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II “LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE” - Università Telematica Pegaso

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Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevoleprezzi delle tariffe telefoniche, dei carburanti, delle tariffe aeree, dei servizi internet, dei "numeriverdi" e dei servizi telefonici a pagamento.A sortire un effetto decettivo sulla scelta del consumatore ben potrebbero essere anche lesole modalità di presentazione del prezzo, basti pensare ad un prezzo base a cui vanno aggiuntiulteriori costi e oneri, di modo che il prezzo finale ed effettivo sia di tutt’altro che chiara eimmediata percezione, imponendo un macchinoso calcolo al consumatore ovvero non agevolando lapercezione delle relative informazioni.E così si è consolidato l’indirizzo interpretativo in base al quale perchè l’informazionecommerciale resa al pubblico possa essere definita chiara e precisa, occorre che l’indicazione delcosto del prodotto o del servizio, includa ogni onere economico che vada gravare sul consumatore,il cui ammontare deve essere determinabile ex ante o presentare tutte le componenti che concorronoal computo del prezzo finale.Pertanto, si è ritenuto che la scelta di enfatizzare un prezzo base che non corrisponde al prezzofinale ed effettivo può indurre in errore il consumatore quando non si accompagni a modalità dipresentazione del messaggio complessivo che consentano una precisa e immediata percezione delprezzo finale ed effettivo rendendo, così, ingannevole il messaggio pubblicitario 47 .Infine, relativamente agli elementi di cui alla lett. c) dell’art. 3 d.Lgs. 145/07 che prevede qualepotenziale indice di valutazione sulla ingannevolezza del messaggio, l’inganno relativo allecaratteristiche dello stesso operatore pubblicitario, si evidenzia una interessante decisionedell’Agcm che nel prendere posizione rispetto ad attestazioni concernenti i sistemi di prevenzione econtrollo sulla filiera produttiva poste in essere da un operatore pubblicitario che reclamizzanotaluni prodotti a base di carne bovina destinati all’alimentazione infantile, le ha ritenute non forieredi inganno, ove suffragate da documentazione probatoria attestante i sistemi di prevenzione econtrollo poste in essere dall’ operatore pubblicitario; ritenendo, invece, ingannevoli quelleaffermazioni contenute nel medesimo messaggio volte ad assicurare la totale assenza di rischio diinfezione da Bse nelle carni provenienti dagli allevamenti, posto che la categoricità di tali assuntinon trova alcun conforto nel settore in esame 48 .47 Cons. Stato, 27/07/2010, n. 4894, Foro It., 2010, 10, 3, 481.48 Autorità Garante per la concorrenza, 01/08/2001, n. 9852, in Giust. Civ., 2002, I, 253.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)26 di 29

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