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II “LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE” - Università Telematica Pegaso

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Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevoleprincipi è ravvisabile pubblicità ingannevole in un’offerta, che non fornisca ai potenziali utentiinformazioni corrette, secondo standards di diligenza tali, da consentire al consumatore di orientarsiconsapevolmente in un mercato concorrenziale 43 .E allora, qualificata la nozione di ingannevolezza, proviamo ad indagare alla luce di qualialtri minimi criteri oggettivi essa va valutata. In base a cosa, cioè, l’interprete valuta se unafattispecie concreta di comunicazione commerciale sia o meno ingannevole e, dunque, sia o non siail suo contenuto potenzialmente decettivo?Ebbene, secondo il dato normativo 44 (e codicistico, proprio del Codice di AutodisciplinaPubblicitaria), per giudicare, rectius valutare, se la pubblicità sia ingannevole o meno occorreconsiderare tutti gli elementi, distinguendo in particolare:a) le caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, lacomposizione, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi,la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenerecon il loro uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove o controlli effettuati sui beni osui servizi (ad esempio false offerte di lavoro, fittizi inviti a feste o raduni);b) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sonoforniti (ad esempio prezzi di tariffe telefoniche, di carburanti, servizi internet, servizi telefonici apagamento);43 Cons. Stato Sez. VI, 19/01/2012, n. 209 (Conferma della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma, sez. I, n. 5386/2011).Massima redazionale, 2012; si veda anche Cons. Stato Sez. VI, 21/09/2011, n. 5306, in Massima redazionale, 2011 aproposito degli «(….) accresciuti oneri di diligenza e di informazione a protezione di chi opera al contrario (ilconsumatore) al di fuori dell’esercizio della sua attività professionale (ed è per tal ragione in posizione di tendenzialedebolezza contrattuale)».44 D. Lgs 02/08/2007 n. 145 art. 3. Elementi di valutazione. 1. Per determinare se la pubblicità è ingannevole se nedevono considerare tutti gli elementi, con riguardo in particolare ai suoi riferimenti:a) alle caratteristiche dei beni o dei servizi, quali la loro disponibilità, la natura, l’esecuzione, la composizione, ilmetodo e la data di fabbricazione o della prestazione, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’originegeografica o commerciale, o i risultati che si possono ottenere con il loro uso, o i risultati e le caratteristichefondamentali di prove o controlli effettuati sui beni o sui servizi;b) al prezzo o al modo in cui questo è calcolato ed alle condizioni alle quali i beni o i servizi sono forniti;c) alla categoria, alle qualifiche e ai diritti dell’operatore pubblicitario, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, i dirittidi proprietà intellettuale e industriale, ogni altro diritto su beni immateriali relativi all’impresa ed i premi oriconoscimenti.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)24 di 29

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