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30 giugno 2011 - Libertas

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La lettera b) del comma 3 dello stesso art. 143 del TUIRstabilisce che i contributi corrisposti da amministrazionipubbliche per lo svolgimento di attività in regime di convenzioneo di accreditamento (D.Lgs. <strong>30</strong> dicembre 1992, n.502 e D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517) non concorrono allaformazione del reddito degli enti non commerciali di cui allalett. c) del comma 1 dell’art. 73 del TUIR, sempre che sitratti di attività aventi finalità sociali, svolte in conformitàalle finalità istituzionali dell’ente.Rientrano nella sfera applicativa dell’agevolazione anchei contributi che assumono la natura di corrispettivi. Per glienti non commerciali di tipo associativo non è consideratacommerciale l’attività svolta nei confronti degli associati opartecipanti sempre che la stessa sia esercitata in conformitàalle finalità istituzionali e in assenza di una specificacorrispettività. Conseguentemente le somme versate dagliassociati o partecipanti a titolo di quoteo contributi associativi non concorronoa formare il reddito complessivo.Inoltre il D. Lgs. 460/1997 ha stabilitoche, per le associazioni politiche,sindacali e di categoria, religiose, assistenziali,culturali, sportive dilettantistiche,di promozione sociale e diformazione extra-scolastica della persona che non si consideranocommerciali1) le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali,- effettuate dietro pagamento di corrispettivi specifici- nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti,di altreassociazioni che svolgono la medesima attività e che perlegge, regolamento, atto costitutivo o statuto, fanno partedi un’unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettiviassociati o partecipanti, dei tesserati dalle rispettive organizzazioninazionali.2) le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni ceduteprevalentemente agli associati.• Tale regola subisce alcune deroghe ad esempio inrelazione a:• Cessione di beni nuovi prodotti per la vendita• Somministrazione di pasti• Organizzazione di viaggi e soggiorni turisticiPubblicità commerciale.Tuttavia, si ricorda che, per fruire dei benefici fiscalidi cui all’articolo 148 del TUIR e dell’articolo 4 del DPR633/1972 (Decreto relativo all’imposta sul valore aggiunto),gli enti non commerciali di tipo associativo devono presentarela comunicazione dei dati e notizie rilevanti ai fini fiscali,il cosiddetto “modello EAS”, prevista dall’articolo <strong>30</strong> del DLn. 185 del 2008.Contabilità separata e regimi forfetariGli enti non commerciali residenti in Italia che hanno esercitatoattività commerciali, escluse quelle di carattere occasionale,hanno l’obbligo di tenere la contabilità separata.Detti enti devono determinare il reddito di impresa prendendoa base l’utile o la perdita risultante dal conto economicoredatto a norma del codice civile o di leggi speciali eapportandovi, nell’ambito del quadro RF (redditi di impresain regime di contabilità ordinaria), le variazioni in aumento ein diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri stabi-Simuliamo la compilazionedel modello per facilitarel’adempimento fiscale allenostre Associazioni interessateliti nelle disposizioni del TUIR.Gli enti non commerciali che hanno optano per la contabilitàsemplificata, ovvero determinano il reddito in base aregimi forfetari (esempio Legge 398 del 1991), devono invececompilare il quadro RG.Per la compilazione del quadro RG, si fornisce di seguitoun esempio illustrato dalla figura n. 1, nel quale si ipotizzache un’associazione sportiva dilettantistica che abbia optatoper la Legge 398/1991, abbia realizzato, nel periodo diimposta 2010, euro 10.000 di ricavi per pubblicità ed euro6.000 quale plusvalenza per la cessione di un bene materialeposseduto da due anni. Il quadro RG andrà compilato comesegue:Rigo RG1. In tale rigo va indicato il codice attività, comerisultante dal certificato di attribuzione del numero di codicefiscale o di partita iva, nel nostro esempio il codice è 93.13.99ovvero ‘Altre attivitàsportive nonclassificate altrove’.Rigo RG2. Incolonna 2 e colonna3 va indicatol’importo totaledei ricavi commerciali per euro 10.000.Rigo RG6. Va indicata la plusvalenza da cessione del benestrumentale posseduto da due anni per euro 6.000.Rigo RG10 Totale componenti positiviRigo RG21 In colonna 1 va riportato il 97% dell’importoindicato nel rigo RG2, colonna 2, quale detrazione dei costiforfetaria.Rigo RG24 Va riportata la differenza tra RG11 ed RG23,nel nostro esempio pari all’importo indicato in RG32, ovveroil reddito proveniente dall’esercizio dell’attività commercialedell’associazione sportiva.Su questa differenza andrà versato a titolo di saldodell’imposta sul reddito degli enti e delle società (IRES), il27,5% dell’importo indicato in RG32, attraverso Modello F24telematico entro il 16 <strong>giugno</strong> <strong>2011</strong>, ovvero entro il 16 luglio<strong>2011</strong>, con maggiorazione dello 0,40 per cento. Entro le stessedate, dovrà altresì essere versata la I^ rata in accontodell’IRES dovuta per l’anno in corso.Sono poi previsti altri quadri con finalità informative. Adesempio, il quadro RO contiene l’elenco nominativo degli amministratorie dei componenti il collegio dei revisori dei conti edil quadro RS contiene il calcolo della quota deducibile di costipromiscui e il prospetto degli oneri deducibili dal reddito.Si ricorda che il modello Unico ENC deve essere presentatoentro nove mesi dalla chiusura del periodo d’imposta.Pertanto, se l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare,la scadenza di presentazione è fissata al <strong>30</strong> settembre,salvo eventuali proroghe.Si ricorda infine che il DPCM 12 maggio <strong>2011</strong> ha prorogatola scadenza di versamento delle imposte (IRES ed IRAP) al 6luglio <strong>2011</strong> senza maggiorazione alcuna, ed al 5 agosto <strong>2011</strong>con la maggiorazione dello 0,40 per cento, solo per queglienti che svolgono un’attività per la quale è stato approvatoil relativo studio di settore.In tutti gli altri casi, la scadenza per il pagamento delleimposte è fissata al 16 <strong>giugno</strong> <strong>2011</strong>, ovvero al 16 luglio <strong>2011</strong>con la maggiorazione dello 0,40 per cento.14

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