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Circolare Ministero dell'Interno 15 febbraio 1951, n. 16 - Lombardia ...

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il percorso per raggiungere attraverso tali cortili o vie private la pubblica via o piazza deve essere il più breve<br />

possibile e mantenuto sempre libero.<br />

Art. 22.<br />

1. Le strutture (muri, solai, ecc.) di separazione dei locali da altri edifici o ambienti, devono essere a<br />

tagliafuoco. I muri dovranno avere spessore nudo da intonaco, non inferiore a cm 50 se in pietrame, a cm 40<br />

se in mattoni pieni o a cm 20 se in calcestruzzo armato, ovvero anche in spessori minori purchè costituiti da<br />

speciali materiali che garantiscano una pari resistenza al fuoco. Dette strutture dovranno estendersi<br />

convenientemente anche mediante sopraelevazione sui tetti circostanti, per almeno metri 1, con sommità a<br />

passerella e parapetto resistente al fuoco per l'accesso e le operazioni dei vigili del fuoco.<br />

2. I solai e le altre strutture separatrici dovranno avere resistenza al fuoco non minore di quella sopra<br />

prescritta per i muri.<br />

Art. 23. ISOLAMENTO DELLA SCENA<br />

1. Nei teatri della capacità di oltre mille spettatori, il perimetro esterno dell'edificio contenente la scena deve<br />

essere isolato per una frazione non inferiore al 50 %.<br />

2. Per i teatri di capacità inferiore a mille spettatori e per tutti gli altri locali muniti di palcoscenico dovrà aversi<br />

l'isolamento dell'edificio contenente la scena per non meno di un terzo del perimetro predetto.<br />

3. Le distanze minime ammesse tra l'edificio contenente la scena e gli edifici prospicienti il perimetro libero,<br />

di cui al precedente alinea, saranno stabilite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza avendo riguardo<br />

che, oltre che alle circostanze di cui al secondo e terzo alinea dell'art. 18, anche alla complessità e<br />

pericolosità della scena.<br />

Art. 24. ABITAZIONI ED ESERCIZI AMMESSI ENTRO IL LOCALE<br />

1. Nel locale sono ammessi soltanto gli ambienti necessari alla gestione ed amministrazione, nonché,<br />

l'abitazione del custode.<br />

2. Quest'ultima dovrà avere ingresso indipendente ed essere separata dal resto del locale con strutture<br />

resistenti al fuoco. Può esservi consentita una unica porta di comunicazione con il resto del locale, purchè<br />

tale porta sia resistente al fuoco e a chiusura automatica.<br />

3. Nel locale sono ammessi esercizi di bar, caffè, ecc., destinati esclusivamente al servizio del locale stesso;<br />

qualora questi esercizi non fossero destinati esclusivamente al servizio del locale, essi dovranno avere<br />

uscita diretta sulla pubblica via o piazza, da non computarsi con quella destinata allo sgombero degli<br />

spettatori.<br />

4. L'ampiezza e l'ubicazione di detta comunicazione verrà stabilita a giudizio della commissione provinciale<br />

di vigilanza.<br />

Capo II MATERIALI E STRUTTURE<br />

-------------<br />

(*) Articoli abrogati dall'art. 7 del DM 6 luglio 1983.<br />

Artt. 25 - 27 - omissis (*)<br />

Art. 28.COLLAUDO DELLE STRUTTURE<br />

1. Per le prove dei conglomerati cementizi armati, si osserveranno le disposizioni di legge in vigore.<br />

2. Copia dei relativi verbali dovrà essere trasmessa alla commissione provinciale di vigilanza.<br />

3. Il sovraccarico al quale dovranno essere calcolati i solai di tutti i locali ed ambienti destinati al passaggio<br />

del pubblico o a magazzini non sarà inferiore a kg 600 (seicento) per metro quadrato.

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