02.06.2013 Views

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 96.<br />

1. Tutti i locali di pubblico spettacolo all'aperto, quando la loro capienza superi i 30.000 spettatori debbono<br />

essere provvisti all'esterno di selezionatori, opportunamente ubicati, che assicurino una regolare ed ordinata<br />

affluenza del pubblico agli ingressi dei vari settori.<br />

2. Essi debbono inoltre essere circondati da zona completamente libera, riservata esclusivamente ai pedoni,<br />

di superficie non inferiore a m2 1 per spettatore.<br />

3. All'esterno di tale zona, che deve essere servita da una adeguata rete stradale, debbono essere previsti<br />

piazzali per autoparcheggi e per sosta di mezzi di trasporto pubblici.<br />

Artt. 97 - 103 - omissis -<br />

PISCINE<br />

Art. 104<br />

1. L'agibilità delle piscine è subordinata all'osservanza delle norme sanitarie stabilite dal medico provinciale<br />

dalle quali deve risultare il sistema di depurazione dell'acqua ed il numero dei cicli giornalieri di rinnovo della<br />

medesima.<br />

Art. 105<br />

1. Le pareti della vasca debbono essere perpendicolari e rivestite di materiale antisdrucciolevole di colore<br />

chiaro da impiegarsi anche per il fondo della vasca.<br />

2. Le testate dei lati corti della piscina, per almeno una profondità di m 0,80 debbono avere pareti<br />

perfettamente piane allo scopo di assicurare una regolare virata.<br />

3. La vasca deve essere circondata da ogni lato da una banchina di larghezza non inferiore a m 1,50<br />

rivestita di materiale antisdrucciolevole.<br />

Art. 106<br />

1. Per la zona riservata agli impianti per i tuffi debbono essere osservate le seguenti norme:<br />

a) sia i trampolini che le piattaforme debbono essere rivestiti di una stuoia di fibre di cocco;<br />

b) le piattaforme di lancio, da m 5 e m 10 di altezza, debbono essere rigide e misurare non meno di m 5 di<br />

lunghezza e m 2 di larghezza con recinzione su tre lati;<br />

c) la scaletta di accesso deve essere inclinata ed interrotta da un ripiano in corrispondenza della piattaforma<br />

di m 5;<br />

d) la profondità dell'acqua nelle zone di lancio deve essere la seguente:<br />

1) per i trampolini (altezza dal pelo dell'acqua m 1 a m 3); profondità m 3,50 con larghezza della fossa<br />

sottostante al trampolino di almeno m 7;<br />

2) per le piattaforme (altezza dal pelo dell'acqua da m 5 a m<br />

10): profondità di almeno m 5 con larghezza della fossa sottostante alla piattaforma di almeno m 8 e<br />

lunghezza di almeno m 18. Alla fine dei 18 metri occorre prevedere uno scivolo.<br />

Art. 107<br />

1. La capacità del pubblico di una piscina deve essere calcolata in relazione o al volume dell'acqua, nella<br />

misura di mc 3 per ogni bagnante, o alla superficie dello specchio dell'acqua, nella misura di mq 2 per ogni<br />

bagnante.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!