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Relazione della Commissione relativa all'irradiazione degli alimenti ...

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23.9.2006 C 230/45<br />

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea<br />

IT<br />

4. Conclusioni<br />

4.1. Risultati dei controlli effettuati presso gli impianti di irradiazione<br />

A norma <strong>della</strong> direttiva 1999/2/CE gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla <strong>Commissione</strong> i<br />

risultati dei controlli effettuati negli impianti di irradiazione, le categorie e le quantità <strong>degli</strong> <strong>alimenti</strong><br />

irradiati e le dosi medie somministrate.<br />

Nel 2004 erano autorizzati impianti di irradiazione in dieci Stati membri. Rispetto al 2003, sono<br />

stati aggiunti all'elenco <strong>degli</strong> impianti autorizzati nei diversi paesi gli impianti di tre nuovi Stati<br />

membri.<br />

Solo sette dei dieci Stati membri hanno fornito le informazioni richieste per quanto riguarda le categorie<br />

di <strong>alimenti</strong> trattate.<br />

A causa di questi dati incompleti, l'esatta quantità <strong>degli</strong> <strong>alimenti</strong> irradiati nell'UE durante il 2004 non<br />

è nota.<br />

4.2. Risultati dei controlli effettuati nella fase di commercializzazione del prodotto<br />

Nel 2004, 16 Stati membri hanno effettuato controlli analitici e presentato i dati richiesti. Sei Stati<br />

membri hanno informato la <strong>Commissione</strong> di non avere effettuato controlli analitici nel periodo<br />

oggetto <strong>della</strong> presente relazione.<br />

Le informazioni presentate mostrano che, durante il 2004, il 3,9 % dei campioni è stato irradiato e<br />

non etichettato correttamente.<br />

Le infrazioni sono distribuite in modo diseguale tra le categorie di prodotti. Sono particolarmente<br />

soggetti a infrazioni i prodotti provenienti dall'Asia, soprattutto i noodle di tipo asiatico e i noodle<br />

essiccati preparati. Va inoltre osservato che nel 2004 non vi erano in Asia impianti approvati dalla<br />

Comunità europea.<br />

La <strong>Commissione</strong> si aspetta che i controlli effettuati su questi prodotti si intensifichino in tutti gli Stati<br />

membri e che questi ultimi adottino le misure appropriate.<br />

Le differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda i risultati dei controlli possono essere parzialmente<br />

spiegate con la scelta dei campioni e l'efficacia dei metodi di analisi usati.<br />

4.3. Termine per la presentazione dei risultati dei controlli ai fini <strong>della</strong> relazione 2005<br />

A norma dell'articolo 7, paragrafo 3, <strong>della</strong> direttiva 1999/2/CE il termine ultimo per presentare alla<br />

<strong>Commissione</strong> i risultati dei controlli effettuati nel 2005 è il 30 aprile 2006.

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