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II “LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE” - Università Telematica Pegaso

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Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevole2 La fattispecie illecita della pubblicitàingannevole sotto il profilo degli elementicostitutivi: l’idoneità ad indurre in errore.Posto che, come sopra detto, uno degli elementi che valgono ad integrare l’illecito –pubblicità ingannevole, è costituito dalla potenzialità del messaggio pubblicitario ad indurre inerrore il destinatario o i soggetti che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, essoraggiunge, si impone all’interprete anche un’indagine circa i criteri in base ai quali valutare se unmessaggio pubblicitario rientri o meno nella fattispecie dell’illecito che si sta esaminando.Ovvero, come gli organismi deputati al controllo del settore dell’informazione e dellacomunicazione, in particolare per quel che a noi qui interessa l’Agcm e i giudici amministrativi 20 ,dovranno decidere se una condotta integri o meno l’illecito de qua?In base a cosa si può ritenere sussistente l’elemento costitutivo della idoneità a produrre l’effettoingannevole nei confronti dei destinatari del messaggio pubblicitario? Come, cioè, si individuanoconcretamente le condotte censurabili in ragione della loro idoneità a produrre l’effetto ingannevolenei fruitori della comunicazione?La risposta a tali domande impone innanzitutto un tentativo volto a qualificare la nozione diingannevolezza. Ed allora, l’attenzione non può non spostarsi sulle posizioni assunte dallagiurisprudenza,posto che il D. lg. n. 145/2007, indica solo gli elementi da considerare ai fini di unavalutazione della ingannevolezza della pubblicità.E così, dal quadro normativo riveste carattere di "ingannevolezza" la pubblicità che inqualunque modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore lepersone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere, possa pregiudicareil loro comportamento economico, ovvero che, per questo motivo, leda o possa ledere unconcorrente.In particolare, come già precisato, il pregiudizio economico consiste nella possibile influenza delmessaggio sulle scelte economiche del consumatore, non richiedendosi un danno concretamente20 Competente a giudicare i ricorsi presentati dalle aziende sanzionate dall’Agcm, è la prima sezione del Tar Lazio;competente a decidere in merito ai ricorsi nei confronti delle sentenze del Tar in materia di pratiche commercialiscorrette, è la sesta sezione del Consiglio di Stato.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)15 di 29

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