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Regolamento Alloggi ERP - Comune di Santa Margherita Ligure

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TITOLO IDISPOSIZIONI GENERALIArticolo 1Oggetto e ambito <strong>di</strong> applicazione del regolamento1. La gestione degli alloggi E.R.P. rientra nelle competenze attribuite all’Istituzione deiServizi Sociali e della Pubblica Istruzione, così come <strong>di</strong>sciplinate con deliberazioneC.C. n. 4 del 13/07/2007.2. Il presente regolamento (<strong>di</strong> seguito <strong>Regolamento</strong>) <strong>di</strong>sciplina i criteri generali e leprocedure con cui assegnare e gestire gli alloggi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica (<strong>di</strong>seguito <strong>ERP</strong>) ai sensi della Legge Regionale n. 10 del 29 giugno 2004 (<strong>di</strong> seguitolegge regionale) e degli in<strong>di</strong>rizzi regionali.3. Sono considerati alloggi <strong>di</strong> <strong>ERP</strong>, ai fini dell’applicazione del presente regolamento:‣ gli alloggi acquistati, realizzati o recuperati per le finalità sociali proprie dell’<strong>ERP</strong>;‣ gli alloggi realizzati o recuperati con la totale copertura finanziaria delle risorsederivanti dai proventi delle ven<strong>di</strong>te <strong>di</strong> cui alla legge 24/12/1993 n. 560 (norme inmateria <strong>di</strong> alienazione degli alloggi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica), nell’ambitodei piani <strong>di</strong> investimento.4. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli alloggi:‣ realizzati con contributi <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia agevolata o con finanziamenti <strong>di</strong> e<strong>di</strong>liziasovvenzionata se destinati alla locazione <strong>di</strong> cui agli art. 8 e 9 della Legge 19febbraio 1992 n. 179 (norme per l’e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica);‣ realizzati o recuperati dalle cooperative e<strong>di</strong>lizie per i propri soci;‣ <strong>di</strong> servizio oggetto <strong>di</strong> concessione amministrativa in connessione con particolarifunzioni attribuite a pubblici <strong>di</strong>pendenti;‣ <strong>di</strong> proprietà <strong>di</strong> enti pubblici previdenziali purché non realizzati o recuperati atotale carico dello Stato o della Regione;‣ realizzati con finanziamenti specifici per case parcheggio o ricoveri provvisorisino a che durino la causa ed i motivi contingenti per i quali furono realizzati;‣ realizzati o acquistati dagli enti pubblici con i fon<strong>di</strong> propri;‣ la cui costruzione, recupero e/o acquisto, pur essendo stata avviata conl’impiego <strong>di</strong> fon<strong>di</strong> per l’e<strong>di</strong>lizia sovvenzionata, sia risultata non idonea, persopravvenute motivazioni, alle finalità proprie <strong>di</strong> tale e<strong>di</strong>lizia.‣ tutti gli alloggi appartenenti al patrimonio immobiliare <strong>di</strong>sponibile del <strong>Comune</strong>non destinati alle finalità proprie dell’E.R.P.5. Le norme del presente regolamento si applicano alle attività <strong>di</strong> assegnazione egestione del patrimonio <strong>di</strong> e<strong>di</strong>lizia residenziale pubblica sia se svolte dalla civicaamministrazione sia se svolte dall 'A. R. T. E. <strong>di</strong> Genova.Articolo 2Supporto alle attività <strong>di</strong> competenza comunale1. L’Istituzione si avvale dell’organo tecnico collegiale denominato CommissioneRegionale per l’e<strong>di</strong>lizia Residenziale (C.R.E.R.), nominato dalla Regione Liguria, qualesupporto nelle operazioni ed attività <strong>di</strong> competenza espressamente previste all’art. 7della L.R. 10/04.4

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