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tradizione regionalista del centro-sinistra, abbia abbracciato<br />

una visione favorevole all’emergere di una offerta pubblica<br />

differenziata nelle diverse regioni, ove la differenziazione sia<br />

basata anche sui differenziali di reddito per abitante delle singole<br />

regioni.<br />

In effetti non è così. Nel corso dei passati 56 anni si è gradualmente<br />

costruita una visione – non necessariamente la stessa<br />

a cui pensava l’Assemblea costituente del 1946 – sulla tutela<br />

dei diritti civili e sociali secondo la quale gli obiettivi di<br />

“giustizia” e di redistribuzione del reddito reale a favore delle<br />

classi meno abbienti sono da realizzarsi preferibilmente consentendo<br />

a tutti l’accesso universale e a titolo gratuito (o quasi<br />

gratuito) a prestazioni predefinite ed uguali per tutti i cittadini<br />

di alcuni grandi servizi pubblici, assistenza sanitaria, istruzione,<br />

assistenza in determinate condizioni di bisogno (disoccupazione,<br />

vecchiaia, ed altri ancora). La nuova Costituzione,<br />

ispirata al federalismo, non è venuta meno a questa visione:<br />

essa ha invero rafforzato i diritti-doveri del governo nazionale<br />

di operare in modo che sui beni e servizi il cui consumo è<br />

diretto a garantire i diritti civili e sociali, i livelli delle prestazioni<br />

siano definiti su valori coerenti con la tutela dei diritti<br />

stessi e siano messi a disposizione di tutti i cittadini dovunque<br />

essi risiedano sul territorio nazionale, in tutte le regioni.<br />

Questo è il contenuto della lettera m) del secondo comma dell’art.<br />

117 che non viene toccato nemmeno dalle proposte di<br />

riforma appena approvate alla Camera dei Deputati.<br />

La lettera m) non è solo una vaga indicazione diretta a<br />

realizzare livelli minimi di prestazione che le singole regioni<br />

possono integrare. 4 Usa una espressione molto forte, livelli<br />

4 Il ruolo della lettera m) del secondo comma dell’art. 117 e i suoi rapporti con le<br />

regole di finanziamento dell’art. 119 sono trattati in P. Giarda, “Sull’incompletezza<br />

del sistema di federalismo fiscale proposto dalla nuova Costituzione: ci sono rimedi<br />

?” Rivista Internazionale di scienze Sociali, Anno CIII n. 2, (Giugno 2003), pp.<br />

160-181.<br />

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