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Allure Magazine (1-2024)

Fondata nel 1978, Allure è il trade magazine di riferimento dei comparti bellezza/profumeria/cosmesi. Il suo attuale obiettivo: avvicinare sempre di più industria e profumeria, diventando così uno strumento indispensabile per tutti gli operatori del settore. Prestigiose firme del mondo della bellezza garantiscono ad Allure contenuti esclusivi, incisivi, di sicuro impatto.

Fondata nel 1978, Allure è il trade magazine di riferimento dei comparti bellezza/profumeria/cosmesi. Il suo attuale obiettivo: avvicinare sempre di più industria e profumeria, diventando così uno strumento indispensabile per tutti gli operatori del settore. Prestigiose firme del mondo della bellezza garantiscono ad Allure contenuti esclusivi, incisivi, di sicuro impatto.

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033<br />

LEGGI<br />

Codice della Proprietà Industriale che prevede quanto<br />

segue: “I diritti del titolare del marchio d’impresa registrato<br />

consistono nella facoltà di fare uso esclusivo del<br />

marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo<br />

proprio consenso, di usare nell’attività economica:<br />

a) un segno identico al marchio per prodotti o<br />

servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato”.<br />

Astrattamente, l’impiego del marchio altrui, nell’esercizio<br />

dell’attività economica di un terzo, è lecito e non<br />

può essere impedito dal titolare ove risulti necessario e<br />

purché abbia una funzione meramente descrittiva dei<br />

prodotti commercializzati. Tale eccezione al diritto di<br />

uso esclusivo di un segno nell’attività economica (che<br />

dovrebbe spettare solo al suo titolare) è codificata all’art.<br />

21 del Codice della Proprietà Industriale e presuppone<br />

che l’uso da parte del terzo sia<br />

conforme ai principi della correttezza<br />

professionale e che abbia solo finalità<br />

descrittive dell’attività, dei prodotti<br />

commercializzati o dei servizi erogati<br />

dal terzo che si serve del marchio altrui.<br />

Inoltre, l’utilizzo del marchio altrui<br />

con finalità descrittive non deve<br />

determinare un collegamento né un’associazione<br />

di tipo commerciale con il<br />

marchio o le attività del suo titolare. Si rende<br />

dunque opportuno verificare se l’utilizzo del marchio<br />

del terzo (nel caso di specie il marchio delle note<br />

Maison) sia ammissibile, rispondendo ai criteri dell’art.<br />

21 sopra citato e costituendo dunque un’eccezione, o<br />

se invece si configuri come illecito violando l’art. 20 del<br />

concordanza<br />

equivalenze<br />

La<br />

Corte<br />

di<br />

Giustizia<br />

Codice di Proprietà Industriale e dunque i diritti di<br />

esclusiva del titolare del marchio. Come testimoniato<br />

dalla giurisprudenza sul tema, sono molti i casi in cui la<br />

commercializzazione di profumi equivalenti con il<br />

contestuale richiamo al marchio del terzo si inquadri in<br />

una fattispecie illecita. Infatti, una mera descrizione verbale<br />

di un profumo che sia fondata sulle sue caratteristiche<br />

olfattive, sulla sua composizione o che richiami<br />

delle famiglie di profumi non permette al potenziale<br />

acquirente di comprendere facilmente le caratteristiche<br />

del prodotto. Appare più semplice e diretto, ed è dunque<br />

una prassi molto in uso, richiamare il marchio della<br />

nota Maison, unitamente al nome della fragranza nota,<br />

al quale la fragranza equivalente si ispira. Questo uso<br />

del marchio altrui, per vendere prodotti equivalenti,<br />

pone dunque delle problematiche<br />

che rilevano sul piano giuridico. In<br />

primis, un utilizzo generalizzato di un<br />

marchio da parte di terzi, senza<br />

un’autorizzazione del titolare dello<br />

stesso, potrebbe portare a un indebolimento<br />

di quel segno distintivo vanificando<br />

anche gli effort commerciali<br />

e aziendali del produttore della<br />

fragranza originale. Si consideri infatti<br />

che i marchi dell’industria profumiera,<br />

spesso, godono di una particolare notorietà e ciò<br />

proprio in ragione degli investimenti effettuati, di conseguenza,<br />

della riconoscibilità che guadagnano sul<br />

mercato. Occorre ricordare che i marchi rinomati godono<br />

di una tutela più ampia e il loro utilizzo da parte<br />

di soggetti terzi, ovviamente non autorizzati, può costituire<br />

un illecito anche se non sia riscontrabile un rischio<br />

di confusione. Si tutela e si valorizza in questo modo<br />

anche la funzione comunicativo-pubblicitaria del marchio,<br />

ossia la sua capacità di richiamo e di vendita, con la<br />

I marchi rinomati godono di<br />

una tutela più ampia e il<br />

loro utilizzo non autorizzato<br />

può costituire un illecito

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