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30 giugno 2011 - Libertas

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Sport & FiscoModello “UNICO” <strong>2011</strong>Le istruzioni per l’usoIl Modello ‘UNICO - Enti non commerciali ed equiparati’(ENC) deve essere utilizzato dagli enti pubblici eprivati diversi dalle società.Il Modello Unico ENC è un modello unificato che permettedi presentare la dichiarazionedei redditi e dell’Iva.Devono compilare la dichiarazionein forma unificata icontribuenti tenuti alla presentazionesia della dichiarazionedei redditi sia delladichiarazione Iva, se hannoun periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.I soggetti nei cui confronti si applicano gli studi di settoreo i parametri sono tenuti a presentare inoltre l’ulterioremodello per la comunicazione dei dati rilevanti ai finidell’applicazione degli stessi.L’art. 73, comma 1, del Testo Unico delle Imposte suiRedditi (TUIR) individua detti enti, classificando sotto la letterab) quelli che hanno per oggetto esclusivo o principalel’esercizio di attività commerciali, sotto la lettera c) quelliche non hanno per oggetto esclusivo o principale l’eserciziodi attività commerciali e sotto la lettera d) quelli di ogni tipocon o senza personalità giuridica, non residenti nel territoriodello Stato.Si considerano residenti le società e gli enti che per lamaggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale ola sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territoriodello Stato.L’elemento distintivo degli enti non commerciali ècostituito dal fatto di non avere quale oggetto esclusivo oprincipale lo svolgimento di un’attività di natura commerciale,intendendo per tale, l’attività che determina redditod’impresa secondo le disposizioni del TUIR.Nessun rilievo assume, invece, ai fini della qualificazionedell’ente non commerciale, la natura (pubblica o privata) delsoggetto, la rilevanza sociale delle finalità perseguite, l’assenzadel fine di lucro o la destinazione dei risultati di gestione.Per gli enti residenti, l’oggetto esclusivo o principaledell’attività è determinato in base alla legge, all’atto costitutivoo allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblicoo di scrittura privata autenticata o registrata.In mancanza delle predette forme (atto pubblico o scritturaprivata autenticata o registrata) l’oggetto principaledell’ente è determinato in base all’attività effettivamenteesercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applicain ogni caso agli enti non residenti.Per oggetto principale si intende l’attività essenzialeper realizzare direttamente gli scopi primari dell’ente indicatidalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.Pertanto, ai fini della qualificazione dell’ente comecommerciale o non commerciale, occorre anzitutto avereriguardo alle previsioni contenute nello statuto, nell’attocostitutivo o dalla legge.Deve essere utilizzato dagliEnti non Commercialied Equiparati (ENC) perdichiarazione dei reddditi e IvaNell’ipotesi in cui imenzionati atti prevedanolo svolgimento di più attività,di cui alcune di naturacommerciale ed altre di naturanon commerciale, perla qualificazione dell’enteoccorre fare riferimento all’attività che per lo stesso risultaessere essenziale, vale a dire quella che gli consente ilraggiungimento degli scopi primari e che caratterizza l’entemedesimo.La qualifica di ente non commerciale, risultante dall’attocostitutivo o dallo statuto, va verificata sulla base dell’attivitàeffettivamente svolta ai sensi dell’art. 149 del TUIR.Reddito complessivoIl reddito complessivo degli enti non commerciali residentiin Italia è formato dai redditi fondiari (da dichiarare nelquadro RA e/o RB), di capitale e diversi (da dichiarare nelquadro RL), di impresa (da dichiarare nel quadro RF o RG oRC o RD) ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, conesclusione dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta allafonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.Gli enti che hanno esercitato attività commerciali,escluse quelle di carattere meramente occasionale, devonopresentare la dichiarazione anche in mancanza di reddito.Ai sensi dell’art. 143, comma 1, del TUIR non si consideranoattività commerciali, le prestazioni di servizi nonrientranti nell’art. 2195 del codice civile rese in conformitàalle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazionee verso pagamento di corrispettivi che non eccedono icosti di diretta imputazione.Il comma 3, lett. a), dell’art. 143 del TUIR prevede chei fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali,anche con scambio/offerta di beni di modico valore(es. cessioni di piccoli omaggi, piante o frutti) o di servizi acoloro che fanno le offerte, non concorrono alla formazionedel reddito degli enti non commerciali di cui alla lett. c) delcomma 1 dell’art. 73 del TUIR alle seguenti condizioni:• deve trattarsi di iniziative occasionali;• la raccolta dei fondi deve avvenire in concomitanzadi celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;• i beni ceduti per la raccolta dei fondi devono essere dimodico valore.13

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