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Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi - Comune di ...

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– omogeneizzazione delle strutture e delle relative funzioni finali e strumentali;– interfunzionalità <strong>degli</strong> <strong>uffici</strong>;– imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa;– armonizzazione <strong>degli</strong> orari <strong>di</strong> <strong>servizi</strong>o e <strong>di</strong> a<strong>per</strong>tura al pubblico alle esigenze dell’utenza;– responsabilizzazione e collaborazione del <strong>per</strong>sonale;– flessibilizzazione, in genere, nell’attribuzione alle strutture organizzative delle linee funzionali e nella gestionedelle risorse umane;– autonomia e responsabilità nell’esercizio delle attribuzioni gestionali;– riconoscimento del merito nella erogazione <strong>di</strong>stintiva del sistema premiale destinato al <strong>per</strong>sonale <strong>di</strong>pendente.2. L’organizzazione dell’ente costituisce strumento <strong>di</strong> conseguimento <strong>degli</strong> obiettivi propri del funzionamentodell’amministrazione. Il processo <strong>di</strong> revisione organizzativa si sviluppa su due livelli <strong>di</strong> competenza: la macroorganizzazione, costituita dalla definizione delle strutture organizzative <strong>di</strong> massima <strong>di</strong>mensione compresol’istituzione delle aree <strong>di</strong> posizione organizzativa o <strong>di</strong> alta professionalità, <strong>di</strong> competenza dell’organo <strong>di</strong> governonell’ambito del piano esecutivo <strong>di</strong> gestione, ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, e la microorganizzazione, rappresentata dalla determinazione <strong>degli</strong> assetti organizzativi interni alle strutture <strong>di</strong> massima<strong>di</strong>mensione, affidata agli organi addetti alla gestione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.Art. 5Strutture organizzative1. La struttura organizzativa dell’amministrazione, funzionale alla produzione <strong>dei</strong> <strong>servizi</strong> erogati, si articola inunità organizzative, <strong>di</strong> <strong>di</strong>versa entità e complessità, or<strong>di</strong>nate, <strong>di</strong> norma, <strong>per</strong> funzioni omogenee e finalizzate allosvolgimento <strong>di</strong> attività finali, strumentali e <strong>di</strong> supporto, ovvero al conseguimento <strong>di</strong> obiettivi determinati o allarealizzazione <strong>di</strong> programmi specifici.Rientra nella competenza della Giunta l’istituzione delle aree <strong>di</strong> posizione organizzativa o <strong>di</strong> altaprofessionalità.2. La determinazione delle unità organizzative <strong>di</strong> massima <strong>di</strong>mensione, convenzionalmente definite“Direzioni”, è o<strong>per</strong>ata dalla Giunta ed è finalizzata alla costituzione <strong>di</strong> aggregati <strong>di</strong> competenze omogenee traloro, combinate in funzione del migliore conseguimento <strong>degli</strong> obiettivi propri del programma <strong>di</strong> governodell’ente, in funzione della duttilità gestionale interna delle strutture e della loro integrazione.3. L’entità, la <strong>di</strong>mensione ed i contenuti funzionali delle unità organizzative <strong>di</strong> cui al precedente comma sonodefiniti nell’ambito del piano esecutivo <strong>di</strong> gestione <strong>per</strong> le finalità predette. Possono inoltre essere istituiteparticolari unità organizzative destinate alla gestione <strong>di</strong> <strong>servizi</strong> in convenzione. In tali unità sono istituite posizioniorganizzative ai sensi dell’art. 14 del CCNL del 22 gennaio 2004.4. Nell’ambito organizzativo, definito ai sensi del presente articolo, possono essere istituite unità organizzativeautonome <strong>per</strong> lo svolgimento <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong> staff e/o <strong>per</strong> l’erogazione <strong>di</strong> <strong>servizi</strong> strumentali, sia <strong>di</strong> elevatocontenuto tecnico-specialistico, sia <strong>di</strong> supporto all’azione <strong>degli</strong> organi <strong>di</strong> governo, ai sensi dell’articolo 90,comma 1, del TUEL. Possono essere costituite unità organizzative <strong>di</strong> progetto con carattere temporaneo, <strong>per</strong> ilconseguimento <strong>di</strong> obiettivi specifici, anche intersettoriali, quando si renda necessario od opportuno, inquest’ultimo caso, l’apporto professionale <strong>di</strong> risorse facenti capo a <strong>di</strong>mensioni organizzative <strong>di</strong>versificate.5. In ogni caso l’amministrazione ha ampia facoltà <strong>di</strong> definire l’assetto organizzativo delle strutture <strong>di</strong> massima<strong>di</strong>mensione e <strong>di</strong> quelle in<strong>di</strong>cate al comma precedente, ancorché <strong>per</strong> le finalità <strong>di</strong> cui al comma 2, utilizzando ognipossibile e razionale formula strutturale ed organizzativa strumentale al migliore conseguimento <strong>degli</strong> obiettiviistituzionali.6. La revisione delle strutture organizzative può essere effettuata anche al <strong>di</strong> fuori dello strumento <strong>di</strong>programmazione esecutiva <strong>per</strong> sopravvenute esigenze <strong>di</strong> rior<strong>di</strong>no strutturale in funzione <strong>degli</strong> obiettivi da– 3 –

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