La mia attività al Parlamento europeo
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online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi<br />
televisivi e radiofonici, meglio noto come SatCab (trasformato in Direttiva). (JURI) Si<br />
tratta di un regolamento abbastanza tecnico che però ha un grande impatto per quello che<br />
riguarda il mercato radiotelevisivo <strong>europeo</strong> così come lo abbiamo conosciuto finora. T<strong>al</strong>e<br />
regolamento infatti, <strong>al</strong>meno in quelle che erano le intenzioni inizi<strong>al</strong>i della Commissione<br />
europea, mirava a effettuare un passo in avanti nella re<strong>al</strong>izzazione del mercato digit<strong>al</strong>e<br />
unico. Il regolamento prevede la possibilità di ritrasmettere online (simulcasting, catch-up,<br />
podcast e <strong>al</strong>tro) i cosiddetti servizi ancillari <strong>al</strong>la trasmissione di programmi televisivi e<br />
radiofonici. In <strong>al</strong>tre parole, si tratta della possibilità di poter ritrasmettere oltreconfine,<br />
impiegando internet (si parla di reti chiuse), i programmi radiofonici e televisivi trasmessi in<br />
un determinato Stato membro. <strong>La</strong> relazione approvata d<strong>al</strong>la commissione giuridica ha<br />
ristretto di molto la portata del regolamento e ha previsto che si possano ritrasmettere<br />
online solo i servizi ancillari <strong>al</strong>la trasmissione di “news and current affairs”. Qui la relazione<br />
adottata d<strong>al</strong>la commissione giuridica e qui i nostri emendamenti (in tot<strong>al</strong>e 29): parte 1 e<br />
parte 2. I nostri emendamenti miravano a: 1) ampliare l’ambito di applicazione del<br />
regolamento, riformulando la definizione di “ancillary online services” in “online services”, i<br />
qu<strong>al</strong>i ricomprendono anche i programmi trasmessi solo online; 2) modificare la definizione<br />
di “ritrasmissione” includendo così la possibilità di effettuare la ritrasmissione dei programmi<br />
radiofonici e televisivi nell’open internet impiegando tecnologie che consentano di definire il<br />
numero degli utenti, senza però richiedere l’impiego della tecnologia a circuito chiuso; 3)<br />
definire il concetto di “controlled environment” come un ambiente in cui l’operatore fornisce<br />
il servizio di ritrasmissione ad un numero definibile di utenti, permettendo anche di prendere<br />
in considerazione i contratti in cui la controprestazione non per forza sia di natura<br />
pecuniaria. Oggi, infatti, i nostri dati person<strong>al</strong>i hanno acquisito un enorme v<strong>al</strong>ore ed<br />
un’importanza fondament<strong>al</strong>e e pertanto ciò dovrebbe essere form<strong>al</strong>mente riconosciuto; 4)<br />
indicare una soluzione mediana per quanto riguardava la “direct injection”, suggerendo che<br />
nella relazione di v<strong>al</strong>utazione dell’applicazione del regolamento venga effettuata una<br />
v<strong>al</strong>utazione d’impatto specifica, <strong>al</strong> fine di decidere se sia necessario un intervento<br />
legislativo o meno in futuro. 5) Garantire la trasparenza e la pubblicità della relazione<br />
prevedendo che sia facilmente ed efficacemente accessibile <strong>al</strong> pubblico.<br />
Le negoziazioni sul testo, che è stato modificato (l’atto è stato anche mutato in Direttiva),<br />
dopo una fase di st<strong>al</strong>lo a causa della distanza delle posizioni tra Consiglio, Commissione e<br />
<strong>Parlamento</strong>, sono state ultimate. È stato quindi trovato un accordo in trilogo sul testo.<br />
Adesso si aspetta la ratifica uffici<strong>al</strong>e del suddetto accordo da parte della Plenaria e da parte<br />
del Consiglio. Successivamente il testo sarà pubblicato in gazzetta uffici<strong>al</strong>e. <strong>La</strong> nostra<br />
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