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L'indennizzo del danno da mobbing - Codacons

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D.Lgs.626: conflittualità, ansia, <strong>mobbing</strong><br />

1 Chiunque sul luogo di lavoro pone in essere atti di violenza identificabili in molestie psicofisiche,minacce<br />

e calunniein comportamenti vessatori che conducano altri ad una conclamata<br />

emarginazione sociale o lavorativa, ovvero ad una ingiustificata discriminazione e penalizzazione<br />

<strong>del</strong> trattamento retributivo, che costringano a compiti o funzioni dequalificanti per la dignità<br />

personale, che provochino menomazioni psico-fisiche parziali o permanenti, è punito con la<br />

reclusione <strong>da</strong> uno a tre anni e con la interdizione <strong>da</strong>i pubblici uffici fino a tre anni o, in alternativa,<br />

con la multa <strong>da</strong> lire 10 milioni a lire 40 milioni.<br />

2. Il responsabile <strong>del</strong> comportamento sanzionato ai sensi <strong>del</strong> comma 1 è altresì tenuto al<br />

risarcimento <strong>del</strong> <strong><strong>da</strong>nno</strong> nei confronti <strong>del</strong> lavoratore che abbia subito violenza o persecuzione<br />

psicologica nel luogo di lavoro stesso.<br />

3. Gli atti e le decisioni concernenti le variazioni <strong>del</strong>le qualifiche, <strong>del</strong>le mansioni, degli incarichi,<br />

ovvero i trasferimenti anche in altri territori o in differenti aree <strong>del</strong> medesimo sistema, riconducibili<br />

al reato di violenza psicologica di cui al comma 1, sono nulli.<br />

Pag. 45

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