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syndicom rivista N. 5 - Formarsi un diritto di tutti

Il periodico syndicom offre informazioni dal sindacato e dalla politica: la nostra rivista fa luce sui retroscena, mette ordine e offre spazio anche per la cultura e l’intrattenimento. La rivista cura il dialogo sui social media e informa riguardo ai più importanti eventi, servizi e offerte di formazione del sindacato e di organizzazioni vicine.

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Diritto e <strong>di</strong>ritti<br />

25<br />

Secondo il <strong><strong>di</strong>ritto</strong>, quali sono i miei <strong>di</strong>ritti?<br />

Svolgo da molti anni la stessa attività presso lo stesso<br />

datore <strong>di</strong> lavoro. Dopo aver conseguito la mia qualifica<br />

professionale non ho più seguito altre formazioni. Ora ho il<br />

timore <strong>di</strong> essere considerato insufficientemente formato<br />

rispetto ai miei colleghi più giovani e in futuro potrei rischiare<br />

<strong>di</strong> essere licenziato. Desidero seguire <strong>un</strong>a formazione<br />

continua per poter stare al passo coi tempi. Ne ho <strong><strong>di</strong>ritto</strong><br />

nei confronti del mio datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> l<strong>un</strong>ga data?<br />

Ho in<strong>di</strong>viduato <strong>un</strong>a formazione continua rilevante per la mia<br />

professione che desidero seguire. Ma non mi è possibile<br />

finanziarmela autonomamente e frequentarla interamente<br />

nel tempo libero. Il datore <strong>di</strong> lavoro parteciperebbe alle<br />

spese. Che cosa è necessario considerare in questo caso?<br />

Inoltre, alc<strong>un</strong>i moduli <strong>di</strong> formazione si svolgono <strong>di</strong> giorno<br />

durante la settimana e la formazione richiede molto stu<strong>di</strong>o<br />

autonomo. Il mio datore <strong>di</strong> lavoro è tenuto a farmi uscire<br />

prima dal lavoro oppure anche a concedermi del tempo da<br />

de<strong>di</strong>care allo stu<strong>di</strong>o autonomo? In fondo, anche il datore <strong>di</strong><br />

lavoro stesso beneficia delle conoscenze acquisite.<br />

Risponde il servizio giuri<strong>di</strong>co<br />

Il <strong><strong>di</strong>ritto</strong> alla formazione continua va<br />

però considerato <strong>di</strong> volta in volta e<br />

sussiste solo qualora emerga dal<br />

contratto <strong>di</strong> lavoro o da <strong>un</strong> contratto<br />

collettivo <strong>di</strong> lavoro (CCL) applicabile.<br />

Non ci sono invece sentenze del<br />

trib<strong>un</strong>ale che riconoscano <strong>un</strong> <strong><strong>di</strong>ritto</strong><br />

generale in quanto tale. Anche la<br />

legge federale sulla formazione<br />

continua (LFCo) mette in primo<br />

piano la responsabilità del singolo e<br />

rin<strong>un</strong>cia a sancire <strong>un</strong> <strong><strong>di</strong>ritto</strong> alla<br />

formazione continua. Se non altro si<br />

intende trasferire al datore <strong>di</strong> lavoro<br />

il dovere <strong>di</strong> favorire le rispettive<br />

attività dei collaboratori.<br />

I costi devono essere rimborsati solo<br />

se le formazioni sono state <strong>di</strong>sposte<br />

dal datore <strong>di</strong> lavoro, e non semplicemente<br />

se si desidera frequentarle.<br />

All’atto pratico, i datori <strong>di</strong> lavoro<br />

partecipano spesso ai costi per la<br />

formazione, ma prevedono degli<br />

obblighi <strong>di</strong> rimborso. Un simile<br />

accordo è valido se stabilisce l’importo<br />

che il collaboratore deve<br />

rimborsare e il periodo entro cui il<br />

recesso comporta <strong>un</strong> obbligo <strong>di</strong><br />

rimborso (spesso graduale). Ti<br />

consiglio <strong>di</strong> concordare tutto nei<br />

minimi dettagli e anche <strong>di</strong> regolamentare<br />

cosa fare qualora il recesso<br />

avvenga da parte del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />

No, anche per quanto riguarda<br />

l’orario <strong>di</strong> lavoro vale quanto detto e<br />

solo la formazione <strong>di</strong>sposta dal<br />

datore <strong>di</strong> lavoro deve essere considerata<br />

come orario <strong>di</strong> lavoro da retribuire.<br />

Le ore <strong>di</strong> lavoro eventualmente<br />

retribuite per partecipare a corsi o<br />

stu<strong>di</strong>are autonomamente devono<br />

anch’esse essere regolamentate<br />

nell’accordo e possono <strong>di</strong> conseguenza<br />

essere soggette a <strong>un</strong> obbligo<br />

<strong>di</strong> rimborso. Non appena il tuo<br />

accordo è pronto, rivolgiti a noi.<br />

Saremo lieti <strong>di</strong> offrirti <strong>un</strong>a consulenza<br />

personale e chiarire eventuali<br />

domande.<br />

<strong>syn<strong>di</strong>com</strong>.ch/it/<strong><strong>di</strong>ritto</strong>/<strong><strong>di</strong>ritto</strong>e<strong>di</strong>ritti

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