L'indennizzo del danno da mobbing - Codacons
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D.Lgs.626: conflittualità, ansia, <strong>mobbing</strong><br />
g) Definiscono le azioni di tutela che la vittima potrà promuovere (ricorso alla<br />
conciliazione, anche attraverso le rappresentanze sin<strong>da</strong>cali e alla autorità giudiziaria).<br />
h) Impongono l’obbligo di ripristino <strong>del</strong>le situazioni professionali colpite <strong>da</strong>lle azioni<br />
persecutorie, il risarcimento dei <strong>da</strong>nni subiti e la nullità degli atti discriminatori e di<br />
eventuali atti di ritorsione in seguito alla promozione di iniziative di tutela.<br />
i) Prevedono la possibilità di pubblicità <strong>del</strong> provvedimento <strong>del</strong> giudice.<br />
Un esame approfondito dei progetti di legge – che alleghiamo completi <strong>del</strong>la relazione<br />
di presentazione - potrà fornire agli interessati un completo quadro <strong>del</strong>le iniziative<br />
che, in linea di principio, dovrebbero essere in grado di rinforzare le difese <strong>del</strong><br />
lavoratore <strong>da</strong>lle persecuzioni psicologiche.<br />
Nel merito si deve valutare positivamente la individuazione e la con<strong>da</strong>nna di quelli che<br />
vengono considerati comportamenti persecutori, che è la prima necessaria condizione<br />
per garantire una difesa <strong>del</strong>le vittime.<br />
Non convincente, invece il rinvio ad un decreto <strong>del</strong> ministero <strong>del</strong> lavoro al fine di<br />
individuare tassativamente le fattispecie di violenza psicologica e morale ai <strong>da</strong>nni dei<br />
lavoratori, pleonastico - in quanto una volta sancita la illegalità <strong>del</strong> comportamento<br />
persecutorio, spetterà al giudice adito la valutazione <strong>del</strong>la illegalità <strong>del</strong> caso specifico<br />
- e che presenta il rischio di escludere eventuali comportamenti non previsti<br />
espressamente.<br />
Per quanto concerne la indicazione dei potenziali colpevoli di "<strong>mobbing</strong>", si ritiene<br />
preferibile la soluzione che comprende anche i subordinati <strong>del</strong>la vittima che, in molti<br />
casi, visto un soggetto in difficoltà, non esitano ad unirsi al gruppo dei persecutori,<br />
per i più svariati motivi (ad esempio per vendetta) o senza alcuna concreta ragione.<br />
Le soluzioni che assegnano a <strong>da</strong>tore di lavoro e rappresentanze sin<strong>da</strong>cali compiti<br />
preventivi, di accertamento e di indivìduazione <strong>del</strong>le misure necessarie per il ripristino<br />
<strong>del</strong>la legalità (con riferimento alla legge n. 626 <strong>del</strong> 1994) si considerano preferibili, in<br />
quanto più consone alla nostra tradizione sin<strong>da</strong>cale, a quelle che assegnano tali compiti<br />
ad appositi organi estranei ed esterni alla azien<strong>da</strong>.<br />
Un ulteriore elemento di valutazione positiva è <strong>da</strong>to <strong>da</strong>l fatto che le misure previste<br />
nei vari progetti di legge siano applicabili anche in concorso con le leggi vigenti (e con<br />
altre in itinere come quelle in materia di molestie sessuali) e ne consentano un migliore<br />
utilizzo, contribuendo a rafforzare il sistema di tutele nel suo insieme<br />
Le altre tre iniziative regolamentano invece la materia sotto il profilo penale. Si<br />
tratta <strong>del</strong>la proposta di legge n. 1813, d’iniziativa dei deputati Cicu ed altri (Forza<br />
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