syndicom rivista N. 5 - Formarsi un diritto di tutti
Il periodico syndicom offre informazioni dal sindacato e dalla politica: la nostra rivista fa luce sui retroscena, mette ordine e offre spazio anche per la cultura e l’intrattenimento. La rivista cura il dialogo sui social media e informa riguardo ai più importanti eventi, servizi e offerte di formazione del sindacato e di organizzazioni vicine.
Il periodico syndicom offre informazioni dal sindacato e dalla politica: la nostra rivista fa luce sui retroscena, mette ordine e offre spazio anche per la cultura e l’intrattenimento. La rivista cura il dialogo sui social media e informa riguardo ai più importanti eventi, servizi e offerte di formazione del sindacato e di organizzazioni vicine.
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Diritto e <strong>di</strong>ritti<br />
25<br />
Secondo il <strong><strong>di</strong>ritto</strong>, quali sono i miei <strong>di</strong>ritti?<br />
Svolgo da molti anni la stessa attività presso lo stesso<br />
datore <strong>di</strong> lavoro. Dopo aver conseguito la mia qualifica<br />
professionale non ho più seguito altre formazioni. Ora ho il<br />
timore <strong>di</strong> essere considerato insufficientemente formato<br />
rispetto ai miei colleghi più giovani e in futuro potrei rischiare<br />
<strong>di</strong> essere licenziato. Desidero seguire <strong>un</strong>a formazione<br />
continua per poter stare al passo coi tempi. Ne ho <strong><strong>di</strong>ritto</strong><br />
nei confronti del mio datore <strong>di</strong> lavoro <strong>di</strong> l<strong>un</strong>ga data?<br />
Ho in<strong>di</strong>viduato <strong>un</strong>a formazione continua rilevante per la mia<br />
professione che desidero seguire. Ma non mi è possibile<br />
finanziarmela autonomamente e frequentarla interamente<br />
nel tempo libero. Il datore <strong>di</strong> lavoro parteciperebbe alle<br />
spese. Che cosa è necessario considerare in questo caso?<br />
Inoltre, alc<strong>un</strong>i moduli <strong>di</strong> formazione si svolgono <strong>di</strong> giorno<br />
durante la settimana e la formazione richiede molto stu<strong>di</strong>o<br />
autonomo. Il mio datore <strong>di</strong> lavoro è tenuto a farmi uscire<br />
prima dal lavoro oppure anche a concedermi del tempo da<br />
de<strong>di</strong>care allo stu<strong>di</strong>o autonomo? In fondo, anche il datore <strong>di</strong><br />
lavoro stesso beneficia delle conoscenze acquisite.<br />
Risponde il servizio giuri<strong>di</strong>co<br />
Il <strong><strong>di</strong>ritto</strong> alla formazione continua va<br />
però considerato <strong>di</strong> volta in volta e<br />
sussiste solo qualora emerga dal<br />
contratto <strong>di</strong> lavoro o da <strong>un</strong> contratto<br />
collettivo <strong>di</strong> lavoro (CCL) applicabile.<br />
Non ci sono invece sentenze del<br />
trib<strong>un</strong>ale che riconoscano <strong>un</strong> <strong><strong>di</strong>ritto</strong><br />
generale in quanto tale. Anche la<br />
legge federale sulla formazione<br />
continua (LFCo) mette in primo<br />
piano la responsabilità del singolo e<br />
rin<strong>un</strong>cia a sancire <strong>un</strong> <strong><strong>di</strong>ritto</strong> alla<br />
formazione continua. Se non altro si<br />
intende trasferire al datore <strong>di</strong> lavoro<br />
il dovere <strong>di</strong> favorire le rispettive<br />
attività dei collaboratori.<br />
I costi devono essere rimborsati solo<br />
se le formazioni sono state <strong>di</strong>sposte<br />
dal datore <strong>di</strong> lavoro, e non semplicemente<br />
se si desidera frequentarle.<br />
All’atto pratico, i datori <strong>di</strong> lavoro<br />
partecipano spesso ai costi per la<br />
formazione, ma prevedono degli<br />
obblighi <strong>di</strong> rimborso. Un simile<br />
accordo è valido se stabilisce l’importo<br />
che il collaboratore deve<br />
rimborsare e il periodo entro cui il<br />
recesso comporta <strong>un</strong> obbligo <strong>di</strong><br />
rimborso (spesso graduale). Ti<br />
consiglio <strong>di</strong> concordare tutto nei<br />
minimi dettagli e anche <strong>di</strong> regolamentare<br />
cosa fare qualora il recesso<br />
avvenga da parte del datore <strong>di</strong> lavoro.<br />
No, anche per quanto riguarda<br />
l’orario <strong>di</strong> lavoro vale quanto detto e<br />
solo la formazione <strong>di</strong>sposta dal<br />
datore <strong>di</strong> lavoro deve essere considerata<br />
come orario <strong>di</strong> lavoro da retribuire.<br />
Le ore <strong>di</strong> lavoro eventualmente<br />
retribuite per partecipare a corsi o<br />
stu<strong>di</strong>are autonomamente devono<br />
anch’esse essere regolamentate<br />
nell’accordo e possono <strong>di</strong> conseguenza<br />
essere soggette a <strong>un</strong> obbligo<br />
<strong>di</strong> rimborso. Non appena il tuo<br />
accordo è pronto, rivolgiti a noi.<br />
Saremo lieti <strong>di</strong> offrirti <strong>un</strong>a consulenza<br />
personale e chiarire eventuali<br />
domande.<br />
<strong>syn<strong>di</strong>com</strong>.ch/it/<strong><strong>di</strong>ritto</strong>/<strong><strong>di</strong>ritto</strong>e<strong>di</strong>ritti