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Regolamento Alloggi ERP - Comune di Santa Margherita Ligure

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previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto <strong>di</strong>assegnazione.2. Tali soggetti, nonché i soggetti facenti parte del nucleo familiare al momentodell’assegnazione, in caso <strong>di</strong> decesso o <strong>di</strong> allontanamento non temporaneodell’assegnatario, subentrano nell’assegnazione - con conseguente voltura delcontratto <strong>di</strong> locazione - purché risultino anagraficamente conviventi al momento deldecesso o allontanamento dell’assegnatario e siano in possesso dei requisiti per lapermanenza nel rapporto <strong>di</strong> assegnazione.3. In caso <strong>di</strong> nullità, <strong>di</strong> scioglimento del matrimonio o <strong>di</strong> cessazione dei suoi effetti civiliovvero <strong>di</strong> separazione, nonché <strong>di</strong> cessazione della convivenza more uxorio, siapplicano i criteri <strong>di</strong> cui all’art. 16, commi 2 e 3 del presente <strong>Regolamento</strong>.4. La voltura del contratto <strong>di</strong> locazione è subor<strong>di</strong>nata alla regolarità della posizioneeconomico-amministrativa.5. In caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>niego alla voltura viene comunicato all’occupante senza titolo il termine peril rilascio dell’alloggio.Articolo 22Ampliamento del nucleo familiare senza titolo <strong>di</strong> subentro all’assegnazione1. L’ampliamento permanente del nucleo familiare dell’assegnatario è consentito inoltrenei confronti <strong>di</strong> tutti i soggetti rientranti nella definizione <strong>di</strong> famiglia <strong>di</strong> cui al regolamentoanagrafico approvato con D.P.R. 223/1989.2. L’ampliamento permanente del nucleo familiare avviene previa verifica dellasussistenza dei requisiti previsti per la permanenza nel rapporto <strong>di</strong> assegnazione equando non generi, <strong>di</strong> norma, una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> sovraffollamento come definito dallatabella n. 1 dell’art. 8; l'ampliamento può essere anche autorizzato nei casi in cui ilrapporto vani/persone sia imme<strong>di</strong>atamente inferiore a quello riportato nella citatatabella.3. La domanda <strong>di</strong> ampliamento deve essere presentata all'Ente Gestore che, acquisitatutta la documentazione necessaria per la valutazione e verificata la situazionecontrattuale del richiedente, trasmette l'istanza, - corredata <strong>di</strong> parere – all’Istituzioneper l'autorizzazione o il <strong>di</strong>niego <strong>di</strong> competenza.4. L'autorizzazione all'ampliamento non costituisce presupposto per il subentro nelcontratto <strong>di</strong> locazione.5. Il nucleo familiare beneficiario dell’ampliamento deve trasferire la residenzanell’alloggio entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione <strong>di</strong> rilasciodell’autorizzazione.6. In mancanza <strong>di</strong> trasferimento della residenza nei termini sopra in<strong>di</strong>cati,l’autorizzazione verrà revocata.Articolo 23Ospitalità temporanea1. L'Ente Gestore può consentire l'ospitalità temporanea, finalizzata allasod<strong>di</strong>sfazione <strong>di</strong> esigenze temporanee; ciò non può in nessun caso dare luogo asubentri nel rapporto <strong>di</strong> assegnazione.2. L'ospitato non può assumere la residenza anagrafica nell'alloggio dell'ospitante,salvo il caso <strong>di</strong> badanti stranieri in regola con il permesso <strong>di</strong> soggiorno eregolarmente assunti e privi <strong>di</strong> propria autonoma residenza.20

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