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è una forma d'arte - Monza Club

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COnsULente deL LaVOrO<br />

dott.ssa Greta leoni<br />

la leGGe Che porta il NoMe dell’attuale MiNistro del lavoro dispoNe uNa<br />

serie di ModifiChe relative alle prestazioNi oCCasioNali<br />

ri<strong>forma</strong> fornero<br />

e lavoro accessorio:<br />

cosa cambia?<br />

La Legge 92/2012, la cosiddetta<br />

Ri<strong>forma</strong> Fornero, in vigore dal 18<br />

luglio scorso, ha apportato notevoli<br />

cambiamenti circa la disciplina del<br />

lavoro accessorio (art.70 del D. Lgs. n.<br />

276/2003).<br />

In primo luogo, alla luce del nuovo<br />

quadro normativo si considerano<br />

prestazioni di lavoro accessorio le<br />

attività lavorative meramente occasionali<br />

che non danno luogo, con riferimento<br />

alla totalità dei committenti, a<br />

compensi superiori a 5.000,001 euro<br />

nel corso di un anno solare. Da tale<br />

formulazione si evincono innanzitutto<br />

alcuni importanti elementi di diversità<br />

rispetto alla normativa previgente:<br />

- dal 18 luglio <strong>è</strong> stata eliminata<br />

l’elencazione delle attività lavorative<br />

di natura occasionale;<br />

- il limite del compenso per singolo<br />

soggetto non viene più considerato in<br />

relazione ad un singolo committente,<br />

bensì alla totalità degli stessi in un<br />

anno solare;<br />

- viene reintrodotto il concetto di mera<br />

occasionalità, che potrebbe lasciare<br />

intendere che l’utilizzo dei cosiddetto<br />

voucher debba essere circoscritto<br />

alle attività che siano realmente<br />

contraddistinte da presupposti di<br />

eccezionalità, non potendo quindi<br />

più rappresentare, qualora venisse<br />

confermata questa restrittiva<br />

interpretazione, uno strumento<br />

utilizzabile per lo svolgimento delle<br />

mansioni ordinarie d’impresa.<br />

Alla luce di queste brevi considerazioni<br />

sembrerebbe pertanto che le modifiche<br />

intervenute hanno comportato, da un<br />

lato, <strong>una</strong> notevole semplificazione, ma<br />

hanno altresì introdotto importanti<br />

limitazioni al suo utilizzo. Si auspica<br />

dunque un intervento ministeriale al<br />

fine di ottenere ulteriori chiarimenti<br />

soprattutto con riferimento alla<br />

possibilità, per le imprese commerciali<br />

ed i professionisti, di potersi avvalere<br />

di questo strumento (anche per le<br />

attività di carattere ordinario).<br />

In ultimo, ulteriori novità in merito<br />

all’istituto si sono affermate per quanto<br />

concerne la modalità di pagamento<br />

relativa alle prestazioni di lavoro<br />

11<br />

<strong>Monza</strong><strong>Club</strong><br />

accessorio. La Legge 92/2012 <strong>è</strong> infatti<br />

intervenuta prevedendo che il valore<br />

dei voucher venga determinato su base<br />

oraria a seguito di un confronto tra le<br />

parti sociali.<br />

Per concludere, si ricorda che <strong>è</strong><br />

possibile acquistare i voucher presso<br />

gli uffici postali, l’Inps, e le tabaccherie<br />

abilitate presentando la propria tessera<br />

sanitaria ovvero comunicando la<br />

propria partita Iva.<br />

Successivamente all’acquisto, il datore<br />

di lavoro dovrà comunicare all’Inps il<br />

proprio codice fiscale, la tipologia di<br />

attività, i dati del prestatore di lavoro<br />

(nome, cognome, codice fiscale), il<br />

luogo di lavoro, la data di inizio e di fine<br />

della prestazione. Tale comunicazione<br />

può essere effettuata tramite il contact<br />

center dell’Istituto oppure collegandosi<br />

al sito www.inps.it.

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