13.07.2015 Views

Leggete qui. - Modenacinquestelle.it

Leggete qui. - Modenacinquestelle.it

Leggete qui. - Modenacinquestelle.it

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

6 rubricheSalvaCondominioPatrizia PallaraL’area dei box èparte comune?Come accertarloCarissimi, nel mio condominio (13 appartamenti e11 box) le spese per il cancello sono addeb<strong>it</strong>ate inquota minima ai due condomini che non hanno ilbox e “regolare” agli altri. Poiché i due hanno liberoaccesso al cortile (parte comune), pur non avendomotivo di usare l’area box (seppur parte comune),qualcuno r<strong>it</strong>iene che i costi di manutenzione, cancellocompreso, vadano ripart<strong>it</strong>i tra tutti per millesimi.La Cassazione affronta il tema. Cosa prevede?LETTERA FIRMATA, MILANOLaCassazione (sentenza 22 ottobre1997, n. 10371) affronta il tema dellaproprietà (comune o meno) del locale che osp<strong>it</strong>ai garage: “Il locale autorimessa, anche se s<strong>it</strong>uatoentro il perimetro dell’edificio condomi-il Salvagente/25 novembre-2 dicembre 2010niale, non può r<strong>it</strong>enersi inclusotra le ‘parti comuni dell’edificio’indicate dall’art. 1117 c. c.neppure sotto l’aspetto di ‘partedell’edificio necessaria all’usocomune’. Perciò, il condominionon può giovarsi dellarelativa presunzione per pretendereil contributo di ognicondomino alle relative spese di manutenzione,e sul condomino che adduca di non esseretenuto a tale contributo (per non essere comproprietariodel locale) non incombe l’oneredella relativa prova negativa. Per accertare l’esistenzao meno dell’obbligo del singolo condominodi sostenere in misura proporzionalele spese di manutenzione del locale occorre laprova pos<strong>it</strong>iva dell’appartenenza di esso in proprietàcomune, determinante essendo, al fineanzidetto, l’esame dei t<strong>it</strong>oli di ac<strong>qui</strong>sto dei singolicomproprietari dell’immobile”.Al centro del contendere c’è dunque l’effettivaproprietà comune dell’autorimessa: nella suadecisione la Corte sostiene che, non comprendendolal’art. 1117 tra le parti comuni, non èdetto che lo sia. Nella s<strong>it</strong>uazione descr<strong>it</strong>ta dallettore, la prima verifica riguarda il regolamentodi condominio: se contiene specifiche disposizionisull’area box, queste andranno rispettate,in quanto legge interna al condominio.Se, viceversa, il regolamento non prevede nullain propos<strong>it</strong>o, occorre la “prova pos<strong>it</strong>iva” (comedice la Cassazione, risultante dai t<strong>it</strong>oli) dell’appartenenzadell’area box in proprietà comune.Mancando questa prova, le spese di manutenzioneordinaria e straordinaria, di riparazione ericostruzione, andranno interamente ripart<strong>it</strong>efra i soli condomini proprietari dei box in basealle rispettive quote millesimali rifer<strong>it</strong>e alle autorimessee non agli appartamenti: i proprietaridi appartamenti ma non di garage non sarannochiamati a contribuire alle spese relative alleautorimesse; chi possiede garage e alloggio nondovrà pagare, a par<strong>it</strong>à di millesimi, più di quantopagherebbe il proprietario del solo garage.Se invece l’area è parte comune, tutti i condominicontribuiscono alla sua manutenzione,cancello compreso, secondo le rispettive quotemillesimali di proprietà.ProntoPensioniPaolo OnestiNuovi contributi,avrà dir<strong>it</strong>toal supplementoCaro Salvagente, sono andato in pensione con40 anni di pensione, che mi dicono essere ilmassimo della contribuzione pensionabile.Dopo un brevissimo periodo di inattiv<strong>it</strong>à ho ripresoa lavorare con regolare versamento deicontributi. Ne potrà minimamente beneficiarela mia pensione o sono soldi gettati al vento?LUCIANO ALIVERNINI, LUCCACaro signor Alivernini, le cose non stannoesattamente come le hanno detto. È veroche 40 anni di contributi cost<strong>it</strong>uiscono ilmassimo di contribuzione utile per il dir<strong>it</strong>toa pensione, ma è altrettanto vero che i contributiversati dopo il pensionamento dannodir<strong>it</strong>to alla li<strong>qui</strong>dazione di un supplementodi pensione chedecorre dal mese successivoa quello di presentazionedella domanda.Secondo la normativa invigore, la domanda vapresentata dopo 5 annidalla data del pensionamentoo di una precedentedomanda di supplemento. Solo una voltaè concesso di presentare la domanda dopodue anni a condizione che l’interessato abbiacompiuto l’età pensionabile. In altre parole,chi ha già approf<strong>it</strong>tato di questa occasioneunica, se continuerà a lavorare e a pagarei contributi dovrà aspettare 5 anni!L’importo del supplemento varia a secondadel valore della contribuzione versata. L’elevazioneda 2 (come in precedenza) a 5 annidel periodo minimo per presentare la domandadi supplemento (art. 7 della legge155/81) rientra fra le “innovazioni” normativedi marcato spir<strong>it</strong>o restr<strong>it</strong>tivo (e peggiorativo)che presero piede in Italia nella primametà degli anni 80 (salvo eccezioni,come la legge 222/84) eche portarono alla legge di riforma638/83 e al decreto legislativo503/94 sull’integrazione altrattamento minimo.La contribuzione obbligatoria rappresentauna cospicua parte delsalario dei lavoratori. Le attualidisposizioni consentono al pensionatodi beneficiarne dopo annidi attesa. Sarebbe come versare ipropri soldi in banca e non poterfare un prelievo.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!