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Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

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1) l'isolamento dell'edificio contenente la scena (art. 18) sia ottenuto mediante corte ribassata fino al livello<br />

del pavimento del palcoscenico e raccordata a strada pubblica mediante almeno una rampa a dolce pendio;<br />

2) il boccascena abbia sipario metallico di sicurezza;<br />

3) il piano di platea non sia ad un dislivello superiore a m 7,50 rispetto al piano di strada;<br />

4) la larghezza dei corridoi di disimpegno fra i posti a sedere, delle porte e dei corridoi che conducono<br />

all'esterno, nonché, delle scale, sia quella contemplata all'art. 35;<br />

5) sia previsto il condizionamento dell'aria dei locali cui può accedere il pubblico.<br />

Art. 34. DISTRIBUZIONE DEI POSTI A SEDERE<br />

1. I posti a sedere debbono essere distribuiti in gruppi di non più di dieci file.<br />

2. Uno o più gruppi di file nel senso longitudinale della sala costituiscono un settore.<br />

3. I gruppi di ciascun settore saranno nettamente separati l'uno dall'altro mediante passaggi trasversali.<br />

4. Ogni passaggio trasversale deve essere predisposto in corrispondenza alle porte di uscita situate nelle<br />

pareti laterali.<br />

5. Fra i posti a sedere e le pareti della sala dovrà essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a<br />

m 1,20. Della stessa larghezza minima dovranno essere tutte le eventuali corsie longitudinali e trasversali.<br />

6. Per i locali con meno di <strong>15</strong>0 posti la Commissione Provinciale di Vigilanza stabilirà di volta in volta la<br />

larghezza da dare alle corsie che, in ogni modo, non dovrà essere inferiore a m 0,80.<br />

7. Il numero dei posti di ciascuna fila di ogni settore non potrà essere maggiore di sedici.<br />

8. Tutti i passaggi devono essere ininterrotti. È consentita soltanto l'interruzione per separazione di posti di<br />

categorie diverse a condizione che essa sia realizzata a mezzo di cordoni o di altro mezzo analogo prescritto<br />

dalla commissione provinciale di vigilanza.<br />

9.Nei circhi equestri la prima fila di posti dovrà distare di almeno un metro dalla periferia esterna della pista.<br />

Art. 35. LARGHEZZA DELLE USCITE<br />

1. Le porte di uscita della sala verso i corridoi di disimpegno, e quelle che conducono all'esterno, le scale ed<br />

i passaggi in genere debbono avere larghezza utile calcolata come segue:<br />

1) in ragione di m 1,20 per ogni 100 spettatori che devono transitarvi quando essi provengono da locali la cui<br />

platea è a piano di strada;<br />

2) in ragione di m 1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene percorrendo scale in salita per locali la<br />

cui platea si trovi fino a quota di meno m 7,50;<br />

3) in ragione di m 1,20 per ogni 75 spettatori quando l'esodo avviene percorrendo scale di discesa in locali il<br />

cui piano di platea sia fino a m 7,50 sul livello del piano stradale;<br />

4) in ragione di m 1,20 per ogni 65 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in<br />

discesa provenienti dai locali con platea a quota compresa tra m 7,50 e m 14 sul livello stradale;<br />

5) in ragione di m 1,20 per ogni 50 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in<br />

discesa provenienti da locali con quota compresa fra m 14 e m 18 sul livello stradale;<br />

6) in ragione di m 1,20 ogni 40 spettatori quando l'esodo del pubblico avviene percorrendo scale in discesa<br />

provenienti da quote superiori a m 18 sul livello stradale.

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