rispetto al rapporto dilavoro dipendente, rilevandone invece l’accertata saltuarietà ed occasionalità che si configura intermini di durata (massimo 30 giorni per anno solare) e in termini di remunerazione (massimo5.000 euro annui).- l’incarico deve svolgersi totalmente al di fuori dell’orario di servizio e non comportare l’utilizzo dibeni, strumentazioni o informazioni di proprietà dell’amministrazione;- la natura dell’incarico non deve interferire o porsi in conflitto con gli interessidell’amministrazione;- l’incarico non deve riferirsi all’esercizio di una libera professione;- l’incarico deve essere svolto, di norma, a favore di enti pubblici e, comunque, per soggetti che nondevono essere fornitori di beni o di servizi, concessionari, appaltatori né titolari e/o richiedenti diconcessioni o autorizzazioni dell’ente di appartenenza del dipendente- l’incarico può consistere in forme di praticantato obbligatoriamente prescritto da specifichedisposizioni normative al fine di poter sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio di determinateprofessioni.2.Lo svolgimento di incarichi che assicurino al dipendente l’acquisizione di una professionalitàtale, per la sua natura specifica o per il livello particolarmente elevato in cui viene conseguita, dacomportare significativi vantaggi in capo all’Ente in termini di miglioramento delle capacitàgestionali e della qualità stessa <strong>dei</strong> servizi erogati o, comunque, in termini di immagine, èprivilegiato dall’Amministrazione.ART. 92-TIPOLOGIA DEGLI INCARICHI1. Possono essere autorizzati, nel rispetto <strong>dei</strong> principi di cui all’art. :- incarichi, di norma presso amministrazioni pubbliche, in qualità di perito, arbitro, revisore,ricercatore, partecipante a gruppi di lavoro, consulente o esperto, anche in commissioni diconcorso, d’appalto, urbanistiche o tributarie, purché la materia sia affine all’attività di serviziosvolta;- collaborazioni non continuative con aziende concessionarie di servizi dell’Ente esclusivamentese consistenti nell’effettuazione di semplici operazioni materiali (ad esempio notifica di cartelleesattoriali per conto dell’esattore comunale);- incarichi di docenza in corsi di formazione, giornate di studio, convegni, conferenze e seminari,nonché presso scuole e istituti d’istruzione statali e privati;- iscrizione ad albi professionali, o di pratica professionale, qualora le norme che regolano lesingole professioni lo consentano, ferma restando la preclusione dell’esercizio dell’attività liberoprofessionale;G00042CO

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