02.06.2013 Views

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 183 DIVIETO DI FUMARE NELLA CABINA<br />

1.Può essere consentito fumare nella cabina e nell'anticamera dei locali nei quali non sussiste il divieto di<br />

fumare in sala.<br />

Art. 184 ANIMALI FEROCI<br />

1. Qualora nello spettacolo debbono prendere parte, od anche solo apparire animali feroci, dovrà darsene<br />

avviso almeno quattro giorni prima all'autorità di PS affinché questa possa chiedere il parere della<br />

commissione di vigilanza. Le gabbie contenenti le belve dovranno in ogni caso essere collocate lontane dalle<br />

uscite destinate al pubblico.<br />

2. Occorrendo per la rappresentazione dell'esercizio delle fiere l'impiego di una gabbia sulla scena o nella<br />

pista di un circo, l'autorità di PS dovrà pure esserne avvertita per la preventiva visita della commissione di<br />

vigilanza.<br />

3. Questa dovrà assicurarsi della solidità, efficacia e facilità di uso dei mezzi impiegati per collegare gli<br />

elementi costituenti la gabbia, che dovrà avere due porte, l'una per l'entrata delle fiere, e l'altra, doppia, per<br />

la entrata dei domatori.<br />

4. L'altezza della parete della gabbia non dovrà essere inferiore a m 3,50; le sbarre avranno cuspidi<br />

acuminati ripiegati verso l'interno.<br />

Art. 185 ESERCIZI ACROBATICI<br />

1. Gli esercizi acrobatici a grande altezza non potranno essere eseguiti se non sia stata predisposta la rete<br />

di sicurezza allo scopo di rendere innocue eventuali cadute.<br />

Capo I SERVIZIO DI DIFESA INCENDI<br />

-----------<br />

TITOLO X SERVIZIO DI DIFESA INCENDI E SORVEGLIANZA<br />

Art. 186 - omissis (*)<br />

(*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 <strong>febbraio</strong> 1996, n. 261.<br />

Art. 187 MEZZI DI SPEGNIMENTO<br />

1.Ciascun locale deve essere provveduto di un sufficiente numero di mezzi ed attrezzi atti a combattere<br />

l'incendio, in dei tipi riconosciuti idonei dal comando dei vigili del fuoco, al quale spetta altresì fissare il loro<br />

numero nonché il posto per la loro conservazione.<br />

2. La direzione del locale incaricherà persona idonea di vigilare sulla buona manutenzione dei mezzi ed<br />

attrezzi di cui all'art. 65.<br />

-----------<br />

Art 188 - omissis (*)<br />

(*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 <strong>febbraio</strong> 1996, n. 261.<br />

-----------<br />

Art 189 - omissis (*)<br />

(*) Articolo abrogato dall'art. 9 del D.M. 22 <strong>febbraio</strong> 1996, n. 261.<br />

Art. 190 IMPIANTI DI SEGNALAZIONE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!