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22.10.2016 – Cugnasca Carlo

2.Evento del 22.10.2016 – Carlo Cugnasc

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Acquisto di oro fisico<br />

<strong>–</strong> aspetti fiscali<br />

22 ottobre 2016<br />

Avv. Luca Dezzani<br />

Dott. <strong>Carlo</strong> <strong>Cugnasca</strong><br />

www.grimaldilex.com


INDICE<br />

(i)<br />

Acquisto di Oro Fisico<br />

(ii) ETF e ETC GOLD<br />

(iii) IVA e Dazi Doganali<br />

(iv) Normativa antiriciclaggio<br />

(v) Regolarizzazione dell’oro detenuto all’estero (non<br />

dichiarato)


a) Acquisto di oro «fisico»<br />

(i)<br />

Tassazione del capital gain<br />

Le plusvalenze derivanti dalla vendita di metalli preziosi allo stato grezzo o monetato<br />

(tra cui l’oro), in relazione alle persone fisiche, sono qualificate quali redditi diversi (ex<br />

art 67, comma 1, lett. c-ter) del TUIR) e sono tassate in egual maniera per tutti i metalli<br />

preziosi al 26% (aliquota vigente dal 1° luglio 2014)<br />

L’aliquota applicabile alle plusvalenze derivanti dalla cessione di strumenti finanziari è<br />

stata unificata dall’articolo 2, comma 6, del D.L. n. 138 del 2011 (nella misura del 20% a<br />

partire dal 1° gennaio 2012), aumentata al 26% a partire dal 1° luglio 2014, ex artt. 3 e 4<br />

del D.L. n. 66 del 2014.


a) Acquisto di oro «fisico»<br />

La plusvalenza tassabile è data dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di<br />

vendita dei metalli (art. 68, comma 6, TUIR). Nel caso di acquisto del metallo a titolo<br />

gratuito (donazione o successione), il valore di acquisto da considerare è quello<br />

dichiarato in tale sede, che è pari a quello di mercato vigente in tale momento.<br />

In mancanza della documentazione di acquisto, le plusvalenze vengono determinate in<br />

misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita. Non si tratta di una facoltà ma di un<br />

obbligo; pertanto non è possibile scegliere l’opzione più conveniente qualora si sia<br />

effettivamente in possesso della documentazione d’acquisto.


a) Acquisto di oro «fisico»<br />

(ii) IVAFE<br />

L’IVAFE è l’acronimo dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e<br />

dei libretti di risparmio detenuti all’estero.<br />

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 161/2014 (c.d. legge europea 2013-<br />

bis), i metalli preziosi non dovrebbero più essere soggetti all’IVAFE (per ora, manca una<br />

conferma ufficiale dell’Agenzia delle Entrate in tal senso).<br />

Per effetto delle modifiche intervenute, l’IVAFE è applicabile esclusivamente al valore:<br />

●<br />

●<br />

(i) dei prodotti finanziari, nel senso precisato dall’art. 1, comma 1, lett. u), del D.Lgs.<br />

24 febbraio 1998, n. 58 (TUF - Testo unico delle disposizioni in materia di<br />

intermediazione finanziaria): gli strumenti finanziari e ogni altra forma di<br />

investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi<br />

bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari;<br />

(ii) dei conti correnti e dei libretti di risparmio;<br />

detenuti all’estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato.


a) Acquisto di oro «fisico»<br />

Sono esclusi dal presupposto oggettivo dell’IVAFE:<br />

<br />

<br />

<br />

le partecipazioni che non costituiscono “valori mobiliari” nell’accezione prevista<br />

dall’art. 1, comma 1-bis, del TUF: ad esempio le quote di s.r.l. o le quote di<br />

partecipazione a società di persone;<br />

i finanziamenti;<br />

i metalli preziosi, sia depositati presso intermediari esteri in conto metallo, sia allo<br />

stato grezzo o monetato depositati in cassette di sicurezza presso intermediari esteri.<br />

Quindi, l’acquisto di oro da persona fisica non dovrebbe essere soggetto all’IVAFE


a) Acquisto di oro «fisico»<br />

(iii) Compilazione del Quadro RW<br />

Il quadro RW deve essere compilato, ai fini del monitoraggio fiscale, dalle persone<br />

fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura<br />

finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità<br />

della loro acquisizione.<br />

Poiché l’oro ed i metalli preziosi non dovrebbero essere soggetti all’IVAFE, il Quadro RW<br />

della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche deve essere compilato<br />

esclusivamente ai fini del monitoraggio fiscale (barrando la relativa casellina).


) ETF e ETC GOLD<br />

(i) Nozione<br />

ETF è l’acronimo di Exchange Traded Fund, un termine con il quale si identifica una<br />

particolare tipologia di fondo d’investimento o Sicav con due principali caratteristiche:<br />

●<br />

●<br />

è negoziato in Borsa come un’azione;<br />

ha come unico obiettivo d’investimento quello di replicare l’indice al quale si riferisce<br />

(benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.<br />

Diversamente, gli Exchange traded commodities (ETC) non sono fondi, bensì strumenti<br />

finanziari emessi a fronte dell’investimento diretto dell’emittente in merci o in contratti,<br />

anche derivati, su merci. Il valore degli ETC è collegato all’andamento dei prezzi delle<br />

attività oggetto dell’investimento oppure al valore di indici o panieri relativi a tali<br />

attività. Il prezzo degli ETC è pertanto legato direttamente o indirettamente<br />

all’andamento del sottostante.


) ETF e ETC GOLD<br />

(ii) Tassazione ETC<br />

Per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa commerciale, i proventi degli<br />

ETC costituiscono redditi diversi ex art. 67, comma 1, lett. c-quater del TUIR<br />

(risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 72 del 12 luglio 2010).<br />

Tali redditi diversi di natura finanziaria sono soggetti all’imposta sostitutiva del<br />

26%. L’intermediario (se presente) opera quale sostituto d’imposta.<br />

Le eventuali minusvalenze da ETC possono essere compensate con eventuali<br />

plusvalenze realizzate in relazione a redditi diversi, quali azioni e obbligazioni. Le<br />

minusvalenze sono infine riportabili nei quattro successivi anni.


) ETF e ETC GOLD<br />

(iii) Tassazione ETF<br />

Contrariamente agli ETC, gli ETF sono considerati degli OICR (Organismi di<br />

investimento collettivo di diritto estero armonizzato).<br />

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 44 del 2014, in vigore dal 9 aprile 2014,<br />

in relazione alle persone fisiche, tutti i proventi degli ETF costituiscono redditi di<br />

capitale ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR.<br />

In precedenza, gli ETF prevedevano il regime fiscale del risparmio amministrato in<br />

quanto facenti parte della famiglia degli OICR (organismi di investimento collettivo) e<br />

questo comportava la generazione di due differenti tipologie di redditi: redditi da<br />

capitale e redditi diversi. I primi rappresentati dalla differenza tra il NAV (Net Asset<br />

Value, cioè valore attivo netto) di vendita e il NAV di acquisto (Delta NAV), ossia il valore<br />

che emerge dalla differenza tra il NAV delle quote dell’ETF nel giorno di vendita e il NAV<br />

delle quote dell’ETF nel giorno di acquisto. Invece, i redditi diversi sono generati dalla<br />

differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita meno il Delta NAV. Vi era,<br />

quindi, una sorta di «doppio regime di tassazione».


) ETF e ETC GOLD<br />

Il recepimento della direttiva AIFM elimina tale complicazione fiscale, in quanto tutti i<br />

profitti generano redditi di capitale, mentre le perdite costituiscono redditi diversi. Il<br />

nuovo calcolo dei proventi e delle minusvalenze avviene sulla differenza tra il prezzo di<br />

acquisto ed il prezzo di vendita dell’ETF indipendentemente dal valore del NAV dell’ETF<br />

(che, quindi, non è più rilevante ai fini fiscali). Nessun cambiamento per i dividenti<br />

distribuiti dagli ETF che continuano a essere considerati redditi di capitale.<br />

La nuova tassazione degli ETF comporta la non compensabilità delle minusvalenze. La<br />

differenza tra prezzo di vendita e costo di acquisto si qualifica quale reddito di capitale,<br />

su cui si paga l’imposta del 26% e viene, quindi, esclusa la possibilità di compensare le<br />

minusvalenze derivanti da operazioni in perdita. La precedente tassazione delle<br />

plusvalenze, generando anche una parte di reddito diverso, permetteva di compensare<br />

eventuali minusvalenze.<br />

Il reddito di capitale è determinato, senza alcuna deduzione di spese e oneri, effettuando<br />

la differenza tra: - il valore “effettivo” di riscatto, liquidazione o cessione delle quote e<br />

azioni, e - il costo medio ponderato delle quote o azioni; in caso di acquisto sul mercato,<br />

il costo deve essere documentato dal partecipante e, in mancanza della documentazione,<br />

il costo è documentato con dichiarazione sostitutiva (Circolare dell’Agenzia delle Entrate<br />

n. 21/E del 10 luglio 2014).


) ETF e ETC GOLD<br />

I proventi degli ETF armonizzati italiani percepiti da persone fisiche non imprenditori,<br />

ex art. 26-quinquies, commi 1 e 4, del DPR n. 600 del 1973, sono soggetti ad una ritenuta<br />

a titolo d’imposta del 26%, a partire dal 1 luglio 2014. Tale ritenuta del 26% viene<br />

applicata direttamente dall’intermediario a titolo d’imposta e pertanto non va indicata<br />

nella dichiarazione dei redditi della persona fisica.<br />

I proventi degli ETF esteri armonizzati percepiti da una persona fisica non imprenditore,<br />

ai sensi dell’art. 10-ter della legge n. 77 del 1983, sono soggetti ad una ritenuta a titolo<br />

d’imposta del 26%.<br />

Diversamente, i proventi degli ETF di diritto estero non armonizzati (qualificabili<br />

sempre quali redditi di capitale) sono soggetti ad una ritenuta a titolo di acconto del 26%<br />

e concorrono a formare il reddito imponibile del contribuente persona fisica, ai fini<br />

IRPEF. Pertanto, tali redditi di capitale devono essere indicati nella dichiarazione dei<br />

redditi e saranno soggetti ad IRPEF.


) ETF e ETC GOLD<br />

In definitiva, il vantaggio degli ETC rispetto agli ETF, è quello di consentire la<br />

compensazione di eventuali minusvalenze con altri prodotti che generano redditi diversi<br />

di natura finanziaria (e tra questi quindi azioni, obbligazioni ed altri ETC).<br />

Diversamente, i redditi positivi derivanti dagli ETF, poiché essi generano redditi di<br />

capitale, non possono essere compensate con eventuali minusvalenze derivanti da<br />

redditi diversi.


) ETF e ETC GOLD<br />

(iv) Imposta di bollo<br />

E’ dovuta l’imposta di bollo sul conto titoli, che è necessario aprire presso un istituto<br />

finanziario per la gestione dei titoli se non è già stato aperto per la gestione di altri titoli<br />

(azionari o obbligazionari).<br />

Ai sensi dell’art. 13, sub 2-ter, della Tariffa <strong>–</strong> Allegato A al DPR 642/1972, per le persone<br />

fisiche, l’imposta di bollo si calcola in maniera proporzionale agli investimenti sul conto<br />

titoli ed è pari al 2 per mille (0,20%) annuale del valore di mercato degli ETF/ETC in<br />

oro. Tale aliquota si applica a partire dall’anno 2014 ed è stata innalzata dalla legge di<br />

Stabilità 2014 (rispetto alla precedente aliquota dell’1,5 per mille annua)


) ETF e ETC GOLD<br />

Schema riassuntivo della<br />

tassazione ETC ETF<br />

Aliquota tassazione 26% 26%<br />

Imposta bollo su conto titoli (%<br />

annuale)<br />

Natura dei redditi<br />

0,20% 0,20%<br />

Redditi diversi<br />

di natura<br />

finanziaria<br />

Redditi di<br />

capitale


c) IVA e dazi doganali<br />

Le importazioni di “oro da investimento”, come definite dall’art. 10, comma 1, n. 11), del<br />

D.P.R. n. 633/1972, sono esenti da Iva. A tal fine, l’art. 68, comma 1, lett. c) dello stesso<br />

decreto dispone che “l’esenzione si applica allorché i requisiti ivi indicati risultino da<br />

conforme attestazione resa, in sede di dichiarazione doganale, dal soggetto che effettua<br />

l’operazione”. Come chiarito dalla C.M. 15 febbraio 2000, n. 24/D, per beneficiare della<br />

detassazione, l’importatore deve rilasciare, su propria carta intestata, un’apposita<br />

attestazione relativa alla rispondenza, per forma, peso e purezza, ai requisiti di legge.<br />

L’esenzione si applica anche nell’ipotesi in cui l’importatore sia un “privato”.<br />

Ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 11) D.P.R. n. 633/1972, l’oro da investimento è<br />

costituito da lingotti e/o placchette con un peso superiore a un grammo, di purezza pari<br />

o superiore a 995 millesimi e monete d’oro pari o superiori a 900 millesimi coniate dopo<br />

il 1800, con determinate caratteristiche.<br />

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 92/E del 2013, nel caso di<br />

cessioni di oro da “investimento”, si applica il regime di esenzione Iva, ai sensi<br />

dell’articolo 10, n. 11), del DPR 633/1972, con possibilità di opzione per l’imponibilità. In<br />

caso di opzione, l’imposta è assolta secondo il meccanismo del reverse charge di cui<br />

all’articolo 17, comma quinto, da parte di coloro che “producono oro da investimento o<br />

che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento»


c) IVA e dazi doganali<br />

Le importazioni di oro dalla Svizzera non sono soggette a dazi doganali.


d) Normativa antiriciclaggio<br />

In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito (donazione o successione) di oro fino<br />

da investimento, il privato cittadino non deve effettuare nessuna segnalazione<br />

all’Anagrafe Tributaria, poiché la persona fisica non esercente attività<br />

economico/finanziaria non rientra tra i soggetti indicati all'art. 7 del DPR 605/1973 o ad<br />

essi assimilati, obbligati alla comunicazione dei Rapporti Finanziari all’Archivio dei<br />

Rapporti.<br />

I privati cittadini, invece, per la normativa antiriciclaggio, anche se non appartengono ai<br />

soggetti di cui all'art. 1 della L. 7/2000, sono tenuti a trasmettere all'U.I.F. la<br />

dichiarazione di trasferimento di oro di valore superiore a euro 12.500, prevista dall’art.<br />

1, comma 2 della medesima legge n. 7/2000, attraverso Banche o Operatori<br />

Professionali in Oro. La segnalazione riguarda il trasferimento di oro da o verso l'estero,<br />

ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale, ovvero altra operazione in oro anche<br />

a titolo gratuito.


e) Regolarizzazione dell’oro detenuto all’estero<br />

(non dichiarato)<br />

L’oro detenuto in Svizzera (fisico o ETC/ETF) deve essere dichiarato nel<br />

quadro RW della dichiarazione dei redditi, ai fini del monitoraggio fiscale,<br />

dalle persone fisiche residenti in Italia.<br />

I contribuenti che non avessero dichiarato nel quadro RW l’oro detenuto<br />

all’estero, potrebbero regolarizzare la propria posizione mediante:<br />

- La procedura di ravvedimento operoso; oppure<br />

- La procedura di «voluntary disclosure», che il Governo ha affermato di<br />

voler reintrodurre nei prossimi mesi.

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