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II “LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE” - Università Telematica Pegaso

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Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevoleconsumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbealtrimenti preso 25 .Il contenuto del messaggio pubblicitario, dunque, deve essere completo dovendo sempreprevalere l’interesse generale ad assicurare una piena e completa informazione ai consumatori 26 ; edinfatti, già secondo l’orientamento dell’Autorità 27 anche anteriore all’intervento legislativo del2007, il decreto legislativo n. 74 del 1992 28 imponeva lo specifico dovere di assolvere adun’informazione non solo tendenzialmente completa, ma anche chiara e univoca, inidonea, ancheper le modalità di presentazione, a determinare una induzione in errore.Da qui potrebbe concludersi nel senso che l’obbligo che il codice del consumo prevede per ilprofessionista, potrebbe verosimilmente collocarsi in via analogica anche in capo all’operatorepubblicitario: come sul professionista grava l’obbligo di mettere a disposizione del consumatoretutte le informazioni idonee a renderlo edotto delle caratteristiche principali del prodotto e delrelativo corrispettivo, ma anche di osservare modalità di presentazione e di pubblicità che sianoispirate a parametri di completezza, chiarezza ed univocità, così da consentire decisioni consapevolisugli oneri da sostenere per l’acquisto del prodotto o la fruizione del servizio, al medesimo obbligopotrebbe ragionevolmente ritenersi sottoposto l’operatore pubblicitario nei confronti deidestinatari del suo messaggio.Sul profilo strettamente qualificatorio circa la situazione giuridica soggettiva propriadell’operatore pubblicitario che si prepara a diffondere un messaggio pubblicitario, se esista cioèuno specifico obbligo informativo, avente ad oggetto una informazione piena e completa, non c’èunanimità di vedute. Trattasi di un aspetto decisivo, questo, soprattutto per i delicati risvolti intermini di responsabilità, nell’ipotesi di una sua eventuale violazione.Ebbene, da un’analisi delle pronunce giurisprudenziali che si sono espresse al riguardo, emerge chei giudici (sia di legittimità che di merito) siano orientati a prediligere una qualificazione di onerepiuttosto che di vero e proprio obbligo (diversamente da quanto prevede il codice del Consumo peril professionista). E così, se il messaggio pubblicitario è ingannevole non soltanto quando induce il25 Corte Giustizia Unione Europea Sez. I, 15/03/2012, n. 453, in Massima redazionale, 2012.26 Cons. Stato Sez. VI (Ord.), 12/03/2003, n. 915, Rass. Dir. Farm., 2003, 731.27 Agcm, 30/05/2002, n. 10802, Massima redazionale, 2002.28 D. Lgs, 25 gennaio 1992, n. 74 recante “Attuazione della direttiva 84/450/CEE, come modificata dalla direttiva97/55/CE in materia di pubblicità ingannevole e comparativa”, pubblicato nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1992, n. 36, S.O.abrogato dall’art. 146, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)18 di 29

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