Regolamento Alloggi ERP - Comune di Santa Margherita Ligure
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giu<strong>di</strong>ce. In carenza <strong>di</strong> pronuncia giu<strong>di</strong>ziale in merito, al richiedente subentra nelladomanda il coniuge, se tra i due si sia così convenuto.In caso <strong>di</strong> mancato accordo trale parti la domanda verrà esclusa d’ufficio.3. Nel caso <strong>di</strong> cessazione della stabile convivenza more uxorio è data priorità alconvivente affidatario dei minori, anche con meno <strong>di</strong> un anno <strong>di</strong> convivenzadocumentata.In mancanza <strong>di</strong> minori al richiedente subentra il convivente, purché risultiuna convivenza documentata <strong>di</strong> almeno tre anni, se tra i due sia così convenuto. Incaso <strong>di</strong> mancato accordo tra le parti la domanda verrà esclusa d’ufficio.Capo IIAssegnazione degli alloggi E.R.P.Articolo 17<strong>Alloggi</strong> da assegnare1. Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti gli alloggi <strong>di</strong> E.R.P., così comedefiniti all’art. 2 della L.R. 10/04.2. Ai fini dell’assegnazione, il <strong>Comune</strong> aggiorna l’elenco degli alloggi <strong>di</strong>sponibili3. Nella scelta dell’alloggio da assegnare ai richiedenti collocati in posizione utile, il<strong>Comune</strong> persegue prioritariamente l’obiettivo della razionalizzazione dell’uso delpatrimonio pubblico nonché al sod<strong>di</strong>sfacimento, ove possibile, delle esigenze abitativedel nucleo familiare assegnatario con riguardo alla sua composizione e preferenza,secondo i criteri <strong>di</strong> cui alla D.G.R. n. 1202/06 e s.m.i. e <strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> cui all’art. 8 dellaL.R. 10/04.Articolo 18Assegnazione degli alloggi1. Per l’assegnazione degli alloggi si procede sulla base <strong>di</strong> specifica graduatoriadefinitiva, pre<strong>di</strong>sposta a seguito <strong>di</strong> bando o <strong>di</strong> aggiornamento della graduatoria invigore;2. Qualora sia intervenuto un mutamento dei requisiti si rimanda all’art. 15 del presente<strong>Regolamento</strong>.3. Prima <strong>di</strong> procedere all’assegnazione l’ufficio competente richiede o acquisisce<strong>di</strong>rettamente tutta la documentazione occorrente per comprovare le situazioni ed irequisiti <strong>di</strong>chiarati ed autocertificati.4. Qualora il proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> cui al comma precedente non sia stato concluso, non siprocede all’assegnazione.5. Al fine <strong>di</strong> provvedere all’assegnazione dell’alloggio gli aventi <strong>di</strong>ritto sono contattatime<strong>di</strong>ante raccomandata r.r., nel quale è in<strong>di</strong>cato il giorno e l’ufficio dove l’interessato, opersona da questi delegata, deve presentarsi per la proposta <strong>di</strong> assegnazionedell’alloggio.6. Qualora l’interessato o il suo delegato non si presentino nel giorno e nell’ora in<strong>di</strong>catiper la proposta <strong>di</strong> assegnazione, salvo il caso <strong>di</strong> giustificato impe<strong>di</strong>mento, l’ufficioin<strong>di</strong>vidua l’alloggio maggiormente idoneo sulla base dei dati in possesso e l’interessatoviene contestualmente invitato me<strong>di</strong>ante notifica a presentarsi per sottoscriverel’accettazione o la rinuncia dello stesso. In mancanza <strong>di</strong> presentazione nell’ora e nelgiorno in<strong>di</strong>cato, si provvede all’esclusione dalla graduatoria con provve<strong>di</strong>mento<strong>di</strong>rigenziale definitivo.17