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GEOMETRA - COLLEGIO GEOMETRI di GORIZIA

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<strong>di</strong>mensione <strong>GEOMETRA</strong>Tuttavia, anche questa interpretazionesembra presentare l’inconveniente <strong>di</strong> permettereal professionista <strong>di</strong> aggirare l’obbligodella “tracciabilità”, contabilizzandodue o più pagamenti “sottosoglia”, finoa conguagliare l’importo a saldo dellaprestazione “soprasoglia”.Anche in tale ipotesi, privilegiando l’interpretazioneletterale della norma, l’importoincassato andrebbe comunque sud<strong>di</strong>visonelle sue componenti, così da considerare,al fine della verifica del rispettodelle suddette soglie, soltanto la quotariferibile al “compenso”.2.2.3 Versamento sui conti correntidegli importi riscossi in contantiLa relazione ministeriale al DL 223/2006precisa che il professionista deve comunquefar affluire ai suddetti conti correntianche i compensi unitari inferiori allepredette soglie, incassati tramite contante.Non è peraltro previsto alcun termineper effettuare tale versamento.2.3 Profili sanzionatoriIl mancato rispetto delle <strong>di</strong>sposizioni inmateria <strong>di</strong> “tracciabilità” degli incassi edei pagamenti, illustrate nei precedenti§ 2.1 e 2.2, non è specificamente sanzionato.Ad avviso della dottrina prevalente, taleinadempimento potrebbe comportare(con le conseguenze che saranno evidenziatenel prosieguo):- la sanzione amministrativa prevista incaso <strong>di</strong> irregolare tenuta della contabilità;- l’inatten<strong>di</strong>bilità delle scritture contabili.Il ragionamento della dottrina citata sifonda sul fatto che le nuove <strong>di</strong>sposizionisono state incluse all’interno dell’art.19 del DPR 600/73, rubricato “scritturecontabili degli esercenti arti e professioni”.Da ciò dovrebbe derivare che le sanzioniriferite alle irregolarità contabili si applicanoanche in caso <strong>di</strong> irregolarità relativeai nuovi adempimenti, ancorché nonabbiano natura <strong>di</strong> scritture contabili insenso stretto.2.3.1 Sanzione per l’irregolare tenutadella contabilitàL’art. 9 del DLgs. 471/97 punisce con lasanzione amministrativa da 1.032,00 euroa 7.746,00 euro chi non tiene o nonconserva secondo le prescrizioni: le scritturecontabili, i documenti e i registri previstidalle leggi in materia <strong>di</strong> imposte <strong>di</strong>rettee <strong>di</strong> IVA; ovvero i libri, i documentie i registri, la tenuta e la conservazionedei quali è imposta da altre <strong>di</strong>sposizionidella legge tributaria.Come evidenziato in precedenza, postoche le nuove norme sono state inseriteall’interno dell’art. 19 del DPR 600/73,il loro mancato rispetto potrebbe causarel’applicazione della sanzione in oggetto.Pare peraltro opportuno sottolineare chela stessa sanzione potrebbe:- non essere irrogata, perché la violazione(ai sensi dell’art. 10 co. 3 della L.212/2000, c.d. “Statuto dei <strong>di</strong>ritti delcontribuente”) è <strong>di</strong>pesa da obiettivecon<strong>di</strong>zioni <strong>di</strong> incertezza sulla portatae sull’ambito <strong>di</strong> applicazione dellanorma (può essere il caso, ad esempio,del periodo iniziale <strong>di</strong> vigenza del DL223/2006);- si è tradotta in una mera violazione formalesenza alcun debito <strong>di</strong> imposta;- essere ridotta fino alla metà del minimo,perché la violazione è <strong>di</strong> scarsa rilevanza,sempreché non ne sia deriva-1/200718

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