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PDF, 1.888 KB - La Privata Repubblica

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affermare la credibilità del dichiarante deve consistere<br />

in qualcosa di diverso e riguardare espressamente i fatti<br />

che il chiamante in reità o correità va a raccontare. In<br />

sostanza, il disinteresse richiesto, a parere della<br />

corte, va identificato nella assenza di intenti<br />

calunniatori o nella mancanza di un vantaggio personale,<br />

in relazione ai fatti narrati, che da tale dichiarazione<br />

può derivare al chiamante in reità o in correità.<br />

Ritenere il contrario, significa svuotare di ogni<br />

significato e sostanza la legge che prevede espressamente<br />

per coloro che collaborano con la giustizia la<br />

corresponsione di benefici di natura patrimoniale e il<br />

godimento di benefici di natura processuale.<br />

Le considerazioni sopra fatte rendono sterile, a giudizio<br />

della corte, la disputa sul fenomeno del c.d. pentitismo<br />

perché esso è estraneo al processo; fino a quando il<br />

legislatore non interviene sulle modalità di gestione dei<br />

collaboratori di giustizia, fino a quanto il legislatore<br />

non modifica i criteri di valutazione della prova fornita<br />

dai chiamanti in reità o in correità, la corte, proprio<br />

in ossequio al tanto invocato principio del rispetto<br />

delle norme, deve tenere conto, nella valutazione<br />

complessiva della prova, anche delle dichiarazioni dei<br />

chiamanti in correità o in reità applicando ad esse quei<br />

criteri interpretativi di cui sopra si è detto.<br />

Una ultima annotazione di carattere generale, perché<br />

comune a tutti i coimputati in procedimento connesso o<br />

probatoriamente collegato e anche a molti testimoni che<br />

hanno avuto esperienze carcerarie e cioè che non può<br />

assumere alcun rilievo, ai fini della valutazione delle<br />

dichiarazioni accusatorie la personalità negativa dei<br />

dichiaranti essendo questa un connotazione comune a tutti<br />

coloro che sono imputati nello stesso reato o in reati<br />

connessi o a quelli collegati in quanto il legislatore,<br />

nel dettare le norme per la valutazione della loro<br />

attendibilità, ha introdotto dei criteri limitativi della<br />

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