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Regolamento Alloggi ERP - Comune di Santa Margherita Ligure

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1. Le domande sono or<strong>di</strong>nate nella graduatoria secondo i seguenti criteri:‣ punteggio conseguito‣ a parità <strong>di</strong> punteggio, me<strong>di</strong>ante sorteggio pubblico.Articolo 15Mutamento dei requisiti1. L'eventuale mutamento delle con<strong>di</strong>zioni familiari ed abitative dei concorrenti fral'approvazione della graduatoria definitiva e l'assegnazione o la consegna dell'alloggionon influisce sulla loro collocazione in graduatoria, fatta salva la verifica dei requisiti incapo al nuovo nucleo familiare, ad eccezione del mutamento della situazione abitativaderivante da nuova residenza nell'ambito <strong>di</strong> alloggi <strong>di</strong> proprietà privata, con esclusione<strong>di</strong> casi in cui il mutamento abbia determinato:a. coabitazioni forzose o sovraffollamento (ex scheda regionale n. 2);b. corresponsione <strong>di</strong> contributi per spese alloggiative da parte del <strong>Comune</strong>;c. corresponsione <strong>di</strong> un canone superiore al 20% dell’ISEE;d. soluzioni abitative precarie e provvisorie.2. Sono esclusi d'ufficio dalla graduatoria gli aventi titolo che dovessero risultareassegnatari <strong>di</strong> alloggi <strong>ERP</strong> o, comunque, <strong>di</strong> alloggi <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> enti pubbliciterritoriali, su tutto il territorio nazionale.3. Le situazioni <strong>di</strong> cui al punto 1, lettere b) e d) devono essere adeguatamentecomprovate dagli Uffici competenti;4. Qualora in fase <strong>di</strong> verifica dei requisiti ai fini dell’assegnazione il <strong>Comune</strong> accerti lamancanza nell'assegnatario, nei termini stabiliti dal bando, <strong>di</strong> alcuno dei requisitiprevisti dall'art. 5 L.R.10/04 e dalla D.G.R. n. 1202/06 e s.m.i., ovvero una nuovasituazione abitativa che influisca sulla collocazione in graduatoria, sospendel'assegnazione e comunica al concorrente, con lettera raccomandata, le risultanzedegli accertamenti compiuti assegnandogli un termine non inferiore a 10 e nonsuperiore a 15 (quin<strong>di</strong>ci) giorni per la presentazione <strong>di</strong> deduzioni scritte e <strong>di</strong> documenti.Decorso tale termine il <strong>Comune</strong>, sentita la C.R.E.R., decreta l'inammissibilità delladomanda, ovvero provvede alla mo<strong>di</strong>fica della graduatoria in caso <strong>di</strong> mutamento dellasituazione abitativa.Articolo 16Subentro nella domanda1. In caso <strong>di</strong> decesso del richiedente subentrano nella domanda esclusivamente icomponenti del nucleo familiare compresi nella domanda stessa, secondo il seguenteor<strong>di</strong>ne: coniuge superstite, convivente more uxorio, figli, ascendenti, altri <strong>di</strong>scendenti,collaterali fino al terzo grado, affini fino al secondo grado, persone non legate da vincoli<strong>di</strong> parentela o affinità.2. In caso <strong>di</strong> nullità, <strong>di</strong> scioglimento del matrimonio, <strong>di</strong> cessazione degli effetti civili dellostesso o <strong>di</strong> separazione, nella domanda subentra l’altro coniuge, sempre che il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong>abitare nella casa coniugale sia stato definito consensualmente con accordoomologato dal Tribunale, oppure, in caso <strong>di</strong> separazione giu<strong>di</strong>ziale, sia attribuito dal16

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