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La nuova Costituzione ha anche costruito, insieme al<br />

decentramento dei poteri di spesa, istituti finanziari compatibili<br />

con una offerta differenziata di beni e servizi pubblici (con<br />

il decentramento dei poteri di spesa). Nell’articolo 119, al<br />

terzo comma, introduce il criterio della perequazione della<br />

capacità fiscale come regola generale per il finanziamento di<br />

regioni ed enti locali. Si tratta di un criterio tipico degli ordinamenti<br />

degli stati federali che – in Germania, in Australia, in<br />

Canada – che si caratterizza per una incompleta equalizzazione<br />

delle differenze che originano dalle differenze nei valori<br />

delle basi imponibili per abitante nelle diverse regioni: la perequazione<br />

riduce le conseguenze delle differenze ma non le elimina.Le<br />

regioni ricche avranno sempre qualcosa in più, per<br />

abitante, delle regioni povere.<br />

Lo stesso articolo 119 indica, in modo pressoché tassativo<br />

che le risorse statali alle regioni non devono comportare<br />

vincoli di destinazione. Si tratta di una indicazione fortemente<br />

orientata in senso autonomista che è però economicamente<br />

scorretta quando applicata al finanziamento delle spese che<br />

discendono dal regime di competenza concorrente nel quale<br />

rientrano peraltro tante future spese regionali. Un regime di<br />

competenza concorrente richiede per necessità logica che le<br />

risorse destinate al finanziamento delle relative spese comportino<br />

vincoli di destinazione. Regime di competenza concorrente<br />

e assenza di vincoli di destinazione sono tra di loro<br />

incompatibili.<br />

Ancora, l’art. 119 assegna un peso maggiore di quanto<br />

non facesse la Costituzione del 1948 ai tributi propri come<br />

strumento di finanziamento dell’attività regionale.<br />

La Costituzione del 2001 e ancora più le proposte in<br />

discussione sembrano quindi indicare che il paese dovrebbe<br />

assumere almeno uno dei caratteri di uno stato federale, quello<br />

per il quale le regioni (o gli stati) possono proporre modelli<br />

di spesa pubblica diversi nelle diverse regioni e possono<br />

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