Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevoleIndice1 PROBLEMI DI QUALIFICAZIONE GENERALE DELLA “PUBBLICITÀ INGANNEVOLE” ALLALUCE DEI PIÙ RECENTI INTERVENTI DOTTRINARI E GIURISPRUDENZIALI. ------------------------------- 32 LA FATTISPECIE ILLECITA DELLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE SOTTO IL PROFILO DEGLIELEMENTI COSTITUTIVI: L’IDONEITÀ AD INDURRE IN ERRORE. --------------------------------------------- 153 QUALIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLA CD. “INGANNEVOLEZZA” ------------------------------- 214 L’ALTRO ELEMENTO COSTITUIVO DELLA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE: IL PREGIUDIZIODEL COMPORTAMENTO ECONOMICO DEL CONSUMATORE O IN ALTERNATIVA LA LESIONE DELCONCORRENTE -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 27BIBLIOGRAFIA --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 29Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)2 di 29
Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevole1 Problemi di qualificazione generale della“pubblicità ingannevole” alla luce dei più recentiinterventi dottrinari e giurisprudenziali.Per poter correttamente discorrere di pubblicità ingannevole, è doveroso compierepreliminarmente alcune precisazioni di carattere terminologico posto che nell’ambito del settorepubblicitario, nella prassi, vengono spesso utilizzate come sinonimi le nozioni di comunicazionecommerciale e di pubblicità, attesa la difficoltà di tracciare una linea di demarcazione netta tra ledue espressioni.Da un’analisi dei riferimenti normativi emerge che in realtà le due espressioni si pongono,nell’ordinamento italiano, in un rapporto di genus a species.Il Codice di Autodisciplina pubblicitaria definisce, nelle norme preliminari e generali lacomunicazione commerciale come «la pubblicità e ogni altra forma di comunicazione, ancheistituzionale, diretta a promuovere la vendita di beni o servizi quali che siano le modalità utilizzate,nonché le forme di comunicazione disciplinate dal titolo VI. Non comprende le politichecommerciali e le tecniche di marketing in sé considerate».Il Legislatore nel Decreto Legislativo n. 145 del 21 settembre 2007 definisce lapubblicità come «qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell’esercizio diun’attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere iltrasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione oil trasferimento di diritti ed obblighi su di essi».Come è stato evidenziato sapientemente in dottrina, dalla lettura dei su richiamati riferimentinormativi deve ritenersi che «con la locuzione “comunicazione commerciale”debba intendersiqualsivoglia forma di divulgazione di informazioni a scopo promozionale, cioè destinata, in mododiretto o indiretto, a promuovere beni, servizi o l’immagine di una persona fisica o giuridica. Ciòche caratterizza, invece, la pubblicità nel novero delle comunicazioni commerciali è lo scopo che èspecificamente quello di “promuovere la vendita di beni mobili o immobili, la costituzione o iltrasferimento di diritti ed obblighi su di essi oppure la prestazione di opere o di servizi”» 11 Così S. Sica e V. Zeno Zencovich, Manuale di diritto dell’informazione e della comunicazione, <strong>II</strong> Edizione, Cedam2012, pg. 222.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)3 di 29