apprendimento non formale e informale - FLC CGIL Lombardia
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FOCUS MDL 30/2012<br />
Per queste ultime (tra cui annoveriamo Valle D’Aosta, Piemonte, <strong>Lombardia</strong>, Emilia Romagna, Toscana, Veneto,<br />
Umbria) il tema della validazione si pone all’interno e in raccordo con il proprio sistema regionale di<br />
certificazione e strettamente connesso con i repertori regionali di qualifiche su cui si basa per individuare e<br />
descrivere le competenze da validare e per individuare i livelli di riconoscimento (singole unità di competenze,<br />
profilo professionale).<br />
Rinviamo chi voglia documentarsi sullo stato di avanzamento delle numerose sperimentazioni territoriali alla<br />
pregevole documentazione prodotta da ISFOL in questi anni (9) .<br />
Ci auguriamo che una nuova spinta e il raggiungimento di obiettivi concreti possa essere ottenuto con la legge<br />
28 giugno 2012, n. 92, c.d. “Riforma Fornero”, con la quale il Governo si è impegnato ad adottare entro 6 mesi<br />
dalla data in vigore della legge stessa “uno o più decreti legislativi per la definizione delle norme generali e dei livelli<br />
essenziali delle prestazioni, …per l’individuazione e validazione degli apprendimenti <strong>non</strong> formali e informali con<br />
riferimento al sistema nazionale di certificazione delle competenze…” (art. 4 co. 58).<br />
Riteniamo comunque che nel costruire un sistema nazionale di certificazione, le linee guida per la validazione<br />
delle competenze <strong>non</strong> formali e informali (tra l’altro già delineate a livello di proposta da ISFOL nel 2011) si<br />
appoggino su fondamenta solide in linea con le indicazioni europee:<br />
- la validazione deve prevedere specifiche fasi di processo per acquisire valore <strong>formale</strong>: identificazione e<br />
documentazione, autovalutazione/assessment, validazione attraverso il confronto dell’<strong>apprendimento</strong> con<br />
standard e referenziali formalizzati e infine certificazione. Soltanto attraverso questi passaggi definiti la<br />
validazione acquisisce valore <strong>formale</strong>.<br />
- All’interno del processo deve essere dato il giusto rilievo alla documentazione ossia alla necessità di<br />
documentare tali apprendimenti con prove tangibili (titoli, qualifiche formali, attestazioni, testimonianze<br />
ecc.).<br />
- Il processo di convalida implica che vi sia un organismo competente che confermi che un risultato di<br />
<strong>apprendimento</strong> (conoscenze, abilità, competenze) è stato raggiunto dalla persona misurato in rapporto ad<br />
uno standard appropriato.<br />
- La validazione può essere preliminare ad un vero e proprio atto di certificazione, ma può anche rimanere a<br />
sé stante. E’ quindi importante definire fin dal principio con chiarezza il valore che gli esiti di questo<br />
processo avranno, la loro spendibilità e riconoscibilità.<br />
L’implementazione di un sistema di certificazione deve accompagnarsi ad una attenta riflessione sul valore da<br />
attribuire agli esiti della validazione nei confronti del sistema istituzionale nel quale si opera. Questo punto è<br />
particolarmente importante in un paese come il nostro che riconosce al titolo di studio un valore legale.<br />
Deve essere chiaro dal principio agli attori del sistema, al cittadino e alle imprese se al termine del processo è<br />
prevista una certificazione, un credito, una attestazione, una spendibilità limitata esclusivamente a documentare<br />
e facilitare l’accesso nel mercato del lavoro.<br />
Infine, la trasparenza e “portabilità” delle competenze validate potrebbe trovare una sua efficace collocazione<br />
all’interno del Libretto formativo del cittadino che sta diventando uno strumento sempre più utilizzato e<br />
riconosciuto in molti contesti territoriali.<br />
www.arifl.it 6