02.06.2013 Views

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2. La Direzione della sala non può essere affidata che ad Enti o persone dipendenti dalle Autorità<br />

Ecclesiastiche.<br />

3. Le sale cinematografiche parrocchiali possono programmare esclusivamente i films ammessi<br />

dall'organizzazione a ciò preposta dall'Autorità Ecclesiastica.<br />

Capo II COMMISSIONE DI VIGILANZA<br />

Art. 12.<br />

1. La Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è quella prevista dall'art. 80 del testo unico<br />

della legge di PS approvato con decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 141 del regolamento per<br />

l'applicazione della legge di PS approvato con decreto 6 giugno 1940, n. 635.<br />

2. La Commissione di Vigilanza potrà delegare alcuni suoi membri ad eseguire verifiche; fra essi dovrà<br />

essere sempre compreso il Comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco.<br />

Art. 13.<br />

1. Le verifiche della Commissione di Vigilanza dovranno essere disposte tutte le volte che saranno ritenute<br />

necessarie e comunque nei seguenti casi:<br />

1) quando il locale sia stato adibito ad altri usi o dopo che vi siano state apportate riparazioni o varianti di<br />

una certa entità;<br />

2) in occasione del rinnovarsi della licenza o del cambiamento del genere di spettacolo tenuti nel locale;<br />

3) in occasione di incendi, o quando si verifichino altri sinistri che interessino le strutture e gli impianti.<br />

Art. 14.<br />

1. La visita della Commissione di Vigilanza deve essere chiesta tempestivamente, da chi ne abbia interesse,<br />

all'Autorità Prefettizia.<br />

Capo I<br />

TITOLO II DISPOSIZIONI PRELIMINARI<br />

Art. <strong>15</strong>.<br />

1. Le presenti norme riguardano la costruzione e l'esercizio dei locali in cui hanno luogo spettacoli o<br />

trattenimenti di qualsiasi genere o entità. Le norme generali di prevenzione incendi negli edifici in genere,<br />

nonché, quelle previste nei regolamenti locali edilizi e di igiene sono applicabili se e in quanto non<br />

contrastanti con le presenti.<br />

2. Le norme stesse si applicano tanto ai locali in cui il pubblico è ammesso a pagamento quanto a quelli in<br />

cui è ammesso ad invito.<br />

Art. <strong>16</strong>. DEFINIZIONE DI LOCALE<br />

1. Con la locuzione "locale" si intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o<br />

trattenimento nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi.<br />

Art. 17. CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI<br />

1) Teatri: dove si presentano al pubblico spettacoli lirici drammatici, coreografici, di riviste e varietà;<br />

caratterizzati dalla scena comprendente scenari mobili con relativi meccanismi ed attrezzature.<br />

2) Cinematografi: destinati unicamente alle proiezioni cinematografiche.<br />

3) Cinema-teatri: destinati oltre che alle proiezioni cinematografiche anche a numeri di avanspettacolo su<br />

palcoscenico con limitate attrezzature oppure su semplice pedana.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!