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Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

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3. I pianerottoli devono avere la stessa larghezza delle scale senza allargamenti o restringimenti.<br />

4. Sono consigliabili nei pianerottoli raccordi circolari che abbiano la larghezza radiale costante ed uguale a<br />

quella della scala.<br />

5. Nessuna sporgenza o rientranza deve esistere nelle pareti delle scale per un'altezza di m 2 dal<br />

pavimento.<br />

6. Tutte le scale saranno munite di corrimano collocati entro un incavo del muro o comunque sporgenti non<br />

oltre cm 8.<br />

7. Le estremità di tali corrimano dovranno rientrare con dolce raccordo nel muro stesso.<br />

8. È ammessa la fusione di due rampe di scale in unica rampa, purchè questa abbia la larghezza uguale alla<br />

somma di quelle.<br />

9. Per scale di larghezza superiore a m 3 la Commissione Provinciale di Vigilanza potrà prescrivere il<br />

corrimano centrale.<br />

Art. 52 SCALE ESTERNE PER SERVIZIO DEI VIGILI DEL FUOCO<br />

1. A giudizio della Commissione Provinciale di Vigilanza e per locali di particolare importanza, potrà essere<br />

richiesto che sulle parti esterne dell'edificio della sala e della scena siano collocate scale metalliche fisse<br />

esterne che consentano ai vigili del fuoco l'accesso ai vari piani del fabbricato ed al tetto.<br />

2. Tali scale potranno avere inizio all'altezza da 4 a 5 metri dal suolo e finiranno sul tetto con corrimano<br />

superanti il tetto stesso, seguendone il pendio fino al colmo.<br />

Capo VI USCITE - CORRIDOI<br />

Art. 53 DISPOSIZIONI PER LE USCITE<br />

1. Nella determinazione della larghezza delle vie di esodo vanno computati per intero i vani d'ingresso,<br />

purchè dotati di serramenti apribili anche verso l'esterno.<br />

2. I passaggi attraversanti caffè, bar, ed altri servizi non saranno calcolati.<br />

3. La misurazione della larghezza delle porte e dei passaggi sarà fatta nel punto dove la luce è minore. In<br />

nessun caso un locale potrà avere meno di tre uscite all'esterno.<br />

Art. 54 TIPI DI PORTE AMMESSI<br />

1. Unico tipo di porta ammesso è quella a due battenti rigidi aprentisi verso l'esterno, o, per la sala, verso gli<br />

eventuali corridoi, atrii o scale.<br />

2. I battenti delle porte sugli stipiti non debbono essere inferiori a cm 2.<br />

3. Le porte d'ingresso debbono poter servire anche per l'uscita del pubblico; pertanto saranno del tipo a<br />

ventola, i cui battenti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di massima apertura in direzione<br />

della uscita verso l'esterno.<br />

Art. 55 INGOMBRO DEI SERRAMENTI<br />

1. I battenti delle porte non debbono ostruire, quando aperti, passaggi o corridoi.<br />

2. Quando i battenti sono completamente aperti debbono fissarsi automaticamente nella posizione di<br />

massima apertura.<br />

3. Le porte che danno sulle scale non debbono mai aprirsi direttamente su una rampa ma su un pianerottolo<br />

e in modo che la larghezza di questo non sia ridotta dai battenti.

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