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II “LA PUBBLICITA' INGANNEVOLE” - Università Telematica Pegaso

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Università <strong>Telematica</strong> <strong>Pegaso</strong>La pubblicità ingannevolepregiudicare il comportamento economico dei destinatari della pubblicità o di ledere unconcorrente; in mancanza di tali estremi il silenzio del messaggio non ha un valore patologico, masolo neutro 33 .Più precisamente è stata giudicata ingannevole una pratica commerciale che nellafattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limitidel mezzo di comunicazione impiegato, ometta informazioni rilevanti di cui in tale contesto ilconsumatore medio necessiterebbe per prendere una decisione consapevole di natura commercialee, pertanto, induce (o è idonea ad indurre), il medesimo consumatore medio ad assumere unadecisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso (Conferma della sentenza del TarLazio - Roma, sez. I, n. 5625/2009) 34 .Appunto per questo, se l’omissione informativa rileva al fine di qualificare comeingannevole una data pubblicità; ne deriva che anche il controllo affidato all’Autorità si estendead ogni forma di pubblicità e quindi anche quella posta in essere mediante l’omissione di elementiinformativi idonei a porre il consumatore nella condizione essenziale per potersi liberamentedeterminare nel proprio comportamento economico 35 .33 Tar Lazio Roma Sez. I, 01/09/2004, n. 8238, in Massima redazionale, 2004.34 Cons. Stato Sez. VI, 21/09/2011, n. 5303, Massima redazionale, 2011; T.A.R. Lazio Roma Sez. I, 24/04/2009, n.4138, in Dir. Industriale, 2009, 4, 372, che ha evidenziato come «in applicazione di questo principio il Garante haritenuto colpevole e addebitabile all’operatore professionale l’omessa indicazione della composizione della microfibracon la quale è realizzato il prodotto».35 T.A.R. Lazio Roma Sez. I Sent., 15/05/2007, n. 4391, in Massima redazionale, 2007.Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamentevietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore(L. 22.04.1941/n. 633)20 di 29

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