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meno la vera differenza tra un mutuo e un titolo: la mobilizzabilità.<br />
E veniva meno così la parte più significativa di riduzione<br />
del costo, mentre prendevano importanza le cause di<br />
aumento del costo stesso, dovute alla maggiore onerosità<br />
gestionale del collocamento.<br />
Era vero che il legislatore aveva concesso altri vantaggi<br />
comparati, al titolo rispetto al mutuo: non c’è bisogno per l’emissione<br />
di formali procedure di gara, possono essere utilizzati<br />
come garanzie per anticipazioni dalla Banca Centrale,<br />
possono essere temporaneamente finanziati con operazioni<br />
pronti termine con la clientela; la liquidità è immediatamente<br />
disponibile per l’Ente e altro ancora.<br />
Ma il vero ostacolo era il sistema di ammortamento , che<br />
seguiva lo schema del mutuo: piani di rimborso dei BOC con<br />
quota capitale e interessi costanti rendevano praticamente<br />
impossibile la quotazione di questi titoli: ne derivava la conseguenza<br />
della presa a fermo da parte della banca, e lo scarso<br />
interesse dei risparmiatori, trattenuti dalla mancanza di un<br />
mercato secondario efficiente sul quale vendere il titolo in<br />
caso di necessità. Maggiore era la libertà di comportamento<br />
per le regioni, e questo contribuisce a spiegare la prevalenza<br />
della componente BOR sul totale delle obbligazioni locali nei<br />
primi anni di funzionamento del sistema.<br />
Con la Legge Finanziaria per il 2002 (art. 41 L.<br />
448/2001), integrata da un regolamento e da una Circolare, è<br />
stato fatto un passo importante. Si è eliminato il vincolo dell’emissione<br />
alla pari, e si è introdotta la possibilità per gli<br />
E.L. di emettere quei titoli obbligazionari che rappresentano<br />
lo standard del mercato, cioè i titoli obbligazionari che prevedono<br />
un rimborso di capitale in una unica soluzione alla<br />
scadenza, cioè titoli di tipo bullet. Questo rende più immediata<br />
la valutazione del titolo sul mercato. Per scongiurare il<br />
rischio di squilibri di cassa al momento della restituzione del<br />
prestito, è stato imposto all’Ente di costituire un fondo di<br />
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