Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...
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1. Qualora in locali non provvisti di installazione permanente di posti a sedere come stabilito nell'art.41,<br />
venisse concesso da parte delle autorità l'impiego temporaneo di sedie, queste debbono venire collegate a<br />
gruppi di almeno otto con liste trasversali.<br />
2. Potrà essere approvato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza altro equivalente modo di fissaggio<br />
delle sedie.<br />
3. Nei locali di cui sopra è ammesso anche l'uso delle panche.<br />
4. La distanza tra file di sedie o di panche resta quella prescritta nel precedente articolo.<br />
5. Usandosi sedie, panche o in genere sedili senza braccioli, la larghezza di ciascun posto prescritta<br />
dall'articolo precedente è ridotta a m 0,45.<br />
6. Comunque le sistemazioni previste al presente articolo non sono ammesse per locali di oltre 300<br />
spettatori esclusi i locali di cui ai commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'art.17.<br />
Art. 43. DIVIETI PER I SEDILI<br />
1. È vietato collocare sedili mobili nei passaggi che conducono ai posti a sedere.<br />
2. È consentito l'uso da parte del pubblico di sedili ribaltabili aggettanti sui passaggi (strapuntini), purchè<br />
computati nel numero dei posti e la luce netta dei corridoi resti di m 1,20 a strapuntino abbassato.<br />
3. I sedili destinati agli inservienti nei corridoi dovranno rialzarsi automaticamente, disponendosi<br />
verticalmente in apposito alloggio.<br />
4. Accessori, eventualmente applicati allo schienale dei sedili, non dovranno sporgere dalla superficie<br />
esterna dello stesso in modo da diminuire la luce libera di passaggio prescritta: ciò nemmeno<br />
temporaneamente.<br />
Art. 44. POSTI IN PIEDI<br />
1. Nessun spettatore può sostare nei passaggi esistenti nella sala.<br />
2. La Commissione di Vigilanza può concedere posti in piedi purchè siano soddisfatte le seguenti condizioni:<br />
1) che i posti in piedi siano computati agli effetti della larghezza delle uscite;<br />
2) siano stabilite le aree riservate ai posti in piedi e tali aree siano delimitate da barriere o cordoni che non<br />
ostacolino gli accessi alle vie di uscita;<br />
3) il numero dei posti in piedi autorizzati sia fissato in relazione alle aree stabilite al precedente comma in<br />
ragione di quattro spettatori per metro quadro.<br />
Art. 45. AREE PER POSTI IN PIEDI<br />
1. Le aree previste nel precedente articolo per i posti in piedi possono essere disposte soltanto<br />
posteriormente ai posti a sedere lasciando sempre libere le aperture di entrata e di uscita.<br />
2. Il numero dei posti assegnati per ciascuna area deve essere indicato con cartelle affisse in prossimità<br />
dell'area stessa ed in posizione approvata dalla commissione provinciale di vigilanza.<br />
Capo IV CONTROLLO ALL'INGRESSO - GUARDAROBA<br />
Art. 46. BARRIERE O CORDONI PER AVVIARE IL PUBBLICO<br />
1. La biglietteria deve essere ubicata in modo da non costituire intralcio all'uscita del pubblico in caso di<br />
emergenza.