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Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

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Art. 1<strong>15</strong><br />

1. Per la loro agibilità debbono essere osservate le seguenti norme:<br />

a) il fondo stradale deve essere di natura uniforme e in buone condizioni. Debbono essere evitate in modo<br />

assoluto riparazioni che per qualità di materiali impiegati o insufficienza nel periodo di costipazione non<br />

assicurino la necessaria uniforme consistenza e aderenza al fondo di corsa;<br />

b) la larghezza della sede stradale, in rettilineo, deve essere non inferiore agli 8 metri;<br />

c) la larghezza della sede stradale in curva deve essere possibilmente maggiore e mai minore di quella in<br />

rettilineo;<br />

d) gli spigoli vivi del fabbricato situati ai margini delle curve debbono essere opportunamente ricoperti da<br />

adeguati rivestimenti, come balle di paglia e simili;<br />

e) i posti di rifornimento debbono essere collocati<br />

esclusivamente lungo tratti rettilinei all'esterno e sulla destra della sede stradale;<br />

f) nei punti più pericolosi del percorso debbono essere installati apparecchi telefonici e di segnalazioni che<br />

assicurino il collegamento con i posti di partenza e di direzione della corsa;<br />

g) il pubblico deve essere tenuto a distanza non inferiore ai m 3 dalla sede stradale; esso deve essere in<br />

ogni caso escluso, mediante recinzioni non valicabili, dalle zone all'esterno delle curve.<br />

IPPODROMI<br />

Art. 1<strong>16</strong><br />

1.La pista, la zona del peso, i passaggi e le zone di sosta dei cavalli debbono essere recintati con<br />

staccionate o cancellate o siepi di sufficiente spessore, in modo da essere completamente isolati dal<br />

pubblico, il quale non deve avervi accesso.<br />

2. Qualora il pubblico fosse ammesso all'interno della pista o in ogni caso in cui non possa essere evitato il<br />

transito degli spettatori in zone utilizzate anche per il passaggio dei cavalli, queste ultime debbono essere<br />

provviste di aperture, munite di infissi tali che non consentano il contemporaneo transito dei cavalli e degli<br />

spettatori.<br />

3. Per la giuria deve essere prevista una torretta o una tribuna da porsi al centro del campo per le corse al<br />

trotto, all'esterno della pista, all'altezza del palo d'arrivo, per le corse al galoppo, completamente isolata dal<br />

pubblico mediante una recinzione in rete metallica di altezza non inferiore ai m 2,20.<br />

4. Per le corse al trotto deve essere prevista anche una tribunetta sopraelevata, all'interno delle piste, per il<br />

giudice di partenza. Anch'essa deve essere isolata dal pubblico.<br />

Art. 117 FIERE - PARCHI DI DIVERTIMENTO<br />

1. In occasione di impianti di fiere, parchi di divertimento e simili locali all'aperto di rilevante importanza a<br />

giudizio delle autorità di pubblica sicurezza, la Commissione Provinciale di Vigilanza dovrà assicurarsi:<br />

1) che la località prescelta per l'impianto della fiera o parco sia sufficientemente isolata, ai fini della<br />

propagazione degli incendi;<br />

2) che esistano in luogo impianti idraulici adatti per la protezione contro gli eventuali incendi o, in mancanza,<br />

siano portati in luogo a cura degli esercenti idonei mezzi di estinzione;<br />

3) che la distanza tra padiglione e padiglione o fra i carriaggi di trasporto sia sufficiente per evitare che<br />

l'incendio dell'uno possa trasmettersi all'altro. A tale scopo si curerà che i padiglioni con scarsa consistenza<br />

di materiale combustibile siano alternati con altri, sì da aumentare le distanze utili di isolamento;

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