Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...
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Art. 96.<br />
1. Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando la loro capienza superi i 30.000 spettatori debbono<br />
essere provvisti all'esterno di selezionatori, opportunamente ubicati, che assicurino una regolare ed ordinata<br />
affluenza del pubblico agli ingressi dei vari settori.<br />
2. Essi debbono inoltre essere circondati da zona completamente libera, riservata esclusivamente ai pedoni,<br />
di superficie non inferiore a m2 1 per spettatore.<br />
3. All'esterno di tale zona, che deve essere servita da una adeguata rete stradale, debbono essere previsti<br />
piazzali per autoparcheggi e per sosta di mezzi di trasporto pubblici.<br />
Artt. 97 - 103 - omissis -<br />
PISCINE<br />
Art. 104<br />
1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale<br />
dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della<br />
medesima.<br />
Art. 105<br />
1. Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore<br />
chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.<br />
2. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m 0,80 debbono avere pareti<br />
perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.<br />
3. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50<br />
rivestita di materiale antisdrucciolevole.<br />
Art. 106<br />
1. Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:<br />
a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;<br />
b) le piattaforme di lancio, da m 5 e m 10 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m 5 di<br />
lunghezza e m 2 di larghezza con recinzione su tre lati;<br />
c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma<br />
di m 5;<br />
d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:<br />
1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua m 1 a m 3); profondità m 3,50 con larghezza della fossa<br />
sottostante al trampolino di almeno m 7;<br />
2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m 5 a m<br />
10): profondità di almeno m 5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m 8 e<br />
lunghezza di almeno m 18. Alla fine dei 18 metri occorre prevedere uno scivolo.<br />
Art. 107<br />
1. La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella<br />
misura di mc 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni<br />
bagnante.