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Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi - Comune di ...

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4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia ai vigenti CCNL e d alle norme legislative cheregolano la materia, con particolare riferimento alle <strong>di</strong>sposizioni recate dal D.Lgs. n. 165/2001 e successiveintegrazioni e mo<strong>di</strong>ficazioni.CAPO IIILE RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE DEI DIPENDENTIArt. 61Ambito <strong>di</strong> applicazione1. Le <strong>di</strong>sposizioni contenute nel presente Capo <strong>di</strong>sciplinano la responsabilità <strong>di</strong>sciplinare <strong>dei</strong> <strong>di</strong>pendenti, lesanzioni e il relativo proce<strong>di</strong>mento.2. Ai <strong>di</strong>pendenti, anche con rapporto <strong>di</strong> lavoro a tempo determinato, fatte salve le norme vigenti in materia <strong>di</strong>responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile, si applicano in materia <strong>di</strong> responsabilità <strong>di</strong>sciplinare le<strong>di</strong>sposizioni del presente titolo.3. Le sanzioni <strong>di</strong>sciplinari e le procedure <strong>per</strong> l’applicazione delle stesse sono previste dagli artt. 55 e seguentidel D.Lgs. n. 165/2001, come mo<strong>di</strong>ficati dal D.Lgs. n. 150/2009.Art. 62Competenza sanzionatoria <strong>per</strong> i proce<strong>di</strong>menti sanzionatori <strong>dei</strong> <strong>di</strong>pendenti1. All’irrogazione delle sanzioni <strong>di</strong>sciplinari inferiori alla sospensione dal <strong>servizi</strong>o con privazione dellaretribuzione <strong>per</strong> più <strong>di</strong> <strong>di</strong>eci giorni, provvede il Dirigente della Struttura cui il <strong>di</strong>pendente è assegnato.• Per l’irrogazioni <strong>di</strong> sanzioni più gravi rispetto a quella sopra in<strong>di</strong>cata è competente l’Ufficio <strong>per</strong> iproce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari nei confronti del <strong>per</strong>sonale <strong>dei</strong> livelli, composto nel modo seguente:A. Segretario Generale – con il ruolo <strong>di</strong> Presidente;B. Dirigente del Servizio Gestione del Personale – con il ruolo <strong>di</strong> Componente;C. Dirigente dell’Ufficio Legale - con il ruolo <strong>di</strong> Componente;I suddetti componenti in un proce<strong>di</strong>mento <strong>di</strong>sciplinare in cui risultano essere incompatibili, impossibilitati oassenti, saranno validamente sostituiti dal Dirigente dell’Ente con la maggior anzianità <strong>di</strong> <strong>servizi</strong>o nel ruolo<strong>di</strong>rigenziale.In caso <strong>di</strong> impossibilità <strong>di</strong> sostituzione l’Ufficio potrà essere validamente costituito anche con la presenza <strong>di</strong>almeno due <strong>dei</strong> soggetti sopra in<strong>di</strong>cati.In fase <strong>di</strong> prima applicazione, l’Ufficio proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari dovrà riassumere nella propria competenza iproce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong>sciplinari sospesi alla data <strong>di</strong> adozione del presente regolamento.– 24 –

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