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meno la vera differenza tra un mutuo e un titolo: la mobilizzabilità.<br />

E veniva meno così la parte più significativa di riduzione<br />

del costo, mentre prendevano importanza le cause di<br />

aumento del costo stesso, dovute alla maggiore onerosità<br />

gestionale del collocamento.<br />

Era vero che il legislatore aveva concesso altri vantaggi<br />

comparati, al titolo rispetto al mutuo: non c’è bisogno per l’emissione<br />

di formali procedure di gara, possono essere utilizzati<br />

come garanzie per anticipazioni dalla Banca Centrale,<br />

possono essere temporaneamente finanziati con operazioni<br />

pronti termine con la clientela; la liquidità è immediatamente<br />

disponibile per l’Ente e altro ancora.<br />

Ma il vero ostacolo era il sistema di ammortamento , che<br />

seguiva lo schema del mutuo: piani di rimborso dei BOC con<br />

quota capitale e interessi costanti rendevano praticamente<br />

impossibile la quotazione di questi titoli: ne derivava la conseguenza<br />

della presa a fermo da parte della banca, e lo scarso<br />

interesse dei risparmiatori, trattenuti dalla mancanza di un<br />

mercato secondario efficiente sul quale vendere il titolo in<br />

caso di necessità. Maggiore era la libertà di comportamento<br />

per le regioni, e questo contribuisce a spiegare la prevalenza<br />

della componente BOR sul totale delle obbligazioni locali nei<br />

primi anni di funzionamento del sistema.<br />

Con la Legge Finanziaria per il 2002 (art. 41 L.<br />

448/2001), integrata da un regolamento e da una Circolare, è<br />

stato fatto un passo importante. Si è eliminato il vincolo dell’emissione<br />

alla pari, e si è introdotta la possibilità per gli<br />

E.L. di emettere quei titoli obbligazionari che rappresentano<br />

lo standard del mercato, cioè i titoli obbligazionari che prevedono<br />

un rimborso di capitale in una unica soluzione alla<br />

scadenza, cioè titoli di tipo bullet. Questo rende più immediata<br />

la valutazione del titolo sul mercato. Per scongiurare il<br />

rischio di squilibri di cassa al momento della restituzione del<br />

prestito, è stato imposto all’Ente di costituire un fondo di<br />

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